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Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 22980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22980 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TR LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- le conclusioni rassegnate, nel corpo delle memorie del 6 febbraio 2023 e del 17 febbraio 2023, presentate ai sensi della stessa norma dall'avvocato ELIO DI FILIPPO che, nell'interesse della ricorrente, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ribadendo quando dedotto con il ricorso ed insistendo per l'accoglimento di esso nonché contestando la fondatezza di quanto addotto dal Procuratore generale;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22980 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 giugno 2022 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia in data 12 ottobre 2020 resa dal G.u.p. del Tribunale di Lanciano all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto LE GL dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta per dissipazione e bancarotta preferenziale e - concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, ha rideterminato in mitius le pene a lei irrogate, confermando nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., adducendo che il fatto dell'imputata sarebbe stato erroneamente qualificato come bancarotta fraudolenta distrattiva, in particolare avente ad oggetto la differenza (pari a euro 105.299,97) tra il valore dei beni strumentali appostato in contabilità e il valore dei beni effettivamente rinvenuti (e determinato sulla scorta di una relazione di stima che la difesa ha contestato), atteso che nella specie - alla luce di quanto esposto dalla dipendente della società fallita Damedil s.r.I., ZI Fangio - dovrebbe ritenersi che l'imputata, assunta la carica di amministratore, abbia compiuto un'analitica ricognizione dei beni strumentali e rilevato contabilmente una minusvalenza rispetto al valore residuo di essi che risultava (pari a euro 178.405,79); dunque, tali res non le erano state consegnate dal precedente amministratore (ed ella dunque non avrebbe potuto distrarle), non ricorrendo gli elementi costitutivi del delitto. 2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, rappresentando che la Corte di merito avrebbe confermato in parte qua l'affermazione di responsabilità dell'imputata non considerando le richiamate dichiarazioni di ZI Fangio, sulla scorta delle quali avrebbe dovuto ritenersi che la GL non ha mai avuto la disponibilità dei beni non rinvenuti, non potendo valere rispetto a quest'ultima i riferimenti da parte della Corte di merito alle risultanze contabili. 2.3. Con il terzo motivo è stata addotta la violazione degli artt. 219, comma 2, n. 1, legge fall., 69 e 65, n.
3. cod. pen., in quanto il Giudice di appello ha ritenuto l'imputata responsabile solo di bancarotta fraudolenta per distrazione e, dunque, avrebbe dovuto escludere l'aggravante in contestazione e procedere alla diminuzione della pena senza procedere al bilanciamento con le riconosciute circostanze generiche;
il che avrebbe avuto determinato altresì la possibilità di concederle la sospensione condizionale, atteso che la GL ha riportato un solo precedente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il terzo motivo di impugnazione è fondato, nei limiti di seguito indicati;
il ricorso è nel resto inammissibile poiché generico e manifestamente infondato. 2 1. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. L'imputata - all'esito del giudizio di appello - è stata ritenuta responsabile soltanto della distrazione dei beni strumentali della società per un valore complessivo di euro 105.299,97. Il ricorso non ha censurato compiutamente la motivazione posta alla base della decisione, perché non si è confrontato con essa nella parte in cui (come già il primo Giudice) ha rilevato il mancato rinvenimento di beni strumentali da parte del curatore: - adducendo solo che la GL avrebbe appostato in contabilità una minusvalenza relativa a quelli di cui la società fallita non aveva la disponibilità (indicati genericamente come «molti beni») quando ne è diventata amministratrice, il cui valore (rispetto a quanto indicato in imputazione) e il cui tipo non si trae dal tenore della deposizione della Fangio, riportata nel ricorso, di cui è stato denunciato il travisamento per omissione: quest'ultima, infatti, ha fatto riferimento al mancato aggiornamento nel tempo del registro dei beni ammortizzabili con riguardo a quelli divenuti obsoleti, al mancato rinvenimento di «alcuni» di essi da parte della GL, quando ha assunto la carica di amministratore, e alla conseguente appostazione di «una minusvalenza» (che la difesa assume in maniera assertiva che sarebbe stata «detratta [dal] dato di euro 178.405,79» ossia dal valore dei beni non rinvenuti secondo la contabilità in relazione ai quali è stata elevata l'imputazione in discorso); il che non consente di rilevare la mancata valutazione di dato probatorio che abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - e, nel resto, contestando genericamente la stima dei beni relitti, senza addurre un travisamento sul punto (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), travisamento che nella specie è stato solo genericamente asserito ma non specificato dal ricorrente. 