Sentenza 19 novembre 2010
Massime • 1
La nullità del decreto che dispone il giudizio non comporta la nullità della costituzione di parte civile, posto che tra tali atti non sussiste quel rapporto di consecutività e dipendenza previsto dall'art. 185 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2010, n. 11783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11783 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 19/11/2010
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 2614
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 38974/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LM CO N. IL 03/01/1951;
avverso la sentenza n. 2817/2008 CORTE APPELLO di BARI, del 13/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fausto De Santis che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Operamolla Ugo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 13 maggio 2009 la Corte d'Appello di Bari, in ciò parzialmente confermando la decisione assunta dal Tribunale di Trani (invece riformata in altra parte), ha riconosciuto MI NC responsabile, in concorso con altri, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società "Edil Nova di Caifasso Rocco s.n.c.", della quale era stato socio di fatto e amministratore;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge - peraltro rideterminata in relazione all'esclusione di uno degli episodi contestati e della continuazione - e al risarcimento dei danni in favore del fallimento, costituitosi parte civile.
Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, il MI aveva contribuito a sottrarre attività patrimoniali relative ad acquisti e costi sostenuti successivamente alla cessazione di fatto dell'attività imprenditoriale, nonché a sottrarre, mediante cessione in suo favore, dei crediti vantati dalla società poi fallita nei confronti della Gestioni Immobiliari s.r.l.;
aveva inoltre concorso nella tenuta della contabilità in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, attraverso la registrazione "per contanti" di pagamenti effettuati, invece, con effetti attivi a scadenza, la contabilizzazione di fatture di acquisto relative a costi sostenuti dopo la cessazione di fatto dell'attività e l'omessa contabilizzazione della cessione di credito in proprio favore. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per essersi consentita la partecipazione al processo della parte civile, malgrado la costituzione di questa non fosse stata rinnovata dopo la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari a seguito di una nullità, eccepita e dichiarata, del capo d'imputazione secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità, sotto il duplice profilo della bancarotta patrimoniale e di quella documentale.
Ambedue le censure sono prive di fondamento.
Per quanto si riferisce all'eccezione di rito che informa il primo motivo, va ricordato il principio già enunciato da questa Corte Suprema, secondo cui "la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio di cui all'art. 550 cod. proc. pen. non comporta la nullità della costituzione di parte civile, posto che tra tali atti non sussiste quel rapporto di consecutività e dipendenza previsto dall'art. 185 cod. proc. pen." (Cass. 2 marzo 2005 n. 15074). La suesposta regula iuris, enunciata in tema di citazione diretta poiché tale era il modo di atteggiarsi della fattispecie decisa nella circostanza, è indiscutibilmente applicabile anche nei casi in cui sia prevista l'udienza preliminare, non sussistendo neppure in tale ipotesi, tra l'atto viziato e la costituzione di parte civile, quel rapporto di consecutività e dipendenza che comporta l'estensione della nullità agli atti cronologicamente successivi, secondo il disposto del già citato art. 185 c.p.p.. Deve trarsene la conseguenza per cui, dopo la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari e la rinnovazione della richiesta di rinvio a giudizio, la parte civile non aveva alcuna necessità di rinnovare la propria costituzione, mai avendo perso efficacia quella precedentemente effettuata.
A confutazione del secondo motivo va detto, per quanto si riferisce alla bancarotta patrimoniale, che la linea argomentativa addotta dal giudice di merito a sostegno della condanna non presenta alcuna aporia logica, ne' contrarietà a norme giuridiche.
Essendo documentalmente provato, attraverso le fatture di acquisto, che la Edil Nova s.n.c. ebbe a rifornirsi di materiale per l'edilizia in un periodo nel quale la sua attività era già cessata, in base a un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. 17 giugno 2010 n. 35882) il mancato rinvenimento di detti materiali da parte del curatore ha legittimato la presunzione che l'amministratore lì avesse distratti, in mancanza di indicazioni circa la diversa destinazione ad essi data. A tale ineccepibile linea motivazionale non giova al ricorrente contrapporre l'argomento secondo cui la data delle fatture non dimostra la posteriorità dell'acquisto rispetto alla cessazione dell'attività d'impresa; in ordine a tale circostanza, invero, il convincimento della Corte territoriale si è fondato non sulla data delle fatture, ma sull'esito della prova testimoniale, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di cassazione se non sotto il profilo - qui per nulla evocato, in rapporto allo specifico tema - del vizio di motivazione. Parimenti non giova sostenere la mancanza di prova circa la riconducibilità al MI della condotta distrattiva, sufficiente essendo, ai fini della presunzione testè menzionata, la riconosciuta sua qualità di amministratore di fatto della società poi fallita: qualità attribuitagli dai giudici di primo e di secondo grado in base alla disamina delle emergenze documentali e testimoniali, di cui si ha una dettagliata analisi nella motivazione della sentenza impugnata.
L'atto distrattivo concretatosi nella cessione di crediti senza corrispettivo ha visto l'intervento del MI quale cessionario, secondo la ricostruzione scaturita dal giudizio di merito. Si legge nella sentenza che la società Edil Nova s.n.c. era creditrice verso la Gestioni Immobiliari s.r.l. in forza di due ragioni di credito:
l'una per la somma di L. 60 milioni, accertata con decreto ingiuntivo passato in giudicato, e l'altra di L. 357.620.504, in base ad altro decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Di tali crediti risulta l'avvenuta cessione all'odierno imputato con rogito notarile nel quale non è stato pattuito alcun corrispettivo;
onde è del tutto conforme a legge la conclusione, trattane dalla Corte d'Appello, che con il gratuito trasferimento della titolarità dal lato attivo delle obbligazioni cedute si sia realizzata la sottrazione dal patrimonio della società delle corrispondenti partite attive: a nulla rilevando il fatto che il curatore sia poi riuscito a riscuotere uno dei due crediti e che l'altro si sia reso di fatto inesigibile a motivo dell'intervenuto fallimento della debitrice;
i menzionati eventi costituiscono, invero, un post factum che non influisce sulla penale responsabilità per il reato già consumato.
Quanto alla bancarotta documentale, occorre premettere che la qualità di amministratore di fatto della società Edil Nova s.n.c., accertata in capo al MI come sopra si è visto, ha comportato l'assunzione da parte sua dei corrispondenti obblighi, fra cui quello riguardante la corretta tenuta delle scritture contabili. Secondo il convincimento raggiunto dalla Corte territoriale tale obbligo non è stato osservato, atteso che le molteplici irregolarità riscontrate (registrazione "per contanti" di un pagamento avvenuto a mezzo di cambiali, contabilizzazione nell'anno 1994 di fatture di acquisto per costi sostenuti dopo la cessazione di attività, mancata contabilizzazione della cessione di credito dianzi considerata) hanno alterato la situazione patrimoniale della società in guisa tale da impedire l'esatta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Le contestazioni mosse dal ricorrente su questa specifica valutazione invadono l'area del merito e non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.
Malgrado l'infondatezza del ricorso, la condanna penale non può tuttavia essere tenuta ferma;
va infatti rilevata l'intervenuta prescrizione dei reati per essere nel frattempo maturato, alla data del 7 settembre 2009, il termine massimo (tenuto conto degli atti interruttivi) di dodici anni e sei mesi dalla data della loro consumazione, corrispondente alla dichiarazione di fallimento cronologicamente collocata al 7 marzo 1997.
S'impone, dunque, l'annullamento senza rinvio per la ragione anzidetta, non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere su di essa.
La rilevata infondatezza delle censure mosse al riconoscimento di colpevolezza comporta la conferma del capo della sentenza concernente le statuizioni civili.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011