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Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12225 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di: NZ IO nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LO CI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12225 Anno 2026 Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 16/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 12 maggio 2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IO NZ, in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per mancanza della necessaria querela. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato, al fine di trarne un ingiusto profitto, si sarebbe impossessato «di quantitativi di energia elettrica, sottraendoli all'Enel, alla cui rete collegava abusivamente … l'impianto di Via Casale dei Greci n. 23, di cui aveva la disponibilità». Con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nella manomissione del misuratore e «su cose destinate a pubblico servizio ed utilità». Il Tribunale ha escluso l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. (la cui sussistenza è necessaria al fine di rendere il reato procedibile d’ufficio), in quanto essa sarebbe stata riferita al misuratore del consumo di energia elettrica, che costituirebbe un bene privato e non destinato a un pubblico servizio. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, che risultava correttamente contestata, sia in fatto che in diritto. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve accolto. L’unico motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale, infatti, prima ancora che in diritto, ha errato nella ricostruzione dell’imputazione, ritenendo l’aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. riferita al “contatore” e non all’energia elettrica. Nell’imputazione, non è specificato quale sia la “cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità”, ma la chiara descrizione del reato non lascia dubbi al riguardo. 3 Il reato contestato è quello di furto e ha ad oggetto l’energia elettrica. Rispetto a tale reato, il pubblico ministero ha contestato l’aggravante di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio (con corretta indicazione anche della norma di legge che la prevede), che sussiste qualora la cosa sottratta sia caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio. A fronte di tale imputazione, risulta davvero difficile ricondurre, come fatto dal giudice di merito, l’aggravante in questione al “contatore” e non all’energia elettrica. Invero, se viene contestata un’aggravante che sussiste quando l’oggetto del reato è una cosa destinata a pubblico servizio, in mancanza di altre specificazioni, risulta logico riferire l’aggravante all’oggetto del reato e, dunque, all’energia elettrica. Alcun particolare rilievo, in relazione al tema in questione, appare assumere il riferimento contenuto nell’imputazione al misuratore dei consumi. Nell’imputazione, invero, il riferimento al misuratore dei consumi è fatto al fine di descrivere l’altra aggravante contestata, ossia all’avere «commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nella manomissione del misuratore». Tale profilo non assume rilevanza, né nella specifica imputazione né in termini generali, rispetto alla configurabilità dell’aggravante, che è legata alla destinazione finale del bene sottratto a un pubblico servizio (o a una pubblica utilità), dal quale viene distolto (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422; Sez. 5, n. 27646 del 21/05/2025, Cilia, n.m.). 2. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 12 maggio 2025 e, dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2». Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum", come specificato da Sezioni Unite Lista, «comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione» (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528). Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regime impugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il ricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante della 4 pubblica accusa avverso la sentenza impugnata. Il rinvio conseguente all’annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorso immediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica. Così deciso, il 16 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LO CI IR AM
udita la relazione svolta dal Consigliere LO CI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12225 Anno 2026 Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 16/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 12 maggio 2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IO NZ, in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per mancanza della necessaria querela. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato, al fine di trarne un ingiusto profitto, si sarebbe impossessato «di quantitativi di energia elettrica, sottraendoli all'Enel, alla cui rete collegava abusivamente … l'impianto di Via Casale dei Greci n. 23, di cui aveva la disponibilità». Con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nella manomissione del misuratore e «su cose destinate a pubblico servizio ed utilità». Il Tribunale ha escluso l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. (la cui sussistenza è necessaria al fine di rendere il reato procedibile d’ufficio), in quanto essa sarebbe stata riferita al misuratore del consumo di energia elettrica, che costituirebbe un bene privato e non destinato a un pubblico servizio. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, che risultava correttamente contestata, sia in fatto che in diritto. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve accolto. L’unico motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale, infatti, prima ancora che in diritto, ha errato nella ricostruzione dell’imputazione, ritenendo l’aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. riferita al “contatore” e non all’energia elettrica. Nell’imputazione, non è specificato quale sia la “cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità”, ma la chiara descrizione del reato non lascia dubbi al riguardo. 3 Il reato contestato è quello di furto e ha ad oggetto l’energia elettrica. Rispetto a tale reato, il pubblico ministero ha contestato l’aggravante di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio (con corretta indicazione anche della norma di legge che la prevede), che sussiste qualora la cosa sottratta sia caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio. A fronte di tale imputazione, risulta davvero difficile ricondurre, come fatto dal giudice di merito, l’aggravante in questione al “contatore” e non all’energia elettrica. Invero, se viene contestata un’aggravante che sussiste quando l’oggetto del reato è una cosa destinata a pubblico servizio, in mancanza di altre specificazioni, risulta logico riferire l’aggravante all’oggetto del reato e, dunque, all’energia elettrica. Alcun particolare rilievo, in relazione al tema in questione, appare assumere il riferimento contenuto nell’imputazione al misuratore dei consumi. Nell’imputazione, invero, il riferimento al misuratore dei consumi è fatto al fine di descrivere l’altra aggravante contestata, ossia all’avere «commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nella manomissione del misuratore». Tale profilo non assume rilevanza, né nella specifica imputazione né in termini generali, rispetto alla configurabilità dell’aggravante, che è legata alla destinazione finale del bene sottratto a un pubblico servizio (o a una pubblica utilità), dal quale viene distolto (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422; Sez. 5, n. 27646 del 21/05/2025, Cilia, n.m.). 2. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 12 maggio 2025 e, dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2». Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum", come specificato da Sezioni Unite Lista, «comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione» (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528). Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regime impugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il ricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante della 4 pubblica accusa avverso la sentenza impugnata. Il rinvio conseguente all’annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorso immediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica. Così deciso, il 16 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LO CI IR AM