Sentenza 15 ottobre 2004
Massime • 1
Ai fini della concessione della riabilitazione, il termine di cinque anni dal giorno in cui la pena principale si è estinta decorre, in caso di affidamento in prova al servizio sociale il cui esito sia stato positivamente valutato dal tribunale di sorveglianza, dal momento in cui la prova si è conclusa e non da quello, successivo, in cui è intervenuta la decisione del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2004, n. 42852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42852 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/10/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3949
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 002953/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA RC N. IL 25/05/1950;
avverso ORDINANZA del 06/11/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo GERACI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
1. Con ordinanza del 6 novembre 2003, il tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava la richiesta di riabilitazione avanzata da CA MA, sul rilievo che il reato per il quale era stato giudicato e condannato si era estinto il 15 giugno 2000 con la dichiarazione di esito positivo dell'affidamento in prova, che ha valenza di atto costitutivo e non di mero accertamento, sicché non era ancora decorso il quinquennio richiesto dall'art. 179 comma 1 c.p. ai fini della concessione del beneficio richiesto della riabilitazione. Ricorre per Cassazione il LU a mezzo del proprio difensore, deducendo, con un unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale, osservando che la dichiarazione di esito positivo dell'affidamento in prova non può avere valore costitutivo perché, se così fosse, l'affidato in prova finirebbe per avere un trattamento deteriore rispetto a quello riservato al detenuto, che estingue invece il suo debito con la società allo scadere dell'ultimo giorno di pena. Nell'ipotesi specifica dell'affidamento in prova, la decorrenza del quinquennio previsto dall'art. 179 comma 1 c.p.p. ai fini della concessione della riabilitazione non può che decorrere dalla data della conclusione della misura alternativa, sicché la pena si considera eseguita il giorno stesso in cui cessa, per l'affidato in prova, la sottoposizione agli obblighi e alle restrizioni alla libertà personale che derivano dall'applicazione della misura stessa.
2. il ricorso è fondato.
Possono qui trascriversi le conclusioni del PG presso questa Corte Suprema: "Va premesso che, nella specie, il tribunale ha respinto la richiesta di riabilitazione assumendo che il reato si fosse estinto all'atto dell'accertato esito positivo dell'affidamento in prova, e ritenendo, pertanto, non ancora trascorso il quinquennio prescritto dall'art. 179 comma 1 c.p. Ciò posto, va considerato che se pure all'accertamento circa l'esito positivo della prova deve riconoscersi natura costitutiva - non potendosi il tribunale investito di esso limitare a riscontrare il formale ossequio del condannato alla prescrizioni impostegli (Cass., Sez. Un., 27.2.2002, Martola) -non sembra tuttavia potersi dubitare che gli effetti dello stesso accertamento, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, debbano retroagire al momento dell'esaurimento della misura.
Ciò perché, in caso di esito positivo della prova, può ritenersi giustificata la meccanica e rigida parificazione, in termini di durata (un giorno di pena detentiva un giorno di affidamento) tra pena detentiva e affidamento in prova (Corte cosi, n. 348/87). Ne consegue che, una volta riscontrato positivamente (come nella specie) l'esito della prova, il periodo di durata della misura alternativa equivale e corrisponde all'espiazione della pena. È dunque a tale momento conclusivo della misura che occorre far riferimento per stabilire se sia decorso il termine di cui all'art. 179 comma 1 c.p.. Se invece si intendesse far riferimento al momento dell'accertamento di evidente irragionevolezza sarebbe la disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi tra soggetti che, pur trovandosi nella medesima situazione (decorrenza del quinquennio dopo l'esito positivo della prova), si vedrebbero discriminati in funzione del (solo) diverso momento temporale dell'accertamento medesimo. Questo, dipendendo di volta in volta da insondabili ragioni burocratiche piuttosto che da ragioni riferibili alla persona dell'interessato, finirebbero col collidere proprio con quel principio di personalizzazione che, invece, in materia di trattamento sanzionatorio (e dei relativi benefici) deve essere tenuto costantemente presente (Corte cost., 343/87). Per l'anzidetto, ad avviso del PG, il ricorso deve essere accolto". La Corte fa proprie le argomentazioni svolte dal PG e ad esse si riporta, disponendo l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio degli atti per nuovo esame della richiesta di riabilitazione avanzata dal LU al tribunale di sorveglianza di Bologna.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Bologna. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2004