2. Il terzo motivo merita accoglimento in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. e alla conseguente determinazione della pena principale. L'imputata è stata ritenuta dal Giudice di appello responsabile del solo delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, ragion per cui non ricorrono i presupposti per fare applicazione del disposto della norma appena citata, non ricorrendo nella specie più fatti di bancarotta e non dovendo di conseguenza procedersi al giudizio di bilanciamento con le concesse circostanze attenuanti generiche. Ne deriva che la pena di due anni di reclusione irrogata dalla Corte territoriale - pari al minimo edittale per il reato in imputazione, tenuto conto del giudizio di equivalenza erroneamente compiuto tra le circostanze e della riduzione per il rito abbreviato - può qui essere rideterminata sulla base delle statuizioni del Giudice di merito (art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.), che ha fatto espresso riferimento - nell'assolvere la GL dalle altre imputazioni e nel concederle le circostanze attenuanti generiche - al «ridimensionamento della condanna»: più in particolare, la pena minima di tre anni di reclusione deve essere ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche e di 3 un ulteriore terzo ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., fino a un anno e quattro mesi di reclusione. Non vi è luogo a ridurre la durata delle sanzioni accessorie fallimentari (determinata in due anni dalla Corte di merito) che non sono state oggetto di impugnazione. Deve, infine, dichiararsi inammissibile il motivo in esame nella parte in cui si è doluto della mancata concessione della sospensione condizionale all'imputata, per la dirimente considerazione che ella risulta aver già goduto del beneficio in due occasioni, il che esime dal dilungarsi per rimarcare la genericità del ricorso sul punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare, che esclude e, per l'effetto, ridetermina la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 22/02/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- le conclusioni rassegnate, nel corpo delle memorie del 6 febbraio 2023 e del 17 febbraio 2023, presentate ai sensi della stessa norma dall'avvocato ELIO DI FILIPPO che, nell'interesse della ricorrente, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ribadendo quando dedotto con il ricorso ed insistendo per l'accoglimento di esso nonché contestando la fondatezza di quanto addotto dal Procuratore generale;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22980 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 giugno 2022 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia in data 12 ottobre 2020 resa dal G.u.p. del Tribunale di Lanciano all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto LE GL dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta per dissipazione e bancarotta preferenziale e - concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, ha rideterminato in mitius le pene a lei irrogate, confermando nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., adducendo che il fatto dell'imputata sarebbe stato erroneamente qualificato come bancarotta fraudolenta distrattiva, in particolare avente ad oggetto la differenza (pari a euro 105.299,97) tra il valore dei beni strumentali appostato in contabilità e il valore dei beni effettivamente rinvenuti (e determinato sulla scorta di una relazione di stima che la difesa ha contestato), atteso che nella specie - alla luce di quanto esposto dalla dipendente della società fallita Damedil s.r.I., ZI Fangio - dovrebbe ritenersi che l'imputata, assunta la carica di amministratore, abbia compiuto un'analitica ricognizione dei beni strumentali e rilevato contabilmente una minusvalenza rispetto al valore residuo di essi che risultava (pari a euro 178.405,79); dunque, tali res non le erano state consegnate dal precedente amministratore (ed ella dunque non avrebbe potuto distrarle), non ricorrendo gli elementi costitutivi del delitto. 2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, rappresentando che la Corte di merito avrebbe confermato in parte qua l'affermazione di responsabilità dell'imputata non considerando le richiamate dichiarazioni di ZI Fangio, sulla scorta delle quali avrebbe dovuto ritenersi che la GL non ha mai avuto la disponibilità dei beni non rinvenuti, non potendo valere rispetto a quest'ultima i riferimenti da parte della Corte di merito alle risultanze contabili. 2.3. Con il terzo motivo è stata addotta la violazione degli artt. 219, comma 2, n. 1, legge fall., 69 e 65, n.
