CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 21671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21671 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AIT FELLAH ED CUI 04TWYN nato 11 10/09/1991 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EN MA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21671 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. IT AH HA ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Milano, di conferma della condanna per i reati di cui all'artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990 (capo A) e art. 4 legge n.110/1075 (capo B). 1.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al divieto di reformatio in pejus di cui all'art. 597, comma 3, cod.proc.pen., posto che la Corte territoriale ha operato un aumento della pena per la continuazione interna con il capo di imputazione sub A), maggiore rispetto a quello operato dal giudice di primo grado che ha ritenuto congruo un aumento di un mese di reclusione per la continuazione con il capo A), e di tre mesi di reclusione per il reato satellite di cui al capo B), mentre La Corte territoriale ha applicato un aumento pari a sei mesi per il reato satellite del capo A) di tre mesi per il reato satellite di cui al capo B). 1.2. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, in quanto sproporzionato rispetto ai fatti di causa, eccessivo, e non sorretto da adeguata motivazione, in considerazione del modico quantitativo di sostanza stupefacente rivenuta sulla persona dell'imputato pari a 260 grammi di cocaina, 22 grammi di eroina e 130 grammi di hashish. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo. 1.1.Si premette che Sez. U, 24 giugno 2021, Pizzone, ha condivisibilmente ritenuto che il giudice debba calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha determinato la pena base per il reato più grave in anni sette e mesi cinque di reclusione, tenuto conto del dato ponderale e della diversità di droghe;
inoltre, ha applicato un aumento di un mese per il reato in continuazione interna (capo A) e un aumento di mesi tre per il reato in continuazione esterna di cui al capo C), tenuto conto del tipo di arma. La Corte territoriale, nell'accogliere la doglianza relativa alla scarsa riduzione di pena operata per effetto della concessione delle attenuanti generiche, e nell'applicarle nella loro massima estensione, ha rideterminato la pena base in anni quattro, tuttavia applicando gli aumenti per 1 i reati in continuazione interna ed esterna in misura diversa e superiore a quella applicata dal giudice di primo grado, così collidendo con il principio affermato da Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066, Morales, secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod.proc.pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. La Corte territoriale, pur affermando di condividere e di ritenere adeguate le determinazioni operate dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per i due reati satellite, ritenendo che tali aumenti siano proporzionati alla pena irrogata per le altre condotte ascritte, si è poi distaccata da tali determinazioni che aveva dichiarato di condividere, senza nulla specificare in proposito, operando un aumento di mesi sei per il reato in continuazione interna e un aumento di mesi tre per quello in continuazione esterna, pur avendo premesso di ritenere adeguata e proporzionata la quantificazione operata dal primo giudice, rendendo così oscuro l'itinerario logico-giuridico esperito per giungere alla quantificazione dell'aumento per i due reati in continuazione. Viceversa, almeno nei casi in cui l'aumento di pena non è particolarmente esiguo o comunque modesto, il giudice è tenuto a specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a quantificare l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. in una determinata misura, al fine di rendere possibile il controllo sulla motivazione a sostegno della relativa decisione (Cass., 05/02/1992, Incerti, Rv. 189295; Cass. 15/11/1993, Marras, Rv.197246): ciò che, nel caso in esame, non è dato riscontrare. Non può pertanto dirsi che la motivazione della sentenza impugnata sia, sul punto, esente da vizi logico giuridici. 1.2.11 secondo motivo esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, in accoglimento del motivo di appello, concesso le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e, valutati gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., ridotto la pena base a anni sette di reclusione ed euro 33.000 di multa ( in misura inferiore alla media edittale), pena che ha ritenuto congrua in relazione alle circostanze e alle modalità dell'azione, alla quantità e qualità della sostanza stupefacente detenuta. 2. La sentenza gravata va perciò annullata senza rinvio, limitatamente alla pena inflitta, che viene rideterminata in anni tre e mesi quattro di reclusione ( pena base anni sette, ridotta per le circostanze attenuanti concesse nella massima estensione a anni quattro e mesi otto di reclusione, aumentata di un mese per il reato in continuazione interna 8 capo A) e di mesi tre per il reato in continuazione esterna, ridotta per il rito a anni tre e mesi quattro di reclusione. E' 2 Il Consi liere est nsore Il Presidente infatti superfluo il rinvio al giudice di merito, potendo questa Corte procedere essa stessa, nell'ottica delineata dall'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., alla determinazione della pena, sulla base di un semplice calcolo aritmetico fondato sugli elementi enucleabili dalle sentenze di merito ed assolutamente predeterminati, con esclusione di ogni determinazione discrezionale, non spettante a questa Corte.