Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2002, n. 8481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8481 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
вот. 4 O ) 7 L 3 E RTE0 84 8 1 /0 2 L . C O N B , A 1 E P 9 E I 9 PUBBLICA ITALIANA 1 N D - O 1 I E 1 Z - C A 1 I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 R D T . S U L I I G 9 C E AS AZIONE 3 R É Oggetto A N 6 D 4 T SE NE SECONDA CIVILE E Ori fich . S T T I T ( N E R S A E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 13829/01 Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere Cron.23372 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere - Ud. 26/03/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO C.C. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AP AN, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocatoLUNGRE MELLINI 39, GIANLUCA MARUCCHI, che la difende unitamente all'avvocato BRUNO ROSSO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IC IO, elettivamente domiciliato in ROMA 11, presso lo studio dell'avvocato VIA VALLISNERI PAOLO PACIFICI, che lo difende unitamente all'avvocato 2002 FRITZ EGGER, giusta delega in atti;
504 controricorrente - -1- fer la revocesom allle avverso la sentenza n. 4320/00 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 06/04/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio M VELLA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore con a quel Generale Dott. Elisabetta CESQUI chiede che la Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione, con le conseguenza di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di pace di Bolzano ingiunse, con decreto del 9 dicembre 1996, ad NT Pa= potti di pagare la somma di 1.056.000 lire (oltre interessi e spese) al notaio Nicolodi per maggiore importo dell'invim rispetto a quello che il professionista aveva erroneamente cal- colato e versato all'Amministrazione delle finanze, anticipandolo alla cliente per un con' ratto di compravendita da lui rogato. Contro tale decreto l'ingiunta propose opposizione che il Giudice di pace rigettò, con sen' tenza dell'undici agosto 1997, avendo ritenuta legittima la pretesa del notaio di rimborso della maggiore somma di denaro pretesa dall'ufficio foinanziario. La soccombente propose ricorso per cassazione che, con sentenza del 6 aprile 2000, questa Corte ha rigettato con la seguente motivazione: "La ricorrente - che non ha contestato le premesse in fatto su cui è basata la regola d'equità (e cioè la maggiore entità dell'invim da lei dovuta ed il relativo pagamento effettuato dal notaio) - ha prospettato censure in parte volte a criticare la suddetta regola e in parte prive della specificità necessaria per potere ritenere, in questa sede, che la motivazione contenuta nell'impugnata sentenza fosse mera- mente apparente". La PO ha proposto ricorso per revocazione illustrato con una memoria. Il notaio Nicodi resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Si sostiene con l'impugnazione per revocazione che la sentenza impugnata è l'effetto di u errore di fatto risultante dagli atti della causa (art. 395 n.4 cod. proc. civ.), perché la Corte di cassazione ha con essa rigettato il ricorso, avendo ritenuto che il Giudice di pace aveva mo= tivato adeguatamente la sua pronuncia con l'argomento che la maggiorazione d'imposta pre- tesa dall'Amministrazione finanziaria non era stata contestata dalla PO,senza avere con' siderato che il notaio aveva già tenuto conto di tale aumento nel compilare la parcella, come era documentalmente provato e pacifico per le parti. Il ricorso è infondato. L'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art-395 del codice di procedura civile,richiede la sussistenza dell'errore di fatto, il quale si verifica quando vi sia un contrasto tra due rap= presentazioni dello stesso oggetto, una, emergente dalla sentenza, che sia frutto di supposi- zione, e non di valutazione o di giudizio, e l'altra,non controversa tra le parti risultante dagli atti e documenti del processo (sent.nn.2214, 5229 del 1999). Nella specie con l'impugnazione per revocazione non si è denunziato un errore di fatto, ma, come correttamente ha rilevato il Pubblico Ministero con le sue conclusioni scritte, si è cen- surato il giudizio di questa Corte sulla decisione del Giudice di pace, relativa alla questione del pagamento, dovuto per l'invim dalla PO al notaio Nicolodi, che aveva formato og= d getto di iscussione e d'indagine documentale nel corso dell'intero processo. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e la ricorrente condannata a rimborsare alla
contro
- parte le spese di questo giudizio. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, a favore del controricorren' te, delle spese del giudizio di revocazione e le liquida in euro. 417,00 ..di cui quattrocento di onorari d'avvocato. Roma 27 marzo 2002. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott. V.Baldassarre) (dott.A.Vella) Vi Baldassam IL CANCELLIERE C1 Valena Neri DEPORTA Polit 23 619,2002 O 4 L 7 L 3 ) . O E B N C , E 1 A E 9 P N 9 I 1 O - I D 1 Z 1 A - E 1 R C T 2 I S . I D L G U E 9 I R 3 G A E E D 6 N E 4 . T . T T N S E T I S R ( E A