3. cod. pen., in quanto il Giudice di appello ha ritenuto l'imputata responsabile solo di bancarotta fraudolenta per distrazione e, dunque, avrebbe dovuto escludere l'aggravante in contestazione e procedere alla diminuzione della pena senza procedere al bilanciamento con le riconosciute circostanze generiche;
il che avrebbe avuto determinato altresì la possibilità di concederle la sospensione condizionale, atteso che la GL ha riportato un solo precedente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il terzo motivo di impugnazione è fondato, nei limiti di seguito indicati;
il ricorso è nel resto inammissibile poiché generico e manifestamente infondato. 2 1. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. L'imputata - all'esito del giudizio di appello - è stata ritenuta responsabile soltanto della distrazione dei beni strumentali della società per un valore complessivo di euro 105.299,97. Il ricorso non ha censurato compiutamente la motivazione posta alla base della decisione, perché non si è confrontato con essa nella parte in cui (come già il primo Giudice) ha rilevato il mancato rinvenimento di beni strumentali da parte del curatore: - adducendo solo che la GL avrebbe appostato in contabilità una minusvalenza relativa a quelli di cui la società fallita non aveva la disponibilità (indicati genericamente come «molti beni») quando ne è diventata amministratrice, il cui valore (rispetto a quanto indicato in imputazione) e il cui tipo non si trae dal tenore della deposizione della Fangio, riportata nel ricorso, di cui è stato denunciato il travisamento per omissione: quest'ultima, infatti, ha fatto riferimento al mancato aggiornamento nel tempo del registro dei beni ammortizzabili con riguardo a quelli divenuti obsoleti, al mancato rinvenimento di «alcuni» di essi da parte della GL, quando ha assunto la carica di amministratore, e alla conseguente appostazione di «una minusvalenza» (che la difesa assume in maniera assertiva che sarebbe stata «detratta [dal] dato di euro 178.405,79» ossia dal valore dei beni non rinvenuti secondo la contabilità in relazione ai quali è stata elevata l'imputazione in discorso); il che non consente di rilevare la mancata valutazione di dato probatorio che abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - e, nel resto, contestando genericamente la stima dei beni relitti, senza addurre un travisamento sul punto (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), travisamento che nella specie è stato solo genericamente asserito ma non specificato dal ricorrente. 2. Il terzo motivo merita accoglimento in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. e alla conseguente determinazione della pena principale. L'imputata è stata ritenuta dal Giudice di appello responsabile del solo delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, ragion per cui non ricorrono i presupposti per fare applicazione del disposto della norma appena citata, non ricorrendo nella specie più fatti di bancarotta e non dovendo di conseguenza procedersi al giudizio di bilanciamento con le concesse circostanze attenuanti generiche. Ne deriva che la pena di due anni di reclusione irrogata dalla Corte territoriale - pari al minimo edittale per il reato in imputazione, tenuto conto del giudizio di equivalenza erroneamente compiuto tra le circostanze e della riduzione per il rito abbreviato - può qui essere rideterminata sulla base delle statuizioni del Giudice di merito (art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.), che ha fatto espresso riferimento - nell'assolvere la GL dalle altre imputazioni e nel concederle le circostanze attenuanti generiche - al «ridimensionamento della condanna»: più in particolare, la pena minima di tre anni di reclusione deve essere ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche e di 3 un ulteriore terzo ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., fino a un anno e quattro mesi di reclusione. Non vi è luogo a ridurre la durata delle sanzioni accessorie fallimentari (determinata in due anni dalla Corte di merito) che non sono state oggetto di impugnazione. Deve, infine, dichiararsi inammissibile il motivo in esame nella parte in cui si è doluto della mancata concessione della sospensione condizionale all'imputata, per la dirimente considerazione che ella risulta aver già goduto del beneficio in due occasioni, il che esime dal dilungarsi per rimarcare la genericità del ricorso sul punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare, che esclude e, per l'effetto, ridetermina la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 22/02/2023.