Sentenza 6 agosto 2002
Massime • 1
Nel caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate si verifica soltanto quando le diverse parti siano del tutto autonome l'una dall'altra e non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso conseguenziale con l'altra e trovi in essa il suo presupposto, ovvero quando la parte impugnata sia un necessario sviluppo logico della parte non impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11790 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO MAIORANO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GRANT THORNTON SPA (già ITALAUDIT s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EZIO 24, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PEZZANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI CELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 7 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8234/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 18/09/99 - R.G.N. 1128/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato PEZZANO;
udito l'Avvocato PULLI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto del 21 aprile 1997 la GRANIT THORNTON S.p.a., sostenendo che FISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), a seguito di pronuncia giudiziale, il 23 febbraio 1993 aveva restituito indebiti contributi per lire 1.731.369.9847 e solo il 27 giugno 1995 gli interessi legali per lire 534.939.630, calcolati tuttavia solo per il tempo trascorso fino alla data del pagamento del capitale chiese che il Pretore di Milano condannasse l'Istituto al pagamento degli ulteriori interessi sulla somma di lire 534.939.630, decorrenti dal 23 febbraio 1993 al 27 giugno 1995, ed ammontanti alla somma di lire 125.413.624, oltre ad interessi legali sulla predetta somma dal 28 giugno 1995 al saldo.
Il Pretore accolse la domanda. Con sentenza del 18 settembre 1999, il Tribunale di Milano, accogliendo l'appello dell'I.N.P.S., ha respinto la domanda.
Afferma il giudicante che la sentenza pretorile è fondata su due distinte argomentazioni:
a. il primo pagamento non poteva essere imputato a capitale bensì, per l'art. 1194 cod. civ., ad interessi;
b. in ogni caso, estinto il capitale, il debito per interessi, assumendo natura autonoma. produceva interessi fino al relativo pagamento.
Esaminando la prima argomentazione il Tribunale osserva che l'imputazione ad interessi non può essere fatta ove lo stesso creditore abbia imputato il pagamento al capitale: ciò la società aveva fatto nel caso in esame (con le lettere del 7 novembre 1994 e dell'11 maggio 1995, e con lo stesso ricorso in sede giudiziale). In relazione alla seconda argomentazione, poi, per l'art. 1283 cod. civ., in mancanza di usi contrari, il credito per interessi produce interessi solo dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza;
e pertanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 luglio 1997 n. 6127), nell'ipotesi di tardivo pagamento del capitale, l'imporlo maturato a titolo di interessi produce nuovi interessi solo alle condizioni previste dall'indicata norma.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la GRANT THORNTON S.p.a., percorrendo le linee di 4 motivi;
l'I.N.P.S. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che la sentenza pretorile era fondata su due argomentazioni, ognuna autosufficiente base della decisione (l'imputazione del pagamento e l'idoneità degli interessi a produrre interessi): ognuna di queste argomentazioni costituiva un capo autonomo della sentenza. E l'appellante aveva impugnato solo la seconda delle argomentazioni: non la prima. La mancanza di impugnazione aveva determinato l'acquiescenza impropria ed il conseguente passaggio in giudicato della relativa parte della decisione;
e questa acquiescenza, pur non rilevata dalla società innanzi al Tribunale, era rilevabile d'ufficio. La relativa parte della semenza era pertanto insuscettibile di impugnazione in sede di legittimità. Il motivo è infondato. È da premettere che, per aversi acquiescenza parziale (come previsto dall'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ.), è necessario che dal contesto dell'atto di impugnazione si deduca in modo non equivoco la volontà dell'appellante di sottoporre solo in parte la decisione all'esame d'appello (Cass. 26 settembre 1953 n. 3085). D'altro canto, l'acquiescenza può verificarsi solo con riferimento ai capi della sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dal motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi l'efficacia precettiva anche se gli altri vengano meno, mentre non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove questa sia oggetto del gravame. (Cass. 15 settembre 1999 n. 9823). L'acquiescenza parziale esige pertanto un elemento soggettivo (costituito dalla volontà di impugnare solo una parte della sentenza) ed un elemento oggettivo (l'autonomia, nel fondamento logico e nell'efficacia giuridica, della parte impugnata e della parte non impugnata).
