Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2003, n. 11766
CASS
Sentenza 1 agosto 2003

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In relazione all'obbligo contributivo gravante sulle cooperative di lavoro ed i soggetti ad esse assimilati ai fini della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 602 del 1970, è legittimo che la cooperativa, una volta richiesto di versare i contributi secondo il regime convenzionale di cui al primo comma, scelga, per alcuni soci, di effettuare la contribuzione non su base convenzionale, bensì secondo la retribuzione effettiva, in quanto in tal modo si consente di fruire di un trattamento previdenziale migliore a quei soci per i quali, avendo essi raggiunto un certo livello reddituale, non è necessario far ricorso al regime convenzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2003, n. 11766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11766
    Data del deposito : 1 agosto 2003

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