Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 1
In relazione all'obbligo contributivo gravante sulle cooperative di lavoro ed i soggetti ad esse assimilati ai fini della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 602 del 1970, è legittimo che la cooperativa, una volta richiesto di versare i contributi secondo il regime convenzionale di cui al primo comma, scelga, per alcuni soci, di effettuare la contribuzione non su base convenzionale, bensì secondo la retribuzione effettiva, in quanto in tal modo si consente di fruire di un trattamento previdenziale migliore a quei soci per i quali, avendo essi raggiunto un certo livello reddituale, non è necessario far ricorso al regime convenzionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2003, n. 11766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11766 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERÀ, ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA RO IN, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO GARLATTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/04/00 R.G.N. 32/00;
udita la redazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato GARLATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La Cooperativa familiare Posteggi Auto s.r.l. avvalendosi del comma settimo dell'art. 6 dpr 602/70 che prevede che le cooperative di lavoro ed i soggetti ad essi assimilati, per le prestazioni pensionistiche relative all'invalidità, vecchiaia e superstiti, hanno facoltà di effettuare i versamenti contributivi sulla base della retribuzione effettiva percepita dai soci, anziché di quella convenzionale, ha optato per tale forma contributiva esclusivamente per la socia Rosa La EG, che aveva svolto funzioni direttive;
per gli altri soci, la cooperativa, per la contribuzione, si è avvalsa della retribuzione imponibile determinata ai sensi del comma 1^ della norma stessa.
2. - L'INPS ha però rifiutato di corrispondere alla sign. La EG la relativa pensione, sostenendo che la facoltà di versamento contributivo sulla retribuzione effettiva doveva riguardare tutti i soci - e non uno solo di essi - per i quali la cooperativa aveva optato per il regime convenzionale;
la sign. La EG ha quindi chiesto che l'INPS fosse condannato a corrisponderle la pensione sulla base della contribuzione erogata dalla cooperativa (sulla retribuzione effettiva).
3. - La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 14.4.00, riformando la decisione del Pretore, ha accolto la domanda dell'appellante ritenendo che:
a - contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS, e dal giudice di primo grado, la regola propria della contribuzione pensionistica per invalidità vecchiaia e superstiti è enunciata dall'art. 6 del dpr 602/70;
b - l'art. 4 prevede, invece, la regola contributiva, genericamente, per tutte le altre forme previdenziali ed assistenziali ed impone un regime contributivo basato esclusivamente sulla retribuzione convenzionale;
c - l'art. 6 non impone, invece, detto regime rendendolo facoltativo;
nel caso che siano state determinate anche per le pensioni retribuzioni convenzionali è data facoltà alle cooperative di versare i contributi, anche soltanto per alcuni soci, in base alla retribuzione effettiva: e ciò al fine di consentire di avere a chi abbia goduto di una migliore posizione retributiva rispetto agli altri soci una correlativa migliore posizione previdenziale;
d - la contribuzione sulla base di retribuzione convenzionale è finalizzata a garantire i soci che non raggiungono una retribuzione sufficiente e la opzione per essa non è affatto irriversibile per tutti i soci.
4. - L'Inps chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui la sign. La EG resiste con controricorso;
essa ha anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 4 e 6 del dpr. 602/70, e vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che il legislatore per assicurare ai soci un minimo di tutela previdenziale, data la discontinuità delle attività in taluni settori delle cooperative, ha concesso loro di versare contributi su salari convenzionali;
esso ha però concesso alle cooperative di rinunciare a detta agevolazione esercitando la facoltà di calcolare la contribuzione sulle retribuzioni reali solo se superiori a quelle convenzionali. La scelta deve, però, riguardare tutti i soci perché tutti devono essere ammessi a godere del regime più favorevole;
altrimenti, a parità di lavoro e retribuzione, singoli beneficiari verrebbero a godere, ingiustificatamente, di una tutela assicurativa più vantaggiosa rispetto a coloro che si trovano nella stessa o più meritevole condizione, consentendo alla cooperativa di operare ingiustificatamente discriminazioni tra i propri soci senza alcuna limitazione.
2. - La censura non è fondata.
Come si è detto, la questione verte - nell'ambito dell'obbligo contributivo gravante sulle cooperative di lavoro ed ai soggetti alle stesse assimilati ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 602/70, ai fini dell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti, disciplinato dall'art. 6 del medesimo D.P.R. - sulla possibilità, una volta richiesto il regime convenzionale previsto dal comma 1, di versare i contributi sulla retribuzione effettiva soltanto per taluni soci. L'INPS contesta detta facoltà paventando, tramite il suo esercizio, la violazione di una sorta di diritto alla parità previdenziale che si presterebbe ad esser leso essendo rimessa esclusivamente alla cooperativa la determinazione, per alcuni soci, di un regime previdenziale più favorevole rispetto a quello fruito dai soci per i quali i versamenti avvengono su base convenzionale. 3. - Rileva la Corte che è innegabile che la facoltà di versamento dei contributi sulle retribuzioni effettive risponde all'esigenza di assicurare al lavoratore una prestazione previdenziale corrispondente alla sua capacità reddituale;
l'esercizio della stessa, prevista dal comma 7 dell'art. 6 solo per alcuni soci, proprio perché sorretta da questa esigenza, non può rimanere esclusa perché il versamento per altri soci avviene secondo il regime convenzionale.
Non vi è in tale differenziazione di regime contributivo alcuna violazione di principio di parità di trattamento previdenziale - che, evidentemente, presuppone la medesima capacità reddituale;
bensì la possibilità di fruizione di un trattamento previdenziale migliore per quei soci per i quali, avendo raggiunto un certo livello reddituale, non sia stato necessario far ricorso al regime convenzionale, inteso proprio a tutelare i soci i quali sarebbero, per le prestazioni previdenziali, pregiudicati dal basso regime reddituale.
Tale specifica esigenza, che giustifica l'opzione per il regime convenzionale, non può tradursi in una sorta di trascinamento al basso per i soci che, avendo goduto di un più alto reddito, hanno interesse a percepire una prestazione previdenziale corrispondente alla loro capacità reddituale.
In definitiva, la legge è intesa ad assicurare un adeguato trattamento previdenziale a quei soci per i quali non debba farsi ricorso al regime convenzionale, escludendosi che detta scelta sia frutto di mero arbitrio della cooperativa. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 21,00 oltre euro 2.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2003