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva, che ridetermina in anni tre e mesi quattro di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso all'udienza del 24 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EN MA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21671 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. IT AH HA ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Milano, di conferma della condanna per i reati di cui all'artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990 (capo A) e art. 4 legge n.110/1075 (capo B). 1.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al divieto di reformatio in pejus di cui all'art. 597, comma 3, cod.proc.pen., posto che la Corte territoriale ha operato un aumento della pena per la continuazione interna con il capo di imputazione sub A), maggiore rispetto a quello operato dal giudice di primo grado che ha ritenuto congruo un aumento di un mese di reclusione per la continuazione con il capo A), e di tre mesi di reclusione per il reato satellite di cui al capo B), mentre La Corte territoriale ha applicato un aumento pari a sei mesi per il reato satellite del capo A) di tre mesi per il reato satellite di cui al capo B). 1.2. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, in quanto sproporzionato rispetto ai fatti di causa, eccessivo, e non sorretto da adeguata motivazione, in considerazione del modico quantitativo di sostanza stupefacente rivenuta sulla persona dell'imputato pari a 260 grammi di cocaina, 22 grammi di eroina e 130 grammi di hashish. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo. 1.1.Si premette che Sez. U, 24 giugno 2021, Pizzone, ha condivisibilmente ritenuto che il giudice debba calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha determinato la pena base per il reato più grave in anni sette e mesi cinque di reclusione, tenuto conto del dato ponderale e della diversità di droghe;
inoltre, ha applicato un aumento di un mese per il reato in continuazione interna (capo A) e un aumento di mesi tre per il reato in continuazione esterna di cui al capo C), tenuto conto del tipo di arma. La Corte territoriale, nell'accogliere la doglianza relativa alla scarsa riduzione di pena operata per effetto della concessione delle attenuanti generiche, e nell'applicarle nella loro massima estensione, ha rideterminato la pena base in anni quattro, tuttavia applicando gli aumenti per 1 i reati in continuazione interna ed esterna in misura diversa e superiore a quella applicata dal giudice di primo grado, così collidendo con il principio affermato da Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066, Morales, secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod.proc.pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. La Corte territoriale, pur affermando di condividere e di ritenere adeguate le determinazioni operate dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per i due reati satellite, ritenendo che tali aumenti siano proporzionati alla pena irrogata per le altre condotte ascritte, si è poi distaccata da tali determinazioni che aveva dichiarato di condividere, senza nulla specificare in proposito, operando un aumento di mesi sei per il reato in continuazione interna e un aumento di mesi tre per quello in continuazione esterna, pur avendo premesso di ritenere adeguata e proporzionata la quantificazione operata dal primo giudice, rendendo così oscuro l'itinerario logico-giuridico esperito per giungere alla quantificazione dell'aumento per i due reati in continuazione. Viceversa, almeno nei casi in cui l'aumento di pena non è particolarmente esiguo o comunque modesto, il giudice è tenuto a specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a quantificare l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. in una determinata misura, al fine di rendere possibile il controllo sulla motivazione a sostegno della relativa decisione (Cass., 05/02/1992, Incerti, Rv. 189295; Cass. 15/11/1993, Marras, Rv.197246): ciò che, nel caso in esame, non è dato riscontrare. Non può pertanto dirsi che la motivazione della sentenza impugnata sia, sul punto, esente da vizi logico giuridici. 1.2.11 secondo motivo esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, in accoglimento del motivo di appello, concesso le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e, valutati gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., ridotto la pena base a anni sette di reclusione ed euro 33.000 di multa ( in misura inferiore alla media edittale), pena che ha ritenuto congrua in relazione alle circostanze e alle modalità dell'azione, alla quantità e qualità della sostanza stupefacente detenuta. 2. La sentenza gravata va perciò annullata senza rinvio, limitatamente alla pena inflitta, che viene rideterminata in anni tre e mesi quattro di reclusione ( pena base anni sette, ridotta per le circostanze attenuanti concesse nella massima estensione a anni quattro e mesi otto di reclusione, aumentata di un mese per il reato in continuazione interna 8 capo A) e di mesi tre per il reato in continuazione esterna, ridotta per il rito a anni tre e mesi quattro di reclusione. E' 2 Il Consi liere est nsore Il Presidente infatti superfluo il rinvio al giudice di merito, potendo questa Corte procedere essa stessa, nell'ottica delineata dall'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., alla determinazione della pena, sulla base di un semplice calcolo aritmetico fondato sugli elementi enucleabili dalle sentenze di merito ed assolutamente predeterminati, con esclusione di ogni determinazione discrezionale, non spettante a questa Corte.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva, che ridetermina in anni tre e mesi quattro di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso all'udienza del 24 marzo 2023