Sentenza 25 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2002, n. 7669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7669 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 10 7 6 6 9 /02 IN NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente MERCURIO Dott. Ettore R.G.N. 15714/99 - - Cron.21358 Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. CAPITANIO Rel. Consigliere - Dott. Natale Ud.18/01/02 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente 85 SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IN LA;
2002 - intimata avverso la sentenza n. 1163/98 del Tribunale di 263 -1- ༈ VELLETRI, depositata il 06/10/98 R.G.N. 2814/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Natale udienza del 18/01/02 dal CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LL LI, nella qualità di unica erede di LU LI, deceduto il 22 febbraio 1995, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Velletri l'INPS, chiedendone la condanna, per il periodo dal 1° ottobre 1983 sino al 31 dicembre 1984, al pagamento delle differenze, maggiorate di interessi legali e rivalutazione, che sarebbero spettate al proprio dante causa tra l'importo liquidato e quello dovuto sulla pensione di reversibilità per l'intera integrazione al minimo o per il 60% del minimo, essendo il "de cuius" titolare di pensione di reversibilità, decorrente dal luglio 1981, e di pensione di invalidità decorrente dal marzo 1964. -Con sentenza in data 28 giugno 1996 11 aprile 1997 il Pretore adito accoglieva la domanda principale dichiarando sussistente il diritto del defunto LU LI a percepire la pensione di reversibilità interamente integrata al trattamento minimo con decorrenza dalla data della pensione medesima e condannava l'INPS al pagamento in favore dell'erede LL LI dei singoli ratei dalle scadenze al saldo oltre le spese del giudizio. Su appello dell'INPS il Tribunale di Velletri, 3 : in parziale riforma della sentenza pretorile, al minimo sulla affermava che l'integrazione pensione di reversibilità spettava al "de cuius" nei limiti eventualmente derivanti dall'applicazione dell'art. 6 comma secondo della legge n. 683 del 1983 e compensava le spese del giudizio di gravame. Il Tribunale osservava, in primo luogo, che andava respinta la tesi dell'INPS secondo cui la pensione di invalidità dal 1° luglio 1981 sino al 31 dicembre 1984 avrebbe avuto importo a calcolo inferiore al minimo, con la conseguenza che, concorrendo in tale periodo con la pensione di reversibilità, anche essa inferiore al minimo, andava comunque integrata al minimo a preferenza di quella reversibilità. Il Tribunale osservava che sulla base della legge n. 1338 del 1962, come interpretata da questa Corte, la titolarità di una integrazione su trattamento minimo per il periodo 1° luglio 1981 30 settembre 1983 non impedisce l'integrazione al minimo sulla seconda pensione. - 31Con riferimento al periodo 1° ottobre 1983 dicembre 1984, invece, il Tribunale osservava che la pensione di reversibilità era integrabile solo nei limiti in cui non fosse superato, tenuto conto della pensione diretta, il limite del doppio dell'integrazione al minimo stabilito dall'art. 6 secondo comma legge n. 638 del 1983. L'INPS ricorre per cassazione con unico motivo. La LI ha depositato procura senza, tuttavia, partecipare all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'INPS deduce che con l'atto di appello aveva contestato il diritto del "de cuius" LU LI alla integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità in quanto il medesimo, essendo già titolare di una pensione di invalidità già integrata al minimo, non poteva beneficiare della doppia integrazione al minimo a norma dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983. L'Istituto aggiungeva che soltanto dal 1° gennaio 1985 e cioè soltanto dal momento in cui la pensione diretta di invalidità era divenuta superiore al minimo in virtù del beneficio di cui all'art. 14 quater della legge n. 33 del 1980, andava dichiarato che la pensione di reversibilità poteva essere integrata al minimo. L'Istituto concludeva affermando che il Tribunale non aveva accolto la prospettata tesi in 5 quanto non aveva esaminato i prodotti tabulati che, An proveniente da un ente pubblico, erano Com assistiti da una presunzione di rispondenza al vero, sia pure "iuris tantum". Il ricorso è infondato. ricorrente non contesta la L'Istituto spettanza, al congiunto della resistente, del diritto all'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità di cui il medesimo era titolare insieme alla pensione diretta di invalidità ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 della legge 11 novembre 1983 n. 638, bensì la mancata valutazione dei tabulati prodotti dall'Istituto medesimo e dai quali si sarebbe evinto che l'integrazione al minimo almeno sino al 31 dicembre 1984 non spettava, in virtù del divieto della doppia integrazione, perché sino a tale data anche la pensione di invalidità era stata integrata al minimo. Nei limiti sopra indicati, tuttavia, le doglianze del ricorso si risolvono in una censura che attiene a una richiesta di nuova valutazione delle risultanze documentali già esaminata dal Tribunale con apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità in quanto congruamente e logicamente motivato. Il giudice del gravame, infatti, aveva affermato che in riferimento al periodo in contestazione 1 ottobre 1983 31 dicembre 1984 mentre l'INPS non aveva dimostrato che la pensione di invalidità fosse inferiore al minimo, la dimostrato il contrario e LI, invece aveva per il periodo suddetto cioè che il "de cuius" aveva percepito la pensione di invalidità in misura superiore ai minimi di legge e, quindi, in misura tale da non essere integrabile, con la conseguenza che l'integrazione doveva cadere sulla pensione di reversibilità. Né 1'INPS ha impugnata la sentenza del Tribunale in ordine alla eseguita individuazione dell'ammontare superiore al minimo o, comunque, la mancata spettanza dell'integrazione al minimo, per difetto dei presupposti di legge, sulla pensione di reversibilità. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese del giudizio, non avendo l'intimata, costituitasi con procura ma non presentatasi all'udienza di discussione, dispiegato attività difensiva ripetibile in cassazione (essendo la ripetibilità esclusa in ordine alla 7 procura, rientrante tra i non ripetibili diritti di procuratore).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2002. il Presidente: O Ма гичес Il Cons. estensore: Matale Capitanis IL CANCELLIERE Quare rolle Depositata in Cancelleria 25MAG. 2002 Oggi, A M E CANCELLIERE R 1 P U S шке N I A O Z 08 0