Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12223
CASS
Sentenza 31 marzo 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione: esclusione del dolo basata sulla tutela degli interessi della banca

    La Corte di appello ha assolto gli imputati perché il fatto non costituisce reato, ritenendo non raggiunta la prova certa dell'elemento soggettivo. L'operazione di mutuo, unica contestata, era stata perseguita per tutelare i crediti dell'istituto, realizzata cinque anni prima del fallimento, con parere favorevole di organi interni, senza rilievi della Banca d'Italia, e spinta dalla controparte con documentazione e piano industriale. Il perseguimento di un interesse proprio non esclude la consapevolezza della capacità dell'operazione di causare il dissesto, ma nel caso specifico, in assenza di altri elementi significativi, non si poteva ritenere raggiunta la prova del dolo.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione: sovrapposizione tra piano oggettivo e soggettivo del reato

    La Corte di appello ha assolto gli imputati perché il fatto non costituisce reato, ritenendo non raggiunta la prova certa dell'elemento soggettivo. Quanto al profilo materiale, si è limitata a valutare la concreta condotta tenuta dagli imputati – la stipula del solo contratto di mutuo – per inferirne che, sulla base di questa sola circostanza, risultasse arduo desumere l'elemento soggettivo del reato di operazioni dolose.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione: mancato confronto con la sentenza di primo grado e argomenti poco conferenti

    La Corte di appello ha assolto gli imputati perché il fatto non costituisce reato, ritenendo non raggiunta la prova certa dell'elemento soggettivo. Quanto al profilo materiale, si è limitata a valutare la concreta condotta tenuta dagli imputati – la stipula del solo contratto di mutuo – per inferirne che, sulla base di questa sola circostanza, risultasse arduo desumere l'elemento soggettivo del reato di operazioni dolose.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione: mancanza di motivazione rafforzata in riforma della sentenza di primo grado

    La motivazione della sentenza impugnata si pone perfettamente in linea con l’obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di appello, invero, ha posto in evidenza i limiti della sentenza di primo grado, esponendo, in modo puntuale, le ragioni della diversa decisione. La Corte territoriale non ha ricostruito i fatti, al meno negli aspetti più rilevanti, in maniera difforme dal giudice di primo grado, ma ha ritenuto che, da essi, non si potesse desumere con certezza l’elemento soggettivo del reato, in assenza di elementi precisi che dimostrassero la consapevolezza degli imputati in ordine alla capacità dell’operazione di essere determinativa per lo stato di dissesto e poi per il fallimento della società. Nella motivazione sono esposti, in maniera precisa e coerente, le ragioni che hanno portato la Corte di appello a non condividere la decisione di primo grado, ritenendo quantomeno dubbia la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

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La Corte di Cassazione, Sezione V Penale, ha esaminato il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva riformato la decisione di primo grado, assolvendo gli imputati NR RU e VI LB TO dal reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose. La vicenda trae origine dalla condanna in primo grado per aver concorso, quali estranei, con l'amministratore della società fallita "IL Costruzioni s.r.l.", AU CO, nel cagionare il fallimento mediante un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2014, con il quale la società neo-costituita riceveva 325.000 euro, impiegati in gran parte per il pagamento di creditori della società "IL s.a.s.", tra cui la stessa banca per cui lavoravano gli imputati. Il Procuratore Generale ha sollevato quattro motivi di ricorso, tutti incentrati sul vizio di motivazione della sentenza di appello. Il primo motivo lamenta l'illogicità della sentenza nel ritenere incompatibile il perseguimento dell'interesse della banca con il dolo del reato. Il secondo motivo contesta la contraddittorietà della motivazione nell'escludere un contributo causalmente rilevante alla condotta tipica, sovrapponendo impropriamente il piano oggettivo a quello soggettivo. Il terzo motivo evidenzia la mancata confutazione della ricostruzione del giudice di primo grado e l'utilizzo di argomenti non decisivi, oltre a una contraddizione tra l'assenza di contributo causale e la formula assolutoria. Infine, il quarto motivo lamenta la mancata adozione di una motivazione "rafforzata" in riforma della sentenza di condanna.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto al primo motivo, ha chiarito che la Corte di Appello ha assolto gli imputati perché il fatto non costituisce reato, non avendo raggiunto la prova certa dell'elemento soggettivo, e ha correttamente evidenziato che il perseguimento dell'interesse della banca non esclude di per sé il dolo, ma che nel caso di specie, data la singola operazione, la sua realizzazione cinque anni prima del fallimento, il parere favorevole di quattro organi interni, l'assenza di rilievi della Banca d'Italia, la trattativa con la controparte e la presentazione di un piano industriale, non si poteva ritenere raggiunta la prova della prevedibilità del dissesto. In relazione al secondo e terzo motivo, la Corte ha ritenuto che la Corte di Appello abbia correttamente valutato la condotta materiale degli imputati (la stipula del mutuo) per inferirne l'elemento soggettivo, senza sovrapporre i piani e confrontandosi con la ricostruzione di primo grado, pur giungendo a conclusioni diverse sulla base degli elementi emersi. Infine, riguardo al quarto motivo, la Corte ha confermato che la sentenza di appello ha adottato una motivazione adeguata e puntuale, confrontandosi con la decisione di primo grado e spiegando le ragioni della diversa valutazione delle risultanze probatorie, senza che fosse necessaria una rinnovazione istruttoria. Pertanto, il ricorso è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12223
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12223
    Data del deposito : 31 marzo 2026

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