Sentenza 5 dicembre 1997
Massime • 2
Nel procedimento di estradizione suppletiva, non costituisce presupposto per la concessione dell'estradizione l'attualità della detenzione estera dell'estradando per il titolo per il quale l'estradizione è stata già concessa. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di estensione della estradizione, rivolta al Governo italiano dalla Repubblica di Germania nei confronti di un cittadino tedesco, ritenendo erroneamente ostativa all'accoglimento della domanda la circostanza che era cessata la detenzione in Germania dell'estradando con riferimento al titolo per il quale il medesimo era stato originariamente estradato).
La notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita mediante consegna di copia al difensore può valere contemporaneamente come avviso fatto a quest'ultimo della data fissata per il giudizio e come notifica all'imputato per essere questa divenuta impossibile presso il domicilio eletto, dichiarato o determinato sulla base di una notifica precedente, a condizione che essa non sia precedente all'accertamento di tale sopravvenuta impossibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/1997, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 5.12.97
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
2. " Adalberto Albamonte " N. 1747
3. " Ilario Martella " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Serpico " N. 7724/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BA OR
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 5.12.1996, con la quale veniva confermata la condanna inflittagli in primo grado per il reato di cui all'art. 368 e c.p.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
o s s e r v a
Con sentenza in data 5.12.1996, emessa nella contumacia dell'imputato, la Corte d'Appello di Salerno confermava la condanna inflitta in primo grado a BA OR, con le attenuanti generiche ed entrambi i benefici di legge, per il reato di calunnia. Il BA, all'epoca dei fatti carabiniere in servizio presso la stazione di Acquavella, aveva riferito al capitano comandante la compagnia da cui dipendeva che il maresciallo Carmine RI, preposto alla stazione, si era autoattribuito alcune ore di servizio straordinario non prestato in effetti e aveva falsificato a questo scopo i prospetti contabili. Le indagini avevano dimostrato peraltro l'assoluta inesistenza dei fatti addebitati al sottufficiale. Riteneva la Corte doversi disattendere l'assunto difensivo della carenza dell'elemento soggettivo del reato, poiché la pretesa convinzione della sussistenza dei fatti si sarebbe basata unicamente sulle confidenze di altro carabiniere (tale Panzica); perché il prospetto delle ore di servizio straordinario era a disposizione di tutti i militari della stazione, e quindi l'imputato avrebbe potuto in ogni momento controllarne la veridicità; perché, per accreditare la tesi del falso, il BA aveva dichiarato in un primo momento di aver controllato i documenti durante accesso notturno e clandestino ai locali in cui erano custoditi, salvo smentire in seguito tali dichiarazioni.
Ricorre il BA, deducendo la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado e di tutti gli atti conseguenti, per essere stata la notifica eseguita presso il difensore benché egli non fosse stato preventivamente avvertito dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o determinato ai sensi dell'art. 161 c.2 c.p.p. e delle conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo stesso. Deduce inoltre manifesta illogicità della motivazione, che gli attribuisce un comportamento logicamente spiegabile soltanto in base alla soggettiva convinzione della fondatezza delle accuse, non constando dell'esistenza di alcun motivo di astio personale nei confronti del maresciallo RI ed essendo inverosimile ritenere che egli si esponesse altrimenti alle conseguenze di una denuncia la cui infondatezza era immediatamente verificabile.
Con una breve memoria in data 1.12.1997 il difensore del BA eccepisce la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte d'Appello di Salerno per l'udienza del 5.12.1996. L'esame di quest'ultima eccezione, che attiene all'esistenza di una nullità assoluta, è logicamente pregiudiziale rispetto a quello degli altri motivi di ricorso;
e l'eccezione risulta fondata. La notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, invero, venne tentata il 17.10.1996 all'indirizzo risultante dagli atti (Casalvelino via Lista n.9); ma senza effetto positivo poiché, come si legge nella relazione, l'imputato si era trasferito nel frattempo a Nocera Superiore. Nella precedente data del 20.9.1996 il decreto era stato notificato al difensore come avviso della data fissata per il giudizio, secondo quanto espressamente indicato nel modulo a stampa usato per la notifica;
il quale prevedeva che la notifica al difensore valesse inoltre "per gli effetti di cui all'art. 161 c.4 e c.p.p. se verificatesi le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3 stessa disposizione".
Ora, anche ammesso che la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita mediante consegna di copia al difensore possa valere contemporaneamente come avviso fatto a quest'ultimo della data fissata per il giudizio e come notifica all'imputato per essere questa divenuta impossibile presso il domicilio eletto, dichiarato o determinato sulla base di una notifica precedente, è certo che quest'ultimo valore non può essere riconosciuto all'atto quando, come nel caso di specie, la notifica presso il difensore sia precedente all'accertamento della sopravvenuta impossibilità di essa presso il domicilio di cui sopra;
perché proprio l'accertamento preventivo di tale impossibilità costituisce il presupposto necessario ed inderogabile di legittimità della notifica eseguita nelle forme previste dal quarto comma dell'art. 161 c.p.p., ne' può evidentemente ammettersi che tale legittimità derivi da un fatto eventuale che venga accertato in un momento successivo. L'inesistenza della notifica comporta la nullità del giudizio e della sentenza impugnata. Gli attori vanno trasmessi per nuovo giudizio alla Corte d'Appello competente.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnati e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 1998