Sentenza 7 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9248 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLI9 248 /0 1 IN NOME DEL OL ITALE NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9227/00Presidente Dott. Antonio SAGGIO Consigliere Dott. Vincenzo MILEO - Cron.21332 Dott. Ettore MERCURIO 1 Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Ud. 27/03/01 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: RT OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 132, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PELLICANO' che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2001 * 1459 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 347/99 del Tribunale di LOCRI, depositata il 29/05/99 R.G.N. 173/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO BUONAJUTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RO RT con ricorso depositato in data 26 maggio 1995 conveniva in giudizio davanti al Pretore di Locri l'INPS chiedendone la condanna al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità previo riconoscimento del suo stato di invalidità. Il Pretore, disposta consulenza tecnica, con sentenza in data 31 ottobre 1997 riconosceva alla assicurata il diritto all'assegno di invalidità a decorrere dal 1° novembre 1992. A seguito di appello dell'INPS il Tribunale di disposta nuova consulenza tecnica, inLocri, riforma della sentenza pretorile, rigettava la domanda della RT. Il giudice del gravame Osservava che attraverso la consulenza tecnica disposta in appello era emerso che la capacità di lavoro e di guadagno dell'assicurata non aveva subito una riduzione in modo permanente di oltre un terzo della totale e concludeva affermando che andavano recepite e poste a base della decisione le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., in quanto le stesse erano immuni da vizi sotto il profilo tecnico ed erano adeguatamente motivate sotto quello logico- giuridico. 3 Compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio. La RT ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'INPS ha depositato procura e ha partecipato all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo l'assicurata denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 10 R.D.L. 14 aprile n. 636 e art. 1 legge n. 22 del 1984) e vizio di motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., rilevando che il consulente tecnico nominato in appello, il cui parere era stato condiviso acriticamente dal Tribunale, aveva omesso di valutare la sindrome depressiva riscontrata in sede di consulenza tecnica disposta in primo grado, sindrome che aveva certamente inciso (nelle conclusioni rassegnate dal primo consulente. Il consulente tecnico nominato in appello aveva del pari del tutto ignorato l'insufficienza venosa agli arti inferiori. Tale patologia, deduce il ricorrente, incide notevolmente sulla capacità di lavoro di bracciante agricola della assicurata. (1/ leggesi: sulle. LE Cajitanic 4 La ricorrente aggiunge che le considerazioni del consulente tecnico di appello non avevano comunque dimostrato la natura transitoria delle sue affezioni. La RT, infine, deduce che il consulente tecnico di appello si era contraddetto nel sottovalutare il distiroidismo allorchè aveva riscontrato una ipertensione arteriosa associata a insufficienza mitralica come affezione di maggior rilievo e allorchè, pur avendo riconosciuto natura degenerativa alla riscontrata artrosi e spondilosi osteofisica con spazio ridotto tra la 5-a L e la 1 a S, nulla aveva rilevato sull'incidenza di tale affezione ai fini della prosecuzione del lavoro agricolo, pur trattandosi di lavoro usurante che inevitabilmente procurerà un anormale logoramento delle residue energie lavorative. Il Tribunale, sotto tale profilo, in violazione dell'art. 1 della legge n. 223 del 1984, non aveva tenuto conto del lavoro usurante della attività svolta dalla ricorrente. Il ricorso è infondato. Il principio secondo cui, qualora il giudice di merito ritenga di dovere aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio da lui nominato, 5 non sia tenuto a una particolareggiata motivazione, potendo