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Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12223 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di: RU NR nato ad [...] il [...] TO VI LB nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PI IL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Ferruccio Rattazzi, in difesa degli imputati, che ha concluso chiedendo il rigetto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12223 Anno 2026 Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 16/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 15 settembre 2022, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti aveva condannato NR RU e VI LB TO per il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, in relazione alla società IL Costruzioni s.r.l.”, fallita il 25 gennaio 2019. Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, VI LB TO (nella qualità di procuratore della “Cassa di Risparmio di Asti s.p.a.” nonché quale direttore dell'agenzia n. 8 del predetto istituto) ed NR RU (quale responsabile dei crediti in amministrazione della “Cassa di Risparmio di Asti s.p.a.”) avrebbero concorso, da estranei, con AU CO (amministratore della fallita, per il quale si è proceduto separatamente) a cagionare il fallimento della IL Costruzioni s.r.l.” per effetto di operazioni dolose. In particolare, «al fine di fronteggiare la situazione di profonda crisi finanziaria in cui si trovavano IL s.a.s.” e la famiglia CO e, per quanto riguarda la “Cassa di Risparmio di Asti s.p.a.”, di non portare a sofferenza le posizioni creditorie vantate nei confronti di tali soggetti, in data 1° agosto 2014, stipulavano un contratto di mutuo fondiario», per effetto del quale la IL Costruzioni s.r.l.” (società costituita il 13 febbraio 2014) riceveva la somma di euro 325.000,00, «denaro che, per la gran parte (euro 288.712,81), in base a precedenti accordi assunti tra la società fallita e l'istituto di credito, veniva immediatamente impiegato per il pagamento di creditori di IL s.a.s.”», tra i quali figurava, in primo luogo, proprio l’istituto bancario. Tale operazione – che gravava la newco IL Costruzioni s.r.l.” di un ingente debito – avrebbe cagionato il fallimento di IL Costruzioni s.r.l.”. Con sentenza del 19 maggio 2025, la Corte di appello di Torino ha riformato la pronuncia di primo grado, assolvendo entrambi gli imputati dal reato loro ascritto, perché il fatto non costituisce reato. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica, nella parte in cui la Corte di appello esclude la sussistenza del dolo del reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, traendo tale conclusione dal rilievo che gli imputati avrebbero agito soprattutto a tutela degli interessi della Cassa di Risparmio di Asti. Siffatto ragionamento sarebbe giuridicamente erroneo e 3 logicamente inconferente, poiché il perseguimento di un interesse dell’istituto di credito non sarebbe incompatibile con il dolo del reato contestato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, sarebbe ulteriormente viziata da una motivazione intrinsecamente contraddittoria e meramente apparente nella parte in cui la Corte territoriale esclude, in termini dubitativi, la riconducibilità agli imputati di un contributo causalmente rilevante alla realizzazione della condotta tipica, utilizzando tale affermazione come ulteriore argomento a sostegno dell’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In tal modo, la Corte territoriale avrebbe impropriamente sovrapposto il piano oggettivo del concorso di persone nel reato a quello, distinto e logicamente successivo, dell’elemento psicologico, finendo per non affrontare compiutamente né l’uno né l’altro e destinando la motivazione a un’insanabile ambiguità argomentativa. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la ricostruzione dettagliata del giudice di primo grado, che aveva individuato un contributo causale concreto, consapevole e non marginale degli imputati nell’ideazione e nella realizzazione dell’operazione di finanziamento. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe fondato la propria decisione su argomenti poco conferenti e non decisivi, quali l’esistenza di più livelli di controllo interni alla banca e l’assenza di rilievi ispettivi della Banca d’Italia, senza spiegare per quale ragione tali circostanze dovrebbero elidere il contributo causalmente rilevante di chi, in concreto, aveva promosso, seguito e reso possibile l’operazione. La motivazione, inoltre, sarebbe logicamente contraddittoria, poiché la Corte territoriale, pur evocando l’assenza di un contributo causale, ha poi adottato la formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione. La sentenza impugnata sarebbe affetta da un ulteriore vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello, nel riformare la sentenza di condanna di primo grado, non avrebbe assolto all’obbligo di fornire una motivazione rafforzata, in grado di confrontarsi in modo puntuale e persuasivo con la ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Giudice dell’udienza preliminare. La Corte territoriale, infatti, si sarebbe limitata a manifestare un dissenso meramente assertivo rispetto all’apparato argomentativo della sentenza di primo grado, senza spiegare le ragioni per cui le medesime risultanze probatorie poste a fondamento della pronuncia di condanna avrebbero dovuto essere valutate in senso diametralmente opposto. