Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di interruzione del processo, l'impianto normativo di cui agli artt. 299 segg. del codice di procedura civile, sì come rimodellato dagli interventi della Corte costituzionale con le pronunce n. 139 del 1967 e n. 159 del 1971, è tale da far ritenere manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 301, stesso codice, nella parte in cui prevede l'automatica interruzione del processo quale effetto della morte o dell'impedimento del procuratore (nell'affermare il principio di diritto di cui in massima la S.C. ha, ancora, aggiunto, con riferimento al caso di specie, che, della asserita slealtà processuale della controparte lamentata dal ricorrente, sotto il profilo del dolo da omissione di comunicazione dell'evento morte da lei pur conosciuto, non era traccia di prova alcuna nel processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Vincenzo FERRO Consigliere
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere
Dott. Giuseppe SALMÈ Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI OL s.n.c. di NC R.& C., in persona del socio e legale rappresentante DO NC, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n.38, presso l'avv. Massimo Boggia, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Ferlito del foro di Firenze, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOC. MARCHINI COSTRUZIONI S.A.S. di HI LI & C. in persona dell'amministratore unico LI HI, elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere Mellini, 39, studio legale Marucchi, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Marco Comporti del foro di Siena giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI SIENA in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana, 8 presso l'avv. Giovanni Francesco Biasotti Mogliazza, rappresntato e difeso dall'avv. Francesco Moraca del foro di Siena giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
e contro
SOCIETÀ CAPEZZUOLI E CHESI S.R.L.
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n.1502 del 12.11/24.12.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/98 dal Relatore Cons. G.Cappuccio;
Udito l'avv.Ferlito per la snc NC;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale;
Svolgimento del processo
Con separati decreti ingiuntivi la ditta ZU e HE s.r.l., fornitrice dello stabilizzato di cava, e la ditta NC DO, fornitrice del binder, chiedevano alla acquirente impresa TO HI & IG s.n.c., il saldo delle forniture effettuate. Si opponeva la TO HI s.n.c., sostenendo che il materiale fornito non era idoneo all'uso tanto che i tratti di strada nei quali era stato impiegato avevano evidenziato grosse crepe e la provincia di Siena, committente dei lavori, con ordini di servizio 12.1.82 e 29.1.83, le aveva imposto il ripristino dei tratti di strada danneggiati, a sue spese e cura. Chiedeva perciò la revoca dei decreti e la condanna dell'ingiungente al risarcimento dei danni. Con separato atto di citazione la TO HI & IG s.n.c. conveniva in giudizio la Provincia di Siena chiedendone la condanna al pagamento di tre riserve, regolarmente iscritte e relative al pagamento di q.li 13.326,20 di conglomerato bituminoso ovverosia binder;
di q.li 1.925,476 di stabilizzato di cava, per un importo pari a lire 11.552.856; di mc.1.757,42 di scavo di massicciata e di pari quantitativo di stabilizzato immesso nello scavo;
oltre alla revisione dei prezzi o rivalutazione ed interessi. Chiedeva, inoltre, la differenza di lire 19.419.597 per revisione prezzi, ove la Provincia, anziché secondo il sistema lineare, avesse conteggiato la revisione in base agli stati di avanzamento.
Replicava la Provincia, costituendosi, che il binder non era conforme al capitolato;
che il conteggio dal quale risultava l'impiego di un maggior quantitativo di conglomerato era privo di riscontri, tanto che la stessa impresa aveva accettato che la Provincia accertasse la quantità posta in opera mediante sondaggi;
che la rimozione ed il ripristino della massicciata dovevano rimanere a carico della impresa HI, che aveva in tal modo eliminato i vizi del lavoro eseguito. Quanto alla revisione dei prezzi, la lentezza con cui erano stati eseguiti i lavori giustificava l'adozione del criterio lineare. Sulle cause riunite decideva il tribunale di Siena con sentenza 9.10.91/27.1.92, rigettando l'opposizione della HI & IG s.n.c. al decreto ingiuntivo della ZU e HE s.r.l., accogliendola, invece, nei confronti della impresa NC, che condannava a risarcire alla HI & IG s.n.c. le spese di materiale e mano d'opera per gli interventi di rimozione e rifacimento dei tratti di strada "ammalorati" per l'impiego del binder fornito, risultato inidoneo a qualsiasi tipo di impiego. Nell'impiego di conglomerato di cava non corrispondente al capitolato speciale riconosceva un concorso di colpa paritetico tra la Provincia -che avrebbe dovuto rilevare il difetto di qualità del materiale prima della messa in opera- e l'appaltatore HI & IG s.n.c.;
conseguentemente, la spesa di eliminazione dei vizi doveva essere ripartita a metà e la Provincia doveva essere condannata a rimborsare la differenza. Rigettava le altre domande dell'impresa appaltatrice.
Contro la sentenza del tribunale proponeva appello la ditta NC, contestando l'inidoneità del binder fornito ed attribuendo i vizi del manto stradale alla difettosa posa in opera da parte della impresa appaltatrice;
sostenendo di aver fornito solo 13,742 q.li di binder anziché 15,108;
chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto delle domande della HI & IG s.n.c. nei suoi confronti e la condanna della stessa al pagamento del binder fornitole. La HI & IG s.n.c. chiedeva la integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di primo grado, trattandosi di cause inscindibili;
nel merito resisteva e proponeva appello incidentale sia nei confronti della ZU e HE s.r.l., instando per la riforma e comunque, dato il pagamento per compulsum, l'esclusione della propria condanna;
sia nei confronti della Provincia, per ottenere l'integrale accoglimento delle proprie domande.
