Sentenza 4 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di ricusazione del giudice, la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 1997 che ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, secondo comma, cod. proc. pen. nella parte in cui, nel caso di riproposizione della ricusazione fondata sui medesimi motivi, faceva divieto al giudice di pronunciare la sentenza sino alla decisione sulla ulteriore ricusazione, va interpretata nel senso che il giudice che riceve una nuova dichiarazione di ricusazione per gli stessi motivi, dopo il rigetto della precedente, non è tenuto a seguire il disposto di cui al secondo comma dell'art. 37 cod. proc. pen., ma deve procedere al giudizio. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che, per le finalità enunciate, l'individuazione dei medesimi motivi va effettuata basandosi su un criterio sostanziale e non formale).
Commentario • 1
- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2000, n. 4883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4883 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI GUIDO - Presidente - del 04/12/2000
Dott. CASINI CARLO - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - N. 1956
Dott. RENATO CALABRESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 25773/2000
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da US CA nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania il 22/11/1999;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Uditi per le parti civili, l'avv. Giovanni Grasso e avv. Placido Incognito.
Con sentenza del 22/11/1999, La Corte d'Appello di Catania confermava la sentenza emessa dal Pretore di Catania il 15/10/1998, con la quale US CA era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato previsto dall'articolo 491 c.p., per aver formato ed utilizzato un testamento olografo falso. Proponeva ricorso il US eccependo in via preliminare: la nullità del decreto di citazione a giudizio di primo grado, per omessa notifica all'imputato; nonché per mancata indicazione del nome del Pretore o della sezione cui apparteneva;
nullità dello stesso atto perché fondato su una perizia grafica eseguita oltre il termine concesso per le indagini preliminari. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza per materia e per territorio del Pretore di Catania, la nullità del giudizio di primo grado per violazione dei diritti della difesa, essendo stato l'imputato illegittimamente espulso dall'aula, e per essersi effettuato il giudizio nonostante la rinunzia del suo difensore. Lamentava il mancato accoglimento dell'istanza di ricusazione del giudice, e delle eccezioni proposte alle costituzioni di parte civile.
All'udienza del 10/10/2000, il US proponeva istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del collegio giudicante, facenti parte della 5^ sezione penale della Corte di Cassazione. Si procedeva quindi alla trasmissione degli atti alla 1^ sezione penale, tabellarmente competente a dirimere le questioni relative alla ricusazione, e il procedimento veniva rinviato all'udienza del 4/12/2000.
All'indicata udienza, celebrata dopo il rigetto dell'istanza di ricusazione, il US non si presentava, ne' veniva rappresentato da alcun difensore. Faceva però pervenire ulteriore dichiarazione di ricusazione degli stessi giudici, e separate note di merito con eccezioni in fatto ed in diritto, firmate personalmente dal ricorrente.
La seconda ricusazione è chiaramente inammissibile, anche sotto forma di revoca del provvedimento di inammissibilità o rigetto. La Corte Costituzionale con sentenza del 23/1/1997 n. 10, ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 37 comma 2 del c.p.p. nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, faceva divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza, fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta l'ulteriore ricusazione.
La decisione del giudice delle leggi è