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe illogica, perché la Corte di appello avrebbe escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, basandosi sul rilievo che gli imputati avevano agito soprattutto a tutela degli interessi della Cassa di Risparmio di Asti, senza considerare che il perseguimento di un interesse dell’istituto di credito non era incompatibile con il dolo del reato contestato. Deve essere precisato che la Corte di appello ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato, ritenendo non raggiunta la prova certa dell’elemento soggettivo del reato. Al riguardo ha evidenziato, da un lato, che l’unica condotta contestata agli imputati era la sottoscrizione del mutuo fondiario e, dall’altro, che tale operazione era stata perseguita dagli imputati per tutelare i crediti vantati dall’istituto di credito per cui lavoravano. Ha poi rilevato che: quell’operazione era stata realizzata circa cinque anni prima della dichiarazione di fallimento e aveva avuto il parere favorevole di ben quattro organi interni all’istituto di credito;
la Banca d’Italia, in sede di ispezione, non aveva mosso alcun rilievo all’operazione; la stipula del mutuo fondiario era stato oggetto di una serrata trattativa con i legali della famiglia CO;
l'avv. Bonadio, professionista di fiducia della famiglia CO, all'epoca della stipula, aveva inviato documentazione sulla capacità produttiva della Edilco Costruzioni s.r.l. e aveva predisposto un corposo piano industriale. In diritto, va ricordato che l’elemento soggettivo della bancarotta impropria da operazioni dolose è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà delle singole operazioni e dalla prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (cfr. Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349; Sez. 5, n. 38728 del 3/4/2014, Rampino, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247315). Va evidenziato che, nel caso del concorso dell’estraneo nel reato di operazioni dolose commesso dall’amministratore della fallita, la giurisprudenza di legittimità pretende una motivazione rigorosa in ordine allo stato di consapevolezza dell’extraneus in ordine alla capacità delle operazioni dolose di essere determinative per lo stato di dissesto e poi per il fallimento della società, pur non ritenendo necessaria la volontà di causare un danno ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932; Sez. 5, n. 11624 del 08/02/2012, Fanini, Rv. 252315). 5 Ebbene, nel caso in esame, quantomeno con riferimento al profilo della prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa, non appare illogica la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto che, in assenza di altri rilevanti elementi, non si potesse ritenere raggiunta la prova dell’elemento soggettivo, sulla base del compimento da parte degli imputati di una sola operazione, che era stata realizzata cinque anni prima della dichiarazione di fallimento e, dal loro punto di vista, al fine del perseguimento di un interesse dell’istituto per il quale lavoravano. L’operazione, peraltro, era stata realizzata senza che alcun rilievo venisse mosso dagli organi di controllo ed era stata anche “spinta” dalla controparte, che ne sosteneva la propria convenienza, sulla base di documenti contabili e di un piano industriale. Si tratta di argomenti coerenti con la decisione, atteso che, di regola, non può certo chiedersi a una parte contrattuale – che, nell’esplicazione della propria libertà di impresa, persegua i propri interessi – di valutare in maniera approfondita la condotta degli amministratori dell’altra impresa (per verificare se essa sia contraria ai doveri su di loro gravanti) e le eventuali future conseguenze che possano derivare dall’operazione alla controparte. In casi come quello in esame, si può ritenere raggiunta la prova del dolo solo in presenza di elementi particolarmente significativi, che dimostrino in maniera evidente la consapevolezza dell’estraneo della capacità delle operazioni concluse con l’intraneo di essere determinative dello stato di dissesto e poi del fallimento della controparte. 1.2. Il secondo e il terzo motivo – che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati – sono infondati. Il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe contraddittoria perché la Corte territoriale avrebbe escluso la riconducibilità agli imputati di un contributo causalmente rilevante alla realizzazione della condotta tipica, utilizzando tale affermazione come argomento a sostegno dell’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La Corte di appello, inoltre, non si sarebbe confrontata con la ricostruzione dettagliata del giudice di primo grado, che aveva individuato un contributo causale concreto e consapevole degli imputati nella realizzazione dell’operazione di finanziamento. Avrebbe, infine, adottato la formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”, nonostante avesse rilevato l’assenza di un contributo causale. Le deduzioni del ricorrente sono infondate, atteso che la Corte di appello ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato, ritenendo non raggiunta la prova certa dell’elemento soggettivo del reato. Quanto al profilo materiale, si è limitata a valutare la concreta condotta tenuta dagli imputati – la stipula del solo contratto di mutuo – per inferirne che, sulla base di 6 questa sola circostanza, risultasse arduo desumere l’elemento soggettivo del reato di operazioni dolose. 