CASS
Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 29/08/2023, n. 35938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35938 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35938 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 05/07/2023 RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'imputato VI UL ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli all'art. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela redatto il 3 dicembre 2019 negli uffici della Stazione dei Carabinieri di Mìnervino Murge, nei confronti del coimputato IL AF, che nell'occasione ha accettato la remissione. Ai sensi dell'art. 155, secondo comma, cod. pen., la remissione si estende a tutti i concorrenti che non abbiano l'abbiano ricusata (cfr. Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv. 262195). 3. In assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen., sicché la sentenza va annullata senza rinvio. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato VI UL. Così deciso il 05/07/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35938 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 05/07/2023 RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'imputato VI UL ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli all'art. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela redatto il 3 dicembre 2019 negli uffici della Stazione dei Carabinieri di Mìnervino Murge, nei confronti del coimputato IL AF, che nell'occasione ha accettato la remissione. Ai sensi dell'art. 155, secondo comma, cod. pen., la remissione si estende a tutti i concorrenti che non abbiano l'abbiano ricusata (cfr. Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv. 262195). 3. In assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen., sicché la sentenza va annullata senza rinvio. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato VI UL. Così deciso il 05/07/2023