Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2003, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 01 67 6 /03 Oggetto Lowe a difere delle SEZIONE SECONDA CIVILE propreté Composta dagli I Magist ati: Presidente Dott. Mario R.G.N. 9543/00 1 Cron. 3874 Consigliere COLARUSSO -Dott. Vincenzo Rep. 543 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Lucio Ud. 05/11/02 Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TR GI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MELUCCO, difeso dall'avvocato VINCENZO ZIZZI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
PA ER, RA UI, elettivamente presso lo LIRE 1500 domiciliati in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 1, CANCELLERIA studio dell'avvocato LOREDANA MENICUCCI, difesi dall'avvocato ENRICO PANNOZZO, giusta delega in atti;
2002 A111317 1426
- controricorrenti -
A111318 -1- avverso la sentenza n. 1470/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 12/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato ZIZZI Vincenzo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato Enrico PANNOZZO, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso infondatezza o inammissibilità del per rigetto per ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 5 febbraio 1988, UI LI e SA NZ, proprietari di una delle due unità immobiliari del villino bifamiliare, sito in S. Felice Circeo, località Torre Olevola, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, NI CA, proprietario dell'altra unità immobiliare, perché lo si condannasse al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni. Assumevano che il CA, in pregiudizio dei loro diritti, aveva pavimentato il terrazzo comune di copertura del villino, collocandovi anche una ringhiera e rendendolo così praticabile a suo uso esclusivo. NI CA si costituiva e resisteva alla domanda. Con sentenza n. 354 del 1997, il Tribunale di Latina, in parziale accoglimento della domanda, condannava il CA a demolire la ringhiera, nella parte in cui divideva in due il terrazzo, e ad arretrare parte del parapetto del terrazzo di un metro e mezzo dal perimetro del villino. Le parti interponevano gravame: il CA, in via principale, ed il LI e la NZ, in via ส า3 incidentale. Con sentenza del 9 marzo/12 maggio 1999, la Corte d'appello di Roma rigettava i gravami e compensava le spese di lite. In particolare, in esito all'esame dei titoli di proprietà e della planimetria ad essi allegata, la Corte territoriale rilevava che il terrazzo di. copertura del villino era di proprietà comune delle parti in causa, quali proprietari delle relative, due unità immobiliari, così che al CA non era consentito realizzarvi alcun divisorio, volto a delimitare quanto preteso di sua proprietà esclusi- va. Sottolineava, poi, secondo i richiamati e conformi rilievi del consulente tecnico d'ufficio, che il terrazzo era divenuto praticabile soltanto a seguito delle opere contestate, realizzate dal CA, così che era da escludersi la pretesa preesistenza di servitù di veduta da quel luogo. Per la cassazione di tale sentenza, NI in forza di dueCA ha proposto ricorso motivi. UI LI e SA NZ hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, Va esaminata l'eccezione di 4 inammissibilità del ricorso, che i controricorrenti sollevano per invalidità della procura a margine di tale atto, priva di data e redatta senza riferimen- to specifico al giudizio di cassazione. L'eccezione è infondata. Ed invero, in base al consolidato principio secondo cui la procura a margine fa corpo unico con l'atto cui accede, il requisito della specialità della procura a margine del ricorso per cassazione, anche sotto il profilo del rilascio successivo alla sentenza impugnata, deve ritenersi soddisfatto, pur se la procura non contempli specificamente il giudizio di cassazione e sia priva di data, come nella specie (v. ex plurimis Cass. n. 1241/00, n. 46/00, n. 7422/99, n. 462/99 e S.U. n. 2646/98). Né, all'evidenza, può avere rilievo preclusivo al riguardo il conferimento, con tale procura, anche di quel che i controricorrenti assumono essere un mandato ad negotia, quale (in difetto di ulteriori precisazioni) l'attribuzione della facoltà di W"transigere" e quietanzare". Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 832 c.C., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia escluso che la divisione in due unità 5 immobiliari del villino bifamiliare in oggetto, una acquistata dai controricorrenti e l'altra da esso ricorrente, avesse comportato anche la divisione del relativo terrazzo di copertura, come evidenzia- to invece dalla planimetria allegata ai contratti di compravendita di quelle unità immobiliari. I Nella ricostruzione della volontà contrattuale, precisa il ricorrente, con richiamo di precedenti giurisprudenziali, l'indagine deve investire anche 水 gli atti integrativi della scrittura negoziale, quali la planimetria. Il motivo non ha pregio. Ed invero, al di là della palese discordanza tra violazione denunciata ed argomentazioni addotte, va osservato che, nella ricerca della intenzione dei difformemente da quanto pare ipotizzicontraenti, il ricorrente, la Corte di merito non ha affatto trascurato di esaminare l'atto integrativo della planimetria, ma ne ha dato soltanto una valutazione contraria alle aspettative del ricorrente, rilevan- do che i contratti di compravendita non prevedevano trasferimenti di distinte porzioni del terrazzo di copertura del villino, in proprietà originaria di un'unica persona e poi diviso in due unità immobi- liari, e che la planimetria allegata a quei con- tratti * si riferisce soltanto alla divisione in senso orizzontale delle due proprietà, come corret- tamente già osservato dal Tribunale." Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1027, 1058 e 1062 c.c., in relazione all'art. ricorrente si duole che la 360 n. 3 c.p.c., il Corte di merito, abbia disconosciuto l'esistenza di una servitù (reciproca) di veduta dal terrazzo di copertura del villino, in ragione di una supposta impraticabilità originaria di quel luogo, quando invece tale bene era stato attrezzato e reso praticabile, sin dall'origine, dall'unico proprie- tario, così da realizzare quella servitù (recipro- ca) di veduta per destinazione del padre di fami- glia. Il motivo non ha pregio. Ed invero, al di là (anche per tale motivo) della palese discordanza tra violazione denunciata ed argomentazioni addotte, si osserva che la contesta- ta "praticabilità" del terrazzo sin dall'origine, elemento presupposto della censura del ricorrente, investe un accertamento di fatto, operato sul punto dalla Corte di merito e non sindacabile in sede di legittimità, per quanto adeguatamente e corretta- mente motivato, con richiamo esplicito dei conformi rilievi del consulente tecnico d'ufficio, in parte qua neppure criticati, secondo cui il terrazzo in parola, originariamente non praticabile a causa, fra l'altro, del tipo di pavimentazione non adegua- to e del muretto perimetrale del solaio alto solo cm. 50, è stato reso praticabile dall'appellante a seguito dei lavori da lui effettuati.. " Conclusivamente, quindi, per i rilievi svolti, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore dei controricorrenti, liquidate in euro195,00, oltre euro 1.500,00 per onorari. Così deciso il 5 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidente cons France at the Прави IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLETHA 5 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 Roma