1.3. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di una motivazione “rafforzata”, è infondato. Al riguardo, deve essere ricordato che, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di primo grado, la giurisprudenza di legittimità, sebbene non sia giunta a configurare un obbligo di rinnovazione istruttoria, ha più volte ribadito la necessità che la sentenza di appello si esprima con una motivazione c.d. “rafforzata” che tenga conto non solo degli argomenti esposti nell'atto di impugnazione, ma anche di quelli contenuti nella prima decisione. Si è, infatti, affermato che il giudice di appello, pur non essendo gravato da un obbligo di rinnovazione della prova, è comunque tenuto a offrire una motivazione puntuale e adeguata che giustifichi in modo razionale la difforme conclusione adottata (Sez. U. n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, D. L., Rv. 269523). Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata si pone perfettamente in linea con l’obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di appello, invero, ha posto in evidenza i limiti della sentenza di primo grado, esponendo, in modo puntuale, le ragioni della diversa decisione. Va evidenziato che la Corte territoriale non ha ricostruito i fatti, almeno negli aspetti più rilevanti, in maniera difforme dal giudice di primo grado, ma ha ritenuto che, da essi, non si potesse desumere con certezza l’elemento soggettivo del reato, in assenza di elementi precisi che dimostrassero la consapevolezza degli imputati in ordine alla capacità dell’operazione di essere determinativa per lo stato di dissesto e poi per il fallimento della società. Nella motivazione sono esposti, in maniera precisa e coerente, le ragioni che hanno portato la Corte di appello a non condividere la decisione di primo grado, ritenendo quantomeno dubbia la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. 2. Dalle esposte motivazioni, segue il rigetto del ricorso del Procuratore Generale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale. Così deciso, il 16 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente PI IL EN GL
udita la relazione svolta dal Consigliere PI IL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Ferruccio Rattazzi, in difesa degli imputati, che ha concluso chiedendo il rigetto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12223 Anno 2026 Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 16/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 15 settembre 2022, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti aveva condannato NR RU e VI LB TO per il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, in relazione alla società IL Costruzioni s.r.l.”, fallita il 25 gennaio 2019. Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, VI LB TO (nella qualità di procuratore della “Cassa di Risparmio di Asti s.p.a.” nonché quale direttore dell'agenzia n. 8 del predetto istituto) ed NR RU (quale responsabile dei crediti in amministrazione della “Cassa di Risparmio di Asti s.p.a.”) avrebbero concorso, da estranei, con AU CO (amministratore della fallita, per il quale si è proceduto separatamente) a cagionare il fallimento della IL Costruzioni s.r.l.” per effetto di operazioni dolose. In particolare, «al fine di fronteggiare la situazione di profonda crisi finanziaria in cui si trovavano IL s.a.s.” e la famiglia CO e, per quanto riguarda la “Cassa di Risparmio di Asti s.p.a.”, di non portare a sofferenza le posizioni creditorie vantate nei confronti di tali soggetti, in data 1° agosto 2014, stipulavano un contratto di mutuo fondiario», per effetto del quale la IL Costruzioni s.r.l.” (società costituita il 13 febbraio 2014) riceveva la somma di euro 325.000,00, «denaro che, per la gran parte (euro 288.712,81), in base a precedenti accordi assunti tra la società fallita e l'istituto di credito, veniva immediatamente impiegato per il pagamento di creditori di IL s.a.s.”», tra i quali figurava, in primo luogo, proprio l’istituto bancario. Tale operazione – che gravava la newco IL Costruzioni s.r.l.” di un ingente debito – avrebbe cagionato il fallimento di IL Costruzioni s.r.l.”. Con sentenza del 19 maggio 2025, la Corte di appello di Torino ha riformato la pronuncia di primo grado, assolvendo entrambi gli imputati dal reato loro ascritto, perché il fatto non costituisce reato. