Sentenza 31 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11383 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
1 1303/02 REPUBBLICA ITALIANA I NOME DEL POPOLO ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 Oggetto восозіощ SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA - R.G.N. 17874/99 Dott. Ernesto LUPO Consigliere- 18733/99 28991 - Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Cron. Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 2981 Consigliere- Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 22/04/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio MU DM, NG MU TH IN, dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1.55 per diritti € domiciliati in ROMA VIA FEDERICO elettivamente #31 LUG 2002. CONFALONIERI 51 presso lo studio dell'avvocato LUIGI IL CANCELLIERE MANZI, che li difende unitamente all'avvocato GERHART GOSTNER, giusta delega in atti;
LL :
- ricorrenti -
contro
IS LO;
intimato LL e sul 2° ricorso n° 18733/99 proposto da: IS LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO 963 -1- MENGHINI, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO BOSCAROLLI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale D nonchè
contro
MU DM, MU TH IN;
- intimati avverso la sentenza n. 705/98 del Tribunale di BOLZANO, sezione II emessa il 25/9/1998, depositata il 07/10/98; RG.293/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato EMANUELE COGLITORE ( per delega Avv. Luigi Manzi ); udito l'Avvocato MENGHINI MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il principale, accoglimento rigetto del ricorso dell'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 29.10.1996, tempestivamente notificato alla controparte, RA OS, dopo avere premesso di avere concesso in locazione ad uso commerciale, con contratto dd. 8.1.1991, a rinnovo di un rapporto locatizio già in corso dall'1.1.1991, un magazzino con due locali siti al pianterreno dello stabile di Chiusa, via Stazione 9; di avere fatto pervenire al conduttore IS, con lettera raccomandata dd. 24.5.1996, regolare comunicazione di disdetta e che il rapporto sarebbe così venuto a cessare con il 31.12.1996; intimava al conduttore licenza per finita locazione a tale data, citando il IS contestualmente davanti al Pretore di Bolzano per la convalida. Il IS si costituiva con comparsa e si opponeva alla convalida eccependo che la lettera di disdetta era stata dal RA spedita senza il rispetto del preavviso di un anno previsto dall'art. 28 legge 27.7.1978 n. 392 e facendo altresì presente che, con la data del 3.12.1996, sarebbe venuto a completarsi appena il primo sessennio della locazione, sicché la lettera di disdetta, anche per non essere rimasta fondata su alcuna delle ragioni di diniego della rinnovazione previste dall'art. 29 della citata legge, non sarebbe comunque bastata a determinare la cessazione del rapporto. L'adito Pretore, negato il provvedimento di rilascio ed acquisita la documentazione hinc et inde prodotta, con sentenza 21 maggio 1997, rigettava sia la domanda principale del RA di cessazione del rapporto locativo al 31/12/96, sia quella subordinata di risoluzione alla diversa data “di scadenza legale e/o effettiva". L'appello proposto dal RA ed al quale aveva resistito il IS era però accolto dal Tribunale di Bolzano, con sentenza 7 ottobre 1998, che dichiarava risolta la locazione alla data del 31/12/2002 e condannava l'appellato al pagamento di due terzi delle spese del doppio grado (un terzo compensato), ritenendo una mera emendatio, come tale ammissibile, la domanda subordinata. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso DM MU e TH IN NG MU, aventi causa dal RA, affidandolo ad un motivo. Ha resistito il IS con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale in punto spese. I ricorrenti principali hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stesa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con unico motivo i ricorrenti principali, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1 e 27 1. n. 392/1978 ed il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., lamentando che il giudice di appello abbia dichiarato la scadenza del contratto locativo inter partes al 31/12/2002, invece che al 14/12/97. La censura non coglie nel segno. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la sentenza impugnata prende le mosse proprio da quella pretorile nonché dalle conclusioni precisate in appello dal RA (loro dante causa) che hanno accertato la data di scadenza del contratto al 31/12/96 e, preso atto che per tale scadenza la disdetta era stata tardiva ed immotivata, ha riconosciuto la rinnovazione del rapporto per altri sei anni, dichiarandone la definitiva cessazione al 31/12/2002. Così statuendo, il giudice del gravame si è uniformato al costante indirizzo di questa Corte, secondo cui la circostanza che il locatore, nell'intimare la disdetta, abbia indicato una data di cessazione del rapporto erronea, non esclude la volontà del locatore medesimo di impedire la rinnovazione tacita del contratto e di riottenere la disponibilità dell'immobile e, pertanto, non impedisce che la disdetta produca i suoi effetti per l'esatta scadenza (Cassazione 19.12.1996 nr. 11365 ex plurimis) ed il giudice può pronunciare in conformità, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. Né migliore fortuna spetta all'unico motivo del ricorso incidentale, con cui il IS si duole di essere stato condannato al pagamento dei due terzi delle spese del doppio grado (l'altro terzo compensato), con motivazione insufficiente e contraddittoria. Orbene, è noto che la facoltà di compensare le spese processuali in tutto od in parte rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e non è censurabile in cassazione, con i soli limiti di gravame, neppure parzialmente, la parte interamente vittoriosa e di non addurre giustificazioni illogiche od erronee. Nella specie, il Tribunale ha motivato la parziale compensazione con l'esito complessivo della lite, formulando un apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede. Anche il ricorso incidentale viene perciò rigettato. Stante la prevalente soccombenza dei ricorrenti principali, vanno condannanti al pagamento delle spese di questo grado.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, condannando i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 120,00 oltre € 3000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Santana Fiducin IL CANCELIERE C1 Depositata in Cancell a 109T129.11 Oggi, 31.07.07 Dottása Mana Aigle 6.66 456T IL CANCELLIEH TOT, 149.77 DollsperMariaDoltsed Maria Aiello E T A R T N E I N C G I C H . . C R A D M r ( r s e a s b o F n e p e v z S i i i l i t r q A d z t u G a i i i s M a t i D o a z G a F . a a D P t ( r s r i I O L I I P ) r g i v n e e r e r S t i a D A i e z i ) / V 7 E 7 O N A N T A R A Q O U N T E r e C u o ( 4 1 4 n a € e . l s a e r v g R e t o s t i n a r i d a . t a 7 9 , 7 4 1 3 O T . Z T E A E N I E L D 2 T N T A G A R 2 A 0 2 O L E R E M 0 r s e e U i . 4