Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15992 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UPโ ซ 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN DA CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 11066/01 Cron. 32601 Rel. Consigliere Dott. Michele DE LUCA - Consigliere Dott. Natale CAPITANIO - Rep. Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere- Ud. 28/05/03 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ON ID, già elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato GAETANO SCALISE, rappresentato e difeso dagli avvocati ....... ALESSANDRO, FRANCESCO BRUNO, giusta delega in RIZZO atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ---
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2003 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 3201 -1- dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, FRANCO QUARANTA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 29/05/01, rep. 57131; - resistente con procura
contro
E.TR. S.P.A. COMMISSARIO GOVERNATIVO - CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA | DI CROTONE;
- intimato avversO il provvedimento n. 515/00 del Tribunale di CROTONE, emesso il 25/01/01 R.G.N. 44/2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato PIGNATARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo. -Con ordinanza in data 25 gennaio 2001 pronunciata fuori udienza e comunicata il 29 gennaio successivo il Tribunale di Crotone dichiarava - inammissibile l'opposizione - ad ordinanza ingiunzione, nella forma della cartella di pagamento, notificata il 25 novembre 2000 - proposta, contro l'INAIL e la E.TR. S.p.a.- concessionario del servizio di riscosione per la provincia di Crotone, da DE AR - con ricorso depositato il 27 dicembre 2000 - in base al rilievo che l'opposizione era stata proposta tardivamente, dopo la scadenza del termini di trenta giorni (di cui all'articolo 22 della legge n. 689/81). Avverso l'ordinanza del Tribunale, DE AR propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'intimato INAIL ha depositato procura speciale alle liti. L'intimata Ę.TR. S.p.a. - concessionario del servizio di riscosione per la provincia di Crotone - non si è costituita nel giudizio di cassazione. Motivi della decisione.
1.In via pregiudiziale e nel rito, ritiene la Corte che debba essere rilevata. d'ufficio - l'ammissibilità del proposto ricorso per cassazione. Invero l'opposizione tardiva ("oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22" della legge n. 689 del 1981) ad ordinanza-ingiunzione va dichiarata inammissibile per espressa previsione di legge (primo comma - dell'articolo 23 della stessa legge n. 689 del 1981) - "con ordinanza ricorribile per cassazione". Ora é, proprio, questo il caso che ricorre nella specie. 1 Ritenendo tardiva l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione - che forma oggetto del presente giudizio il Tribunale ne ha dichiarato, infatti, - l'inammissibilità con ordinanza pronunciata fuori udienza. La prospettata scelta del rito - adottata dal giudice del provvedimento, ora investito da ricorso, a prescindere, peraltro, dalla qualificazione del rapporto controverso (sul cui rilievo, allo stesso fine, vedi, per tutte, Cass., sez. un., n. 2466/86, 5919/82, sez. semplici n. 6169/2000, 6132/94, 429/92) - all'evidenza, impone la coerente individuazione nel ricorso immediato per - cassazione, appunto del mezzo d'impugnazione esperibile contro il - provvedimento medesimo.