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica, nella parte in cui la Corte di appello esclude la sussistenza del dolo del reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, traendo tale conclusione dal rilievo che gli imputati avrebbero agito soprattutto a tutela degli interessi della Cassa di Risparmio di Asti. Siffatto ragionamento sarebbe giuridicamente erroneo e 3 logicamente inconferente, poiché il perseguimento di un interesse dell’istituto di credito non sarebbe incompatibile con il dolo del reato contestato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, sarebbe ulteriormente viziata da una motivazione intrinsecamente contraddittoria e meramente apparente nella parte in cui la Corte territoriale esclude, in termini dubitativi, la riconducibilità agli imputati di un contributo causalmente rilevante alla realizzazione della condotta tipica, utilizzando tale affermazione come ulteriore argomento a sostegno dell’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In tal modo, la Corte territoriale avrebbe impropriamente sovrapposto il piano oggettivo del concorso di persone nel reato a quello, distinto e logicamente successivo, dell’elemento psicologico, finendo per non affrontare compiutamente né l’uno né l’altro e destinando la motivazione a un’insanabile ambiguità argomentativa. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la ricostruzione dettagliata del giudice di primo grado, che aveva individuato un contributo causale concreto, consapevole e non marginale degli imputati nell’ideazione e nella realizzazione dell’operazione di finanziamento. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe fondato la propria decisione su argomenti poco conferenti e non decisivi, quali l’esistenza di più livelli di controllo interni alla banca e l’assenza di rilievi ispettivi della Banca d’Italia, senza spiegare per quale ragione tali circostanze dovrebbero elidere il contributo causalmente rilevante di chi, in concreto, aveva promosso, seguito e reso possibile l’operazione. La motivazione, inoltre, sarebbe logicamente contraddittoria, poiché la Corte territoriale, pur evocando l’assenza di un contributo causale, ha poi adottato la formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione. La sentenza impugnata sarebbe affetta da un ulteriore vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello, nel riformare la sentenza di condanna di primo grado, non avrebbe assolto all’obbligo di fornire una motivazione rafforzata, in grado di confrontarsi in modo puntuale e persuasivo con la ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Giudice dell’udienza preliminare. La Corte territoriale, infatti, si sarebbe limitata a manifestare un dissenso meramente assertivo rispetto all’apparato argomentativo della sentenza di primo grado, senza spiegare le ragioni per cui le medesime risultanze probatorie poste a fondamento della pronuncia di condanna avrebbero dovuto essere valutate in senso diametralmente opposto. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe illogica, perché la Corte di appello avrebbe escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, basandosi sul rilievo che gli imputati avevano agito soprattutto a tutela degli interessi della Cassa di Risparmio di Asti, senza considerare che il perseguimento di un interesse dell’istituto di credito non era incompatibile con il dolo del reato contestato. Deve essere precisato che la Corte di appello ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato, ritenendo non raggiunta la prova certa dell’elemento soggettivo del reato. Al riguardo ha evidenziato, da un lato, che l’unica condotta contestata agli imputati era la sottoscrizione del mutuo fondiario e, dall’altro, che tale operazione era stata perseguita dagli imputati per tutelare i crediti vantati dall’istituto di credito per cui lavoravano. Ha poi rilevato che: quell’operazione era stata realizzata circa cinque anni prima della dichiarazione di fallimento e aveva avuto il parere favorevole di ben quattro organi interni all’istituto di credito;
la Banca d’Italia, in sede di ispezione, non aveva mosso alcun rilievo all’operazione; la stipula del mutuo fondiario era stato oggetto di una serrata trattativa con i legali della famiglia CO;
l'avv. Bonadio, professionista di fiducia della famiglia CO, all'epoca della stipula, aveva inviato documentazione sulla capacità produttiva della Edilco Costruzioni s.r.l. e aveva predisposto un corposo piano industriale. In diritto, va ricordato che l’elemento soggettivo della bancarotta impropria da operazioni dolose è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà delle singole operazioni e dalla prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (cfr. Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349; Sez. 5, n. 38728 del 3/4/2014, Rampino, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247315). Va evidenziato che, nel caso del concorso dell’estraneo nel reato di operazioni dolose commesso dall’amministratore della fallita, la giurisprudenza di legittimità pretende una motivazione rigorosa in ordine allo stato di consapevolezza dell’extraneus in ordine alla capacità delle operazioni dolose di essere determinative per lo stato di dissesto e poi per il fallimento della società, pur non ritenendo necessaria la volontà di causare un danno ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932; Sez. 5, n. 11624 del 08/02/2012, Fanini, Rv. 252315). 