Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2000, n. 4883
CASS
Sentenza 4 dicembre 2000

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Massime1

In tema di ricusazione del giudice, la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 1997 che ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, secondo comma, cod. proc. pen. nella parte in cui, nel caso di riproposizione della ricusazione fondata sui medesimi motivi, faceva divieto al giudice di pronunciare la sentenza sino alla decisione sulla ulteriore ricusazione, va interpretata nel senso che il giudice che riceve una nuova dichiarazione di ricusazione per gli stessi motivi, dopo il rigetto della precedente, non è tenuto a seguire il disposto di cui al secondo comma dell'art. 37 cod. proc. pen., ma deve procedere al giudizio. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che, per le finalità enunciate, l'individuazione dei medesimi motivi va effettuata basandosi su un criterio sostanziale e non formale).

Commentario1

  • 1Art. 37 c.p.p. Ricusazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2000, n. 4883
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4883
Data del deposito : 4 dicembre 2000

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