Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5846 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A 05840 /02 REPUBBLICA ITALIANA Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. R.G.n.15750/1999 dr. Ettore Mercurio Presidente 16916/1999 Consigliere rel. Cron. •17165dr. Donato Figurelli Rep.Consigliere dr. Francesco Antonio Maiorano Consigliere Ud. 18.01.2002 dr. Natale Capitanio Consiglieredr. Giovanni Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso (n. 15750/1999) proposto da: "C.E.E. Commerciale Edil Elettrica s.r.l.",con sede france in Marsala, in persona dell'amministratore unico e le- gale rappresentante pro-tempore rag. Valenti Gaetano, elettivamente domiciliata in Roma nel Piazzale delle Belle Arti n. 3 presso lo studio dell'avv. Ignazio Abrignani, rappresentata e difesa dall'avv. G. Battista Messina per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente%;B CON TRO TT IU, nato a [...] il [...] ed ivi resi- dente, elettivamente domiciliato in Roma nella piazza Aci- lia n. 4 presso lo studio dell'avv. Antonio Funeri, rap- 6 - 1 - - 5 2 presentato e difeso dall'avv. Lorenzo Carini per pro- cura speciale in celce al controricorso e ricorso inci- dentale, contro ricorrente;
NONCHE' sul ricorso (n.16916/1999) proposto da: TT IU, elettivamente domiciliato, rappresen- ta to e difeso come sopra, ricorrente incidentale;
CONTRO "C.E.E. Commerciale Edil Elettrica s.r.l.", in persona elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa come sopra, intimata e ricorrente principale;
: per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Marsala il 17 maggio - 16 giugno 1999, n. 233/99, n. 67/98 R.G. Lavoro;
udita la relazione della cause svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 18 gennaio 2002; udito il P,M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso inciden- tale.
2. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 25 giugno 1998 il signor IU TT, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della C.E.E. s.r.l. con la qualifica di impiegato di 4 livello dal 27 gennaio 1992 al 30 0 giugno 1995, chiedeva al Pretore del lavoro di Marsala la condanna del suo datore di lavoro al pagamento del- la somma di lire 34.737.561 a titolo di straordinario. Esponeva che l'orario di lavoro osservato dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 20,00 si dispiegava nella settimana dal lunedì al sabato e che, fittiziamente, nel maggio del 1995 era stato stipulato un contratto di lavo- ro a tempo parziale, restando immutata la durata della sua presenza nel posto di lavoro. Aggiungeva, inoltre, che, durante la pendenza del rappor- to in occasione delle festività natalizie, la sua attivi- tà lavorativa era stata espletata anche di domenica (per sei giornate) durante le quali il negozio era rimasto a- perto al pubblico: pertanto, avendo prestato 16 ore di straordinario ogni settimana e lavoro festivo, chiedeva il pagamento delle differenze retributive sopra precisate, previa declaratoria di nullità del contratto a tempo par- ziale, oltre a rivalutazione ed interessi legali. La società convenuta, ritualmente costituitasi, resisteva in giudizio, contestando le pretese dell'attore e chiedendo- - 3 - ne il rigetto, sostenendo che l'attività lavorativa del mede- simo non aveva superato i limiti delle 40 ore settimanali. Il Pretore, con sentenza del 12 giugno 1998, in parziale ac- coglimento della domanda, dichiarava "la nullità del contrat- to di trasformazione del rapporto a part time" e condannava la C.E.E. s.r.l. al pagamento della somma di lire 13.181.170 a titolo di differenze retributive, straordinario, oltre ad in- teressi e rivalutazione come per legge. Con ricorso depositato il 4 novembre 1998 la C.E.E. s.r.l. proponeva appello, censurando la valutazione di merito opera- ta dal primo giudice: in particolare, si doleva del fatto che le testimonianze ritenute determinanti nella decisione oggetto di gravame (testi HE, LO, La AR e Grassel- lino), concernendo episodi raccontati da soggetti che non erano quotidianamente nel posto di lavoro, non erano sufficienti a provare lo svolgimento di un monte ore di lavoro superiore alle 40 settimanali. Inoltre, in merito al lavoro domenicale, osservava che le risultanze processuali non escludevano la prestazione di atti- vità lavorativa in sole due domeniche negli anni '93 e 194. Chiedeva, quindi, la sospensione della esecutività della sen- tenza di primo grado, il rigetto della domanda oltre alla con- danna di controparte al pagamento delle spese processuali. In data 7 dicembre 1998 l'TT si costituiva, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospersiva e dell'appello principale. - 4 - Inoltre, proponeva appello incidentale: in particolare, affermava che le deposizioni testimoniali raccolte in pri- mo grado provavano la fondatezza delle sue pretese e per- tanto chiedeva l'accoglimento integrale della domanda. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio. Con sentenza in data 17 maggio 16 giugno 1999 il Tri- bunale di Marsala, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalle C.E.E. s.r.l., dichiarava il diritto di TT IU alla retribuzione di 4,5 ore men- sili di straordinario del 19 febbraio 1992 al 30 giugno 1995 e per l'effetto condannava la C.E.E. al pagamento a tale titolo della somma complessiva di lire 14.153.212, com- prensiva di tutti gli accessori dovuti;