2.Del pari pregiudizialmente, la Corte ritiene, altresì, infondata l'eccezione - sollevata dall'INAIL nell'odierna udienza di discussione di improcedibilità del ricorso per asserita tardività del deposito in cancelleria (ai sensi dell'art. 369 c.p.c.). In tema di notificazione a mezzo del servizio postale e con riguardo alle ipotesi di mancata consegna del piego per temporanea assenza del destinatario, ovvero mancanza, rifiuto o inidoneità della persona abilitata a riceverlo, infatti, la notificazione si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui il piego viene ritirato durante il termine di giacenza secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 137/2000 delle sezioni unite, n. 7925/2001, 382, 12544/2002 delle sezioni semplici) - ovvero, in mancanza, quando interviene la cosiddetta "compiuta giacenza". Dal prospettato perfezionamento - per in destinatario appunto del!" "ultima - notificazione" del ricorso per cassazione decorre, poi, il termine (di venti giorni) per il depositp dello stesso ricorso nella cancelleria della Corte (ai sensi dell'art. 369 c.p.c., cit.). Peraltro al fine di stabilire la tempestività (ai sensi dello stesso art. 369 c.p.c., cit.) del deposito del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta -si 2 deve tenere conto (ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 3 della I. 7 febbraio 1979 n. 59) - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 7013/95 delle sezioni unite, n. 1981/96 delle sezioni semplici) - della data di spedizione del plico, risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza, e non già della data del suo arrivo nella cancelleria della Corte. Alla luce dei principi di diritto enunciati, il deposito del ricorso per cassazione risulta, nella specie, depositato in cancelleria entro il termine (di venti giurni) dall'ultima notificazione (ai sensi dell'art. 369 c.p.c., cit., appunto). Infatti l'ultima notificazione del ricorso, a mezzo del servizio postale, si é perfezionata per l'intimata E.TR. S.p.a.-concessionario del servizio di - riscosione per la provincia di Crotone - alla data (6 aprile 2001) di ritiro del piego, durante il termine di giacenza, da parte del destinatario. Il deposito, poi, dello stesso ricorso - inviato a mezzo posta si é perfezionato alla data (26 aprile 2001) di spedizione del piego - quale risulta dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza (Cirò Marina) - e, quindi, entro il prescritto termine (di venti giorni) dalla data (6 aprile 2001, appunto) dell'ultima notificazione. denunciando violazione e falsa 3.Con il primo motivo di ricorso -applicazione di norme di diritto (art. 22 e 23 legge n. 689/81) – DE AR censura l'ordinanza impugnata per avere ritenuto tardiva la propria opposizione ad ordinanza ingiunzione, nella forma della cartella di - pagamento, notificata il 25 novembre 2000 - sebbene il termine di trenta giorni scadesse il 25 dicembre ed essendo lo stesso giorno Natale e quello - successivo (26 dicembre) Santo Stefano - il ricorso in opposizione era stato depositato, tempestivamente, il 27 dicembre successivo. Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa applicazione di - norme di diritto (art. 155 c.p.c.)- il ricorrente censura la stessa statuizione 3 dell'ordinanza impugnata per avere omesso di considerare che, se il termine scade in un giorno festivo, "la scadenza é prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo" (ai sensi dell'art. 155 c.p.c., cit.). Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 3 legge n. 241/90) - il ricorrente censura la stessa statuizione dell'ordinanza impugnata per avere omesso di considerare che l'ordinanza ingiunzione opposta non indicava termine ed autorità, cui era possibile ricorrere, con la conseguenza che, comunque, non si potevano verificare decadenze o precclusioni a proporre opposizione. Il ricorso é fondato.
4.Contrarimente a quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, l'opposizione risulta tempestivamente proposta, nella specie, entro il prescritto termine (di trenta giorni) dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta (ai sensi dell'art. 22, 1° comma, legge n. 689/81). Infatti l'ordinanza ingiunzione - come risulta dal provvedimento, ora investito dal ricorso per cassazione – é stata notificata il 25 novembre 2000 ed il ricorso - in opposizione é stato depositato il 27 dicembre successivo. Ora é ben vero che il termine (di trenta giorni, appunto) é scaduto il 25 dicembre 2000. Tuttavia é stabilito per legge (art. 2 legge 27 maggio 1949, n. 260) - oltre ad essere, all'evidenza, notorio (art. 115 c.p.c.) - che il 25 dicembre (Natale) ed il 26 dicembre (S.Stefano) sono giorni festivi. Pertanto la prospettata scadenza del termine per l'opposizione ad ordinanza ingiunzione alla data del 25 dicembre 2000 - deve ritenersi "prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo" (art. 155, 4° comma, c.p.c.), cioé proprio alla data (27 dicembre 2000) di deposito del ricorso in opposizione. Tanto basta per accogliere il ricorso per cassazione.
5.Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto. Per l'effetto, l'ordinanza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice dello stesso (primo) grado, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, 3° comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore bel. De he CANCE Depositato in Cancelleria oggi, 2.4.0II. 2003 IL CANCELLIERE 5