Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2003, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
LA CORT 007 30 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA AZIONE Oggetto ESECUZIONE SEZIONE TERZA CIVILE FORZATA OPPOSIZIONE AGLI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ATTI ESECUTIVI Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente R.G.N. 5355/99 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Cron. 1574 Rep. 277 Dott. Italo PURCARO Consigliere Dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud.25/10/02 Consigliere-Dott. IA Margherita CHIARINI | ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: D'EP OM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRADISCA 7, presso lo studio dell'avvocato dall'avvocato ASSANTEBELLOMIA SALVATORE, difeso FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IC GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI 5, presso lo studio dell'avvocato CARUSO GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente2002 nonchè contro2016 -1- ER MARIO, FALL . TO, PALAZZO MARIA CARMINA, BANCA ROMA SPA;
intimati avverso la sentenza n. 58/98 del Tribunale di CASSINO, sezione civile emessa il 16/01/1998, depositata il 04/02/98; RG.359/1992; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 25/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo CO D'EP, con ricorso al tribunale di Cassino, 1. depositato 1'8.2.1992, dichiarava di proporre opposizione agli atti esecutivi nel processo di espropriazione forzata immobiliare iniziato contro di lui da RI AR e nel quale erano la Cassa di Risparmio di intervenuti il Banco di S. Spirito e Roma. Esponeva i seguenti fatti. con ordinanza del 19.6.1991 era Per la vendita dell'immobile, il secondo incanto, che avrebbe dovuto tenersi il stato fissato 5.2.1992. Nessun avviso di tale incanto era stato dato a lui, né alla comproprietaria IA AL. Il 4.2.1992 aveva depositato una istanza di conversione. Il giudice dell'esecuzione non aveva emesso su tale istanza ed il 5.2.1992 l'immobile era stato provvedimento alcun aggiudicato a GI PI. avrebbe dovuto essere ammessO a partecipare Questi non all'incanto perché non aveva eseguito i depositi prescritti nella ordinanza del 19.6.1991, tanto da averli dovuti integrare ancora in sede di vendita. Chiedeva che l'ordinanza di aggiudicazione fosse annullata e per i seguenti motivi. Andato deserto il primo incanto, prima di fissarne un altro il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporre l'audizione delle 3 parti e perciò anche del debitore (artt. 590, 485 e 591 cod. proc. civ.). siccome questa tende ad Presentata l'istanza di conversione, escludere la vendita forzata, il giudice deve sospenderla, sentire provvedere sulla domanda, le parti e in modo da consentire al giudice di determinarla ed al debitore di depositare la somma da sostituire al bene sottoposto ad esecuzione (art. 495 cod. proc. civ.). I depositi di somme vanno eseguiti per il secondo incanto nel modo stabilito dal giudice dell'esecuzione, ma non v'era prova che ciò fosse avvenuto. 2. -W Il tribunale di Cassino ha pronunciato sulla opposizione nel contraddittorio tra l'opponente, il fallimento di IA RM AL, RI AR, la NC di Roma, succeduta ai creditori intervenuti, e GI PI. Il tribunale, con la sentenza ha4.2.1998, rigettato - ha ritenuto che il ricorrente non era legittimato l'opposizione far valere vizi attinenti alla posizione della comproprietaria e a erano fondati. che per il resto i motivi della opposizione non CO D'EP ha chiesto la cassazione della sentenza.
3. Il ricorso è stato notificato alle altre parti il 10.3.1999. Solo GI PI ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso è stato proposto oltre il termine di un anno dalla 1. sentenza, la cui Osservanza è imposta a pena pubblicazione della la di decadenza (art. 327, primo comma, cod. proc. civ.) 4 sentenza stata pubblicata il 4.2.1998 ed il ricorso stato proposto il 10.3.1999. La decadenza dall'impugnazione non è impedita dal fatto che il ricorso sia stato proposto prima dell'esaurimento del lasso di tempo di 46 giorni, per la durata del quale i termini processuali prorogati in corrispondenza della della sospensione durata sono feriale dei (art.termini processuali 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742). procedimenti Questa sospensione non neiopera relativi a giudizi di opposizione all'esecuzione (artt. 3 della legge 742 del 1969 e 92, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1942, n. 12 sull'ordinamento giudiziario. La giurisprudenza della Corte è costante nell'interpretare le norme appena richiamate in un duplice senso: tra i procedimenti di opposizione all'esecuzione sono compresi quelli di opposizione agli atti esecutivi (Cass. 23 ottobre 1998 n. 10544; 26 settembre 1996 n. 8490; 19 giugno 1996 n. 5674); la sospensione non si applica anche al termine impugnareper le sentenze rese nei processi di opposizione (Cass. 26 aprile 2000 n. 5345). Il ricorso è dichiarato inammissibile. 2. 3. L'inammissibilità stata dichiarata di ufficio e questo giustifica che siano compensate le spese tra il ricorrente e la han parte che 'resistito.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio di cassazione. 5 Così deciso il giorno 25 ottobre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore MorfiuntiniousVerfine роо IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA innocenze TA 20 GEN, 2003 Oggi. IL CANCELLIERE C1 NO TA 91 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 42.2.5.7... versate €14.9 7.7 111123-9 1..3.. IL FUNZIONARIO 60