Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 1
Per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità oltre all'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 1, comma primo, della legge n. 222 del 1984, occorre accertare anche quello assicurativo e di contribuzione di cui all'art. 4 della medesima legge, il quale, insieme con quello sanitario è elemento costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale,
Commentario • 1
- 1. Finanziaria 2008: Interventi sulle missioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Giorgio Starnoni e Mario Passaro e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- ricorrente -
contro
AR MA
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Casale Monferrato n. 297 del 6.12.1997, reg. gen. n. 537/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.12.2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6.12.1997 il Tribunale di Casale Monferrato, decidendo sull'appello proposto da ON AR nei confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello dichiarando il diritto della ON all'assegno di invalidità essendo insorto il requisito sanitario della prestazione nel corso del giudizio.
Propone ricorso per cassazione affidato a ad unico motivo l'INPS, l'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.4 e 10 della legge n. 222 del 1984, dell'art. 2697 c.c. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.),
l'INPS lamenta che sia stato riconosciuto il diritto senza accertare la sussistenza del requisito costitutivo della contribuzione, la cui mancanza era stata eccepita.
La censura è fondata. L'art. 4 della legge n. 222 del 1984, che regola il diritto all'assegno di invalidità, stabilisce all'art. 4 che ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione indicati dall'art. 9 n. 2 del R.D.L. n. 636 del 1939, come modificato dalla legge n. 218 del 1952. Il Tribunale riconoscendo il diritto all'assegno senza accertare la sussistenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione ha violato la predetta norma. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino che nel decidere si atterrà al seguente principio di diritto: Per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, oltre all'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 1, primo comma della legge n. 222/84, occorre accertare anche quello assicurativo e di contribuzione di cui all'art. 4 della medesima legge, il quale, insieme a quello sanitario, costituisce elemento costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2001