confermava nel resto l'impugnata sentenza;
rigettava l'appello incidentale e dichia- rava interamente compensate tra le parti le spese del grado di giudizio. Osservava il Tribunale che l'appello principale era parzial- mente fondato%;B che le deposizioni rese in primo grado dai te- stimoni HE, LO, La AR e NO non era- no da sole sufficienti a provare lo svolgimento del lavoro straordinario, perchè promananti da soggetti che non erano giornalmente presenti nei locali dell'azienda%;B che la quantità di lavoro effettivamente svolta dall'TT oltre le ore normali 5 di lavoro, poteva invece essere determinata valutando tali affermazioni insieme a quelle rese dai testi AL e La TI;
che se ne deduceva la certezza di una attività lavorativa prestata a titolo di straordinario di 4,5 ore alla settimana;
che, tenuto conto dei calcoli correttamente eseguiti dal c.t.u., e non contestati dalle parti, l'importo dovuto all'TT a titolo di straordinario per 4,5 ore setti- manali ammontava a lire 14.153.212, già comprensivo di inte- ressi e rivalutazione monetaria%;B che, invece, avuto riguardo al lavoro festivo prestato dall'TT durante le domeniche del periodo natalizio,corretto era il ragionamento illustrato nella motivazione della sentenza impugnata da entrambe le parti;
funds che ciò imponeva anche il rigetto dell'appello incidentale. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 6 agosto 1999, la C.E.E. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Con atto notificato il 17 settembre 1999 l'TT ha resistito con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale. Motivi della decisione. La società ricorrente denunzia con il primo motivo contrad- dittoria motivazione su un punto decisivo della causa, pro- spettato dalla società e comunque rilevabile di ufficio%;B con il secondo motivo nullità del procedimento (ricorso prin- cipale). - 6 - La ricorrente deduce che il Tribunale ha ritenuto provata la misura dello straordinario in 4,5 ore settimanali a mez- zo dei testi indicati dalla società, ma che, sommando le ore di lavoro settimanale indicate dal teste AL, il tota- le che ne deriva è esattamente di 40 ore settimanali;
che da ciò si deduce che l'indicazione di 44,5 ore settimanali è conseguenza di grossolana svista del giudice di merito. Il controricorrente propone ricorso incidentale in rela- zione alla determinazione delle ore di straordinario fatta dal Tribunale, stante che le ore di straordinario settima- nale da considerarsi sono 5, e non 4,5, con la conseguenza che l'importo complessivamente dovuto è di lire 15.725.790, anzichè quello di lire 14.153.212 determinato in sentenza. L'TT propone altresì ricorso incidentale in ordine alla compensazione delle spese del giudizio di appello, chiedendo la condanna di controparte alle spese del giudizio di appello. Osserva la Corte che i due ricorsi devono essere riuniti, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.n.c.). Va poi rilevata l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale - ai sensi degli artt. 370 e 371 in quanto l'TT ha notificato il controricorso c.p. - con il ricorso incidentale alla Soc. C.E.E. oltre i venti giorni dalla scadenza stabilita per il deposito del ricorso (il ricorso è stato notificato il 6 agosto 1999, mentre il -7 - controricorso con il ricorso incidentale è stato notificato il 17 settembre 1999, e pertanto oltre i venti giorni dalla scadenza stabilita per il deposito del ricorso). Quanto al ricorso principale osserva la Corte che esso è inammissibile, in quanto la doglianza proposta non costituisce motivo di ricorso per cassazione, bensì motivo revocatorio. La società ricorrente deduce invero che il Tribunale ha rite- nuto provata la misura dello straordinario in 4,5 ore setti- manali a mezzo dei testi indicati dalla società, ma che, sommando, come si è detto, le ore di lavoro settimanale indi- cate dal teste AL, il totale che ne deriva è esattamente di 40 are settimanali;
l'indicazione pertanto di 44,5 ore setti- menali da parte del Tribunale è conseguenza di grossolana svista del giudice di merito, che andava denunziata - quele caso di revocazione essendo la sentenza effetto di un errore di fatto risultante dagli atti della causa (art. 395 n. 4 c.p.c.). Entrambi i ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammis- sibili. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Ia Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2002. -- 8 - Il Presidente (dr. Ettore Mercurio) Guine - Il Consigliere estensore "forn to Fymill" (dr. Donato Figurelli) ене 2002 дей E S O G S P N M 1 I A E 1 S D A I E E D , A G E O O T G R E T T N T S L E I I S R G E I A E D L R L O E D - 9.