Su questo secondo elemento, è stato affermato che l'acquiescenza non si verifica ove la parte non impugnata si ponga in nesso consequenziale con la parte impugnata, trovando in essa il suo presupposto, poiché in questa ipotesi gli effetti dell'accoglimento dell'impugnazione si estendono ai capi dipendenti, che ne costituiscano un consequenziale sviluppo (Cass. 30 novembre 1988 n. 6494, Cass. 9 febbraio 2000 n. 11422). Egualmente è a dirsi nell'ipotesi simmetrica, ove la parte impugnata della decisione sia negativo sviluppo logico della parte non impugnata, in quanto fondi sulla relativa negazione (come è a dirsi ove il giudice formuli una seconda argomentazione, quale sviluppo logico fondato sulla negazione della prima argomentazione, che egli stesso abbia precedentemente formulato). In questa ipotesi, l'impugnazione della seconda argomentazione presuppone la negazione della parte non impugnata (la prima argomentazione). E pertanto è da escludersi l'acquiescenza parziale, prevista dall'art. 329, secondo comma. cod. proc. civ., quando la parte della sentenza, che è specifico oggetto dell'impugnazione, pur costituita da distinta argomentazione nei confronti della parte non impugnata, di questa sia un necessario sviluppo logico, in quanto a questa sia logicamente connessa quale conseguenza della sua negazione. Nel caso in esame, da un canto è formalmente assente la volontà di limitare l'impugnazione ad una parte della sentenza e di escludere la parte residua, come è deducibile dalle stesse espressioni dell'atto d'appello ("dal che consegue la totale infondatezza nel merito della pretesa come adverso formulata ed accolta dal primo giudice" - pp. 6, 7 - "in totale riforma dell'impugnata sentenza" - p. 10).
D'altro canto, le due affermazioni del primo giudice non sono fondate su presupposti di fatto e di diritto autonomi: non sono logicamente indipendenti. Ed invero, la seconda affermazione (l'idoneità degli interessi a produrre interessi, ex art. 1283 cod. civ.), è ipotesi che presuppone la negazione della prima affermazione (l'imputazione del pagamento ad interessi, ex art. 1194 cod. civ.). Ed il giudice di merito fonda espressamente la seconda affermazione sulla negazione della prima, che egli stesso aveva precedentemente formulato ("se pure si volesse ritenere corretta l'imputazione a capitale"). Poiché la seconda affermazione è fondata sul presupposto della negazione della prima, il rapporto fra le due affermazioni non è di autonomia, bensì di logica interdipendenza.
E pertanto, impugnando la seconda affermazione (relativa all'idoncità degli interessi a produrre ulteriori interessi), l'appellante presupponeva (ciò che lo stesso primo giudicante presupponeva) il "ritenere corretta l'imputazione a capitale": ed in tal modo negava (implicitamente impugnando) la prima affermazione (l'imputazione del pagamento ad interessi). Per il nesso di interdipendenza logica fra le due argomentazioni, l'appello investiva ogni aspetto della decisione.
2. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 1194 cod. civ.,
la ricorrente sostiene che per l'art. 1194 cod. civ. l'imputazione legale è derogabile per consenso delle parti. Il consenso, che presuppone un incontro delle volontà, può essere costituito anche da una rinuncia successiva, anche implicita. Questa rinuncia (aggiunge la ricorrente) deve tuttavia desumersi da atti che esprimano in modo inequivocabile la volontà del rinunciante: atti idonei a provare in modo chiaro ed inequivocabile che il creditore abbia "deliberatamente rinunciato ai vantaggi che gli sarebbero derivati dall'applicazione dell'art. 1194 cod. civ., deliberatamente assoggettandosi all'applicazione dell'art. 1283 cod. civ.": rinuncia, che "non può desumersi da tolleranza e neppure da assenso prestato a fini diversi".