5 Ebbene, nel caso in esame, quantomeno con riferimento al profilo della prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa, non appare illogica la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto che, in assenza di altri rilevanti elementi, non si potesse ritenere raggiunta la prova dell’elemento soggettivo, sulla base del compimento da parte degli imputati di una sola operazione, che era stata realizzata cinque anni prima della dichiarazione di fallimento e, dal loro punto di vista, al fine del perseguimento di un interesse dell’istituto per il quale lavoravano. L’operazione, peraltro, era stata realizzata senza che alcun rilievo venisse mosso dagli organi di controllo ed era stata anche “spinta” dalla controparte, che ne sosteneva la propria convenienza, sulla base di documenti contabili e di un piano industriale. Si tratta di argomenti coerenti con la decisione, atteso che, di regola, non può certo chiedersi a una parte contrattuale – che, nell’esplicazione della propria libertà di impresa, persegua i propri interessi – di valutare in maniera approfondita la condotta degli amministratori dell’altra impresa (per verificare se essa sia contraria ai doveri su di loro gravanti) e le eventuali future conseguenze che possano derivare dall’operazione alla controparte. In casi come quello in esame, si può ritenere raggiunta la prova del dolo solo in presenza di elementi particolarmente significativi, che dimostrino in maniera evidente la consapevolezza dell’estraneo della capacità delle operazioni concluse con l’intraneo di essere determinative dello stato di dissesto e poi del fallimento della controparte. 1.2. Il secondo e il terzo motivo – che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati – sono infondati. Il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe contraddittoria perché la Corte territoriale avrebbe escluso la riconducibilità agli imputati di un contributo causalmente rilevante alla realizzazione della condotta tipica, utilizzando tale affermazione come argomento a sostegno dell’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La Corte di appello, inoltre, non si sarebbe confrontata con la ricostruzione dettagliata del giudice di primo grado, che aveva individuato un contributo causale concreto e consapevole degli imputati nella realizzazione dell’operazione di finanziamento. Avrebbe, infine, adottato la formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”, nonostante avesse rilevato l’assenza di un contributo causale. Le deduzioni del ricorrente sono infondate, atteso che la Corte di appello ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato, ritenendo non raggiunta la prova certa dell’elemento soggettivo del reato. Quanto al profilo materiale, si è limitata a valutare la concreta condotta tenuta dagli imputati – la stipula del solo contratto di mutuo – per inferirne che, sulla base di 6 questa sola circostanza, risultasse arduo desumere l’elemento soggettivo del reato di operazioni dolose. 1.3. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di una motivazione “rafforzata”, è infondato. Al riguardo, deve essere ricordato che, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di primo grado, la giurisprudenza di legittimità, sebbene non sia giunta a configurare un obbligo di rinnovazione istruttoria, ha più volte ribadito la necessità che la sentenza di appello si esprima con una motivazione c.d. “rafforzata” che tenga conto non solo degli argomenti esposti nell'atto di impugnazione, ma anche di quelli contenuti nella prima decisione. Si è, infatti, affermato che il giudice di appello, pur non essendo gravato da un obbligo di rinnovazione della prova, è comunque tenuto a offrire una motivazione puntuale e adeguata che giustifichi in modo razionale la difforme conclusione adottata (Sez. U. n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, D. L., Rv. 269523). Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata si pone perfettamente in linea con l’obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di appello, invero, ha posto in evidenza i limiti della sentenza di primo grado, esponendo, in modo puntuale, le ragioni della diversa decisione. Va evidenziato che la Corte territoriale non ha ricostruito i fatti, almeno negli aspetti più rilevanti, in maniera difforme dal giudice di primo grado, ma ha ritenuto che, da essi, non si potesse desumere con certezza l’elemento soggettivo del reato, in assenza di elementi precisi che dimostrassero la consapevolezza degli imputati in ordine alla capacità dell’operazione di essere determinativa per lo stato di dissesto e poi per il fallimento della società. Nella motivazione sono esposti, in maniera precisa e coerente, le ragioni che hanno portato la Corte di appello a non condividere la decisione di primo grado, ritenendo quantomeno dubbia la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. 2. Dalle esposte motivazioni, segue il rigetto del ricorso del Procuratore Generale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale. Così deciso, il 16 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente PI IL EN GL