Sentenza 7 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative irrogate ai sensi della legge n. 898 del 1986 (nella specie, per fraudolenta percezione di aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva da parte di una ditta solo apparentemente approvvigionatasi presso altra impresa, a sua volta denunziata per emissione di false fatturazioni di forniture), il terzo comma dell'art. 3, nello stabilire che "l'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso in cui, per il medesimo fatto, sia promosso procedimento penale", ed, ancora, che "qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il relativo giudizio", va interpretato nel senso che, promosso procedimento penale nei confronti del destinatario (anche) della sanzione amministrativa, il pretore sospende il giudizio di opposizione - onde evitare un potenziale contrasto tra giudicati - nel solo caso in cui il soggetto nei cui confronti penda il procedimento penale sia lo stesso che ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/1999, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NE SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 16, presso l'avvocato R. ALBANESE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIW0FIORE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dei 9.5.95 PE LL, titolare della ditta "Fior d'Oiva", proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Bari avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'ispettorato Centrale Repressione Frodi dei Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali per il pagamento della sanzione amministrativa di L18.558.023 pari all'importo dell'aiuto comunitario all'opponente corrisposto per la commercializzazione ed il consumo di Kg 19.730 di olio d'oliva. L'ente accertatore sosteneva che il contributo era stato fraudolentemente percepito perché la ditta opponente, come altre ditte, si era falsamente approvvigionata di olio sfuso dalla società "Oleario S.Francesco S.r.l" a sua volta denunziata per aver emesso fatture per forniture non eseguite ai suoi clienti tra i quali, appunto, la ditta "Fior d'Oliva".
L'Amministrazione resisteva.
Con sentenza dei 4.7.96 il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e condannava il Ministero opposto al pagamento delle spese dei giudizio. Osservava che l'Amministrazione non aveva provato le ragioni giustificatrici della pretesa sanzionatoria;
che dagli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio - incaricato di verificare se l'olio sfuso e non sfuso commercializzato dalla ditta ricorrente nelle sue complessive e rispettive quantità in entrata ed in uscita nonché nella partita di Kg 19.730 fosse stato effettivamente movimentato - poteva desumersi che la partita di Kg. 19.730 in questione ben si raccordava con il contesto dei movimenti contabilizzati.
Propone ricorso per cassazione il Ministero per le Risorse Agricole Alimentari e Forestali.
Resiste con controricorso il LL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Ministero, premesso che l'Ufficio Centrale Repressione Frodi ha emesso due distinte ingiunzioni ex art. 18 L. 689/81 - la prima nei confronti dei LL, beneficiario finale degli aiuti comunitari al confezionamento dell'olio, la seconda a carico di CE MO, responsabile legale della "Olearia S.Francesco S.r.l. fittizia conferente di olio sfuso, anch'egli opponente avanti al Pretore - e che a carico dei MO pende tuttora processo penale per emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, denunzia violazione dell'art. 3 comma 3^ L. 23.12.86 n.898 che prevede la sospensione obbligatoria del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione quando per il medesimo fatto sia promosso procedimento penale.
Il motivo di ricorso è infondato.
Il terzo comma dell'art. 3 L. 898/86 stabilisce che "l'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale che "qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al Pretore questi sospende il giudizio di opposizione". La riferita disposizione va intesa nel senso che, qualora contro il soggetto cui è stata irrogata la sanzione amministrativa viene promosso anche procedimento penale, il Pretore sospende l'eventuale giudizio di opposizione all'ingiunzione. La ratio della norma è quella generale di evitare contraddittorietà di giudicati. La invocata previsione legislativa di pregiudizialità penale presuppone, pertanto, che il soggetto nei cui confronti pende procedimento penale sia lo stesso che ha proposto opposizione all'ordinanza che ha irrogato la sanzione amministrativa, situazione che si verifica nell'ipotesi di doppia punibilità (illecito penale ed illecito amministrativo) prevista dagli artt. 2 e 3 L. 898/86. Il giudizio penale cui il ricorrente fa riferimento è stato promosso contro il solo MO (fittizio conferente) senza la partecipazione dei LL con la conseguenza che l'esito di tale giudizio non potrà spiegare alcuna efficacia nei suoi confronti o "dar luogo ad una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo", come richiesto dall'art 211 disp. att. al C.P.P.
Con il secondo motivo, denunziando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.), il ricorrente sostiene che il giudice di pace si è pronunciato a favore dei LL senza argomentare in maniera chiara e precisa circa le proprie convinzioni basandosi esclusivamente su una consulenza tecnica d'ufficio palesemente ingenua.
La censura è infondata.
È compito specifico dei giudice dei merito la valutazione delle risultanze probatorie con giudizio insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione idonea a spiegare le ragioni che hanno determinato la decisione. A tale compito non si è sottratto il giudicante il quale, sulla base delle indicazioni dei consulente tecnico d'ufficio incaricato di verificare la effettività dei movimenti di olio sfuso, ha rilevato la concordanza tra i movimenti della complessiva quantità di olio in entrata e quella in uscita tra le due ditte (Olearia S.Francesco S.r.l. e Fior d'Oliva) nonché l'effettivo verificarsi del passaggio della partita di Kg. 19730 di olio sfuso.
Il ricorrente, che in sede di merito non ha proposto specifiche critiche alle conclusioni dei consulente, omette di indicare quali circostanze e ragioni, idonee a condurre ad una diversa soluzione della vicenda, il giudice di pace avrebbe trascurato o illogicamente valutato. Le censure proposte (presunta carenza di precisione e chiarezza dell'argomentare e palese ingenuità della consulenza), per la loro assoluta genericità, non consentono di individuare l'ambito della doglianza e si risolvono in una immotivata richiesta di diversa ricostruzione della vicenda, peraltro inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso deve essere rigettato ed il Ministero delle Risorse Agricole e Forestali, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese dei giudizio di cassazione in favore dei Fomelli.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese dei presente giudizio in favore dei resistente che liquida in lire 219.830 oltre a lire 1.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 1999