assolvere al relativo obbligo, con l'indicazione della consulenza tecnica costituente la fonte del suo convincimento (cosiddetta motivazione "per relationem"), non è caso di consulenz tecnicheapplicabile in d'ufficio contrastanti, specie quando il giudice di appello abbia aderito alla consulenza tecnica disposta in sede di gravame in contrasto con quella espletata in primo grado. In tale caso, infatti, il giudice del gravame ai fini della decisione, sollecitata con la richiesta diretta O indiretta di una nuova consulenza tecnica, è tenuto a evidenziare il percorso logico seguito per aderire al secondo parere tecnico, escludendo gli elementi di segno contrario о ponendo in risalto gli elementi favorevoli. Tuttavia allorchè la consulenza tecnica, cui ha aderito il giudice del gravame mediante motivazione "per relationem", contenga esaurienti risposte alle censure mosse dall'appellante, la sentenza impugnata deve ritenersi motivata in modo adeguato ed esente da vizi logici e giuridici in virtù del mero richiamo ad essa, che in tal caso costituisce 6 parte integrante della motivazione impugnata. (v. Cass. 27 luglio Cass. 24 febbraio 1995 n. 2114; 1996 n. 6792; Cass. 24 novembre 1997 n. 11711; Cass. 17 gennaio 1998 n. 418; Cass. 21 gennaio 1998 n. 517; Cass. 18 giugno 1998 n. 6106). Nella specie il Tribunale aveva motivato con il mero richiamo al parere del consulente tecnico nominato in appello, al quale aveva dichiarato di aderire. Appare, pertanto, necessario accertare se tale tecnico con le rassegnate conclusioni consulente avesse adeguatamente e logicamente risposto alle censure mosse dall'assicurata in sede di appello e reiterate in questa sede sotto il profilo del loro میں mancato esame. Sotto tale aspetto la sentenza impugnata non merita censure. Il consulente tecnico nominato in appello, infatti, aveva rilevato in sede di anamnesi che l'assicurata era normalmente orientata nel tempo e nello spazio nella propria e nell'altrui persona e non presentava turbe senso percettive. Aveva, altresì, riferito che le condizioni generali della RT erano buone e che erano clinicamente indenni le stazioni linfoghiandolari 7 esplorabili. Il detto consulente aveva anche rilevato che legale era da attribuire scarsa rilevanza medico - al distiroidismo. Ne consegue che non cace su un punto decisivo ھے della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c., attesa la scarsa rilevanza medico legale attribuita ad esso, l'osservazione certamente illogica del C.T.U., secondo cui tale affezione può essere oggetto di idoneo trattamento chirurgico (questo presenta sempre i suoi rischi e non può essere a pena di mancata imposto all'assicurata rilevanza invalidante valutazione della dell'infermità). @ Per quanto concerne l'apparato osteoarticolare il consulente tecnico nominato in appello aveva evidenziato che l'esame radiografico della colonna vertebrale presentava un quadro di artrosi con riduzione dello spazio discale tra la 5a L e la la S, ma anche lieve limitazione funzionale dei movimenti articolari, riferiti dolenti soltanto ai gradi estremi. Attesa, perciò, la scarsa rilevanza medico legale riscontrata per tutte le infermità denunziate, implicito appariva il loro carattere 8 non usurante. La risposta offerta dal consulente tecnico alle doglianze dell'assicurata era stata, perciò, esauriente, logica e aderente al dettato normativo. Ne consegue che è incensurabile in questa sede la sentenza impugnata motivata per "relationem" in riferimento al parere espresso dal detto consulente tecnico. Il proposto ricorso, pertanto, va rigettato. Nella va disposto per le spese del giudizio ai sensi P dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1994), non essendo la pretesa ne manifestamente: CRCRCRCRCRC temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 27 marzo 2001. Mel, w на Presidente? P Cons/espensore: LE Ergitaris I A D 0 3 S 1 , C OLLIERE S 3 . O 5 A T L T Depositats in Cancelleria L R . . O A A N ' B S L I 7X06. 2001 I L 3 P D E 7 S - D A I 8 I - T N S S 1 N LO CELLIERE 1 N O O E P S A E M I I D G A E A G , E D O O L T E R T T T I S A R N I I L E G L S D E E E R O D 9