E, nel caso in esame, "la richiesta di interessi anatocistici, non importa se in forma tecnicamente inidonea allo scopo, dimostrava chiaramente che la Società non aveva rinunciato agli effetti sostanziali previsti a suo beneficio dall'art. 1283 cod. civ., e quindi non aveva consentito al debitore di imputare i pagamenti in modo difforme da quello legale". La Società (aggiunge la ricorrente), "nel richiedere gli interessi sul capitale, non aveva inteso convalidare un criterio di imputazione, bensì sottolineare che intendeva essere integralmente risarcita, ricevendo capitale ed interessi dalla domanda al saldo, compresi gli interessi sugli interessi non versati unitamente al capitale. In altri termini, l'ITALAUDIT, senza prendere in specifica considerazione quanto disposto dagli artt. 1194 e 1283 cod. civ., prima si è lamentata di aver ricevuto solo il capitale e poi di aver ricevuto, due anni dopo, gli interessi maturati, non fino al saldo degli stessi, ma fino al saldo del capitale".
Anche questo motivo è infondato. Il principio fissato dall'art. 1194 primo comma cod. civ., per cui il debitore non può imputare il pagamento a capitale piuttosto che ad interessi e spese senza il consenso del creditore, presuppone la convergenza della volontà delle parti (creditore e debitore) sull'imputazione a capitale. E questa convergenza, come manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall'ordinamento (imputazione della somma a capitale e non ad interessi), integra un negozio giuridico.
Anche se l'indiretto effetto del negozio è una perdita (gli interessi che il credito del capitale, non estinto, continuerebbe eventualmente a produrre),il consenso non ha per oggetto una rinuncia, bensì solo un'imputazione: il considerare la somma ricevuta come pagamento del capitale.
E, come per ogni atto negoziale, la volontà può esprimersi anche attraverso una dichiarazione che la presupponga come proprio necessario fondamento logico (come la dichiarazione di colui che, dopo aver ricevuto il pagamento d'una somma, chieda il pagamento degli interessi che la somma aveva generato: dichiarazione che presuppone la volontà di imputare il pregresso pagamento a capitale).
Dopo la volontà manifestata con l'imputazione, una nuova successiva manifestazione di volontà che intendesse dare al pagamento un'imputazione diversa, sarebbe inefficace: anche 1^Imputazione del pagamento a capitale. ex art. 1194, primo comma cod. civ., ha la natura connessa alla funzione fondamentale dell'atto negoziale: è irreversibile.
Nel caso in esame, il Tribunale ha individuato il "consenso" del creditore nelle lettere inviate dalla stessa società il 7 novembre 1994 e l'11 maggio 1995 e nella domanda giudiziale. Nè questo consenso è dedotto in forma indiretta (da dichiarazioni od atti diretti ad altro fine), bensì da un'effettiva manifestazione di volontà.
E, come esattamente osserva il Tribunale, l'imputazione del pagamento a capitale, effettuata dalla società, non consentiva alla società di invocare a posteriori il criterio di imputazione legale. Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, l'interpretazione data dal giudice del merito agli atti negoziali è censurabile in sede di legittimità solo per inosservanza delle regole di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (e plurimis, Cass. 71 giugno 1985 n. 3426); egualmente è a dirsi per l'interpretazione della domanda giudiziale (Cass. 2 ottobre 1999 n. 10948). E, nel caso in esame, nei confronti dell'interpretazione data dal giudice di merito (che si fonda sulle due lettere inviate dalla società e sul ricorso introduttivo), la ricorrente non solo non espone il contenuto degli atti dal quali intende dedurre 1^inesistenza del consenso, bensì non formula censure adeguate, limitandosi a contrapporre all'affermazione del Tribunale una propria immotivata interpretazione, che tuttavia risulta espressamente e contraddittoriamente fondata su elementi (l'essersi, la società. lamentata "di aver ricevuto solo il pagamento del capitale", e l'aver "richiesto all'I.N.P.S. il pagamento degli interessi sul capitale":
ricorso, pag. 11) che esprimevano la convergente imputazione del pregresso pagamento a capitale.
3. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 cod. civ.,
la ricorrente sostiene che il divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 cod. civ. e la sua stessa ragione (l'ostilità alla capitalizzazione degli interessi) presuppongono la presenza del capitale: non sussistono quando il capitale è stato integralmente pagato. In questa ipotesi, gli interessi sono essi stessi il capitale.
Anche questo motivo è infondato. Come questa Corte ha affermato. la disposizione limitativa di cui all'art. 1283 cod. civ. ha la propria ragione nella natura del debito di interessi e nel particolare sfavore con cui il legislatore ha inteso considerare la capitalizzazione degli interessi, in coerenza con le altre restrizioni previste per gli interessi superiori a quelli legali. Ne consegue che l'avvenuto adempimento dell'obbligazione principale non vale a mutare la causa e quindi la qualificazione giuridica dell'obbligazione di interessi. ne' ad escludere la ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità della norma" (Cass. 11 marzo 1994 n. 2381, Cass. Sez. Un. 22 dicembre 1994 n. 11048, Cass. 7 luglio 1997 n. 6127).
4. Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 cod. civ.,
la ricorrente sostiene che il Tribunale, ritenendo applicabile l'art. 1283 cod. civ., avrebbe dovuto ritenere insussistenti gli interessi anatocistici solo fino alla domanda giudiziale del 30 aprile 1997:
non per il periodo successivo.
Anche questo motivo è infondato. Per l'art. 1283 cod. civ., gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale. La "produzione" di interessi presuppone tuttavia l'esistenza della fonte genetica degli interessi: gli interessi (con funzione di capitale). E questa esistenza presuppone che gli interessi siano scaduti (come la norma espressamente esige) e non siano stati pagati. La capacità, che abbia una somma di denaro, di produrre interessi, presuppone l'esistenza credito (art. 1282 cod. civ.): presuppone che la somma stessa (interessi) sia dovuta e non sia stata pagata. L'adempimento fa cessare la stessa ipotizzabilità della produzione di interessi.
E pertanto la possibilità, che hanno gli interessi scaduti, di produrre interessi, è ipotizzabile solo ove gli interessi, dai quali sì pretende la generazione di interessi (anatocistici), non siano stati ancora pagati. In tal modo la stessa applicabilità dell'art. 1283 cod. civ. presuppone che, al tempo in cui, si propone domanda giudiziale (quale condizione del diritto), gli interessi (causa generatrice degli interessi) siano scaduti e non ancora pagati. Nel caso in esame, al tempo del primo pagamento (23 febbraio 1993) esisteva un credito costituito dal capitale (lire 1.731.369.984) e dagli interessi maturati su questa somma (lire 534.939.630).
L'imputazione di questo pagamento a capitale aveva determinato a questa data (23 febbraio 1993) la permanenza del solo credito per interessi (lire 534.939.630).
Questo credito, avendo natura di interessi, era potenzialmente idoneo a produrre interessi: esigeva tuttavia una convenzione ovvero una domanda giudiziale.
La somma di questo credito (per interessi) è stata poi pagata il 27 giugno 1995, in assenza d'una precedente convenzione o d'una precedente domanda giudiziale che consentisse alla somma stessa (dovuta per interessi) di produrre interessi.
Con il pagamento effettuato il 27 giugno 1995 era in tal modo venuta meno la stessa fonte (lire 534.939.630) generatrice dei pretesi interessi (anatocistici).
E solo il 30 aprile 1997 è stata proposta la domanda (avente per oggetto gli interessi sulla somma dovuta per interessi - lire 534.939.630 - per il tempo intercorrente dal 23 febbraio 1993 al 27 giugno 1995).
Al tempo di questa domanda (necessaria condizione per conferire ad un eventuale credito per interessi l'idoneità a produrre ulteriori interessi), non vi era alcuna somma idonea a generare gli invocati interessi: il credito degli interessi (dai quali potevano essere generati ulteriori interessi) era estinto.
5. Il ricorso deve essere respinto. L'iniziale accoglimento della domanda della ricorrente induce a disporre, per motivi di equità, la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2002