Anche la Provincia, costituendosi, proponeva appello incidentale per la riforma della sentenza di condanna emessa dal tribunale a suo carico, mentre la ZU e HE s.r.l. eccepiva preliminarmente la inammissibilità dell'appello incidentale nei suoi confronti, perché, se le cause venivano ritenute scindibili, risultava tardivo mentre, se le cause venivano ritenute inscindibili, risultava nullo per carenza di narrativa. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello incidentale perché infondato.
Con sentenza 12.11/24.12.96 la Corte d'appello di Firenze, ritenuta la inscindibilità o dipendenza delle, cause, pronunciava nel merito rigettando tutti gli appelli tranne quello incidentale della HI & IG s.r.l. nei confronti della ZU e HE s.r.l., limitatamente alla disposta rivalutazione dell'importo del decreto ingiuntivo, avendone la appellante dimostrato l'avvenuto pagamento. Con atto notificato a tutte le parti in causa il 29.5.97 la NC DO s.n.c. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze avanzando un unico motivo di censura. Si costituiva la Provincia di Siena, proponendo, in via incidentale, la stessa censura. Si costituiva la HI & IG s.n.c., resistendo. Non si costituiva la ZU e HE s.r.l. Motivi della decisione
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione della Provincia ad eccepire l'interruzione, dal momento che tale eccezione può essere sollevata solo dalla parte nei cui confronti l'evento interruttivo si è verificato (Cass. 2340/96; 6691/94; 1200/92) e, quindi, l'inammissibilità del ricorso incidentale. Con l'unico motivo di censura, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 301 e 299 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, perché, a seguito della morte dell'avv. Piero Capecchi, legale della ricorrente, intervenuta l'8.7.95 si era verificata la interruzione automatica del processo, con conseguente nullità assoluta delle udienze successivamente svoltesi (15. 12.95; 26.1. 96; 12.11,96) e della sentenza d'appello.
Resiste la HI CO s.a.s., contestando la necessità dell'interruzione, poiché sostanzialmente l'avv. Capecchi aveva già svolto tutte le sue difese, e sostenendo l'incostituzionalità dell'art.301 cpc, se interpretato nel senso che la morte o l'impedimento del procuratore produce automaticamente l'interruzione del processo, indipendentemente dalla conoscenza legale che le parti ne abbiano. Sostiene, infine, che la NC DO s.n.c. si era comportata in modo assolutamente contrario ai doveri di lealtà e probità e addirittura con dolo e colpa grave, avendo taciuto al giudice ed alle altre parti l'evento morte. Conclude perché il ricorso sia dichiarato inammissibile, improponibile o venga rigettato;
in ipotesi, solleva questione di costituzionalità per lesione dei diritti della difesa e del principio di solidarietà, sia in relazione alla automaticità dell'effetto interruttivo indipendentemente dalla conoscenza legale, sia perché la interruzione si verifica anche a favore della parte che si è comportata con dolo o colpa grave.
La censura della ricorrente principale è fondata. Risulta dalla documentazione prodotta che l'avv. Piero Capecchi del foro di Pisa, unico procuratore della NC DO s.n.c., venne a morte l'8.7.1995 e che, alle successive udienze del 15.12.95; 26.1.96;
12.11.96,nessuno comparve per tale società; le conclusioni furono, quindi, precisate e la causa fu discussa e "spedita" in decisione senza che la società NC fruisse dell'assistenza di un procuratore.
I rilievi in senso contrario della difesa della HI & IG s.a.s. non appaiono giustificati, perché muovono dal presupposto, indimostrato, che la ditta NC fosse a conoscenza del decesso ed abbia maliziosamente omesso di informarne, in via ufficiosa, le altre parti ed il giudice.
L'automatismo dell'effetto interruttivo non avrebbe pregiudicato - sotto il profilo denunciato- la posizione della resistente, perché il termine per riassumere la lite sarebbe decorso dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo e non dalla data dell'evento interruttivo stesso, secondo la discrasia temporale che, a tutela del contradittorio, la Corte costituzionale ha in più occasioni introdotto. Neppure l'inscindibilità dell'interruzione può essere posta in discussione, dal momento che le parti -e la HI & IG s.a.s. in particolare- hanno considerato inscindibili le cause riunite e, quindi, indivisibile l'effetto.
Infine, poiché la norma tende a garantire la difesa formale, è del tutto irrilevante la convinzione espressa dalla resistente che, sul piano sostanziale, il procuratore della ditta NC avesse esaurito il suo compito prima del decesso. Ne consegue che i due profili di incostituzionalità della normativa proposti risultano manifestamente infondati: il primo, perché già esaminato dalla Corte costituzionale e risolto con le decisioni 139/67 e 159/71 di parziale accoglimento della eccezione, esattamente proposta in relazione all'art. 305 cpc;
la seconda perché dolo e colpa grave della ditta ricorrente sono affermati, senza che alcun elemento di fatto venga dedotto a sostegno.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, nella stessa fase in cui si trovava al momento del decesso dell'avvocato Piero Capecchi (cfr. Cass. 5575/97; 3279/97; 11204/93).
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 1998
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 1999