Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/1997, n. 928
CASS
Sentenza 5 dicembre 1997

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel procedimento di estradizione suppletiva, non costituisce presupposto per la concessione dell'estradizione l'attualità della detenzione estera dell'estradando per il titolo per il quale l'estradizione è stata già concessa. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di estensione della estradizione, rivolta al Governo italiano dalla Repubblica di Germania nei confronti di un cittadino tedesco, ritenendo erroneamente ostativa all'accoglimento della domanda la circostanza che era cessata la detenzione in Germania dell'estradando con riferimento al titolo per il quale il medesimo era stato originariamente estradato).

La notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita mediante consegna di copia al difensore può valere contemporaneamente come avviso fatto a quest'ultimo della data fissata per il giudizio e come notifica all'imputato per essere questa divenuta impossibile presso il domicilio eletto, dichiarato o determinato sulla base di una notifica precedente, a condizione che essa non sia precedente all'accertamento di tale sopravvenuta impossibilità.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/1997, n. 928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 928
    Data del deposito : 5 dicembre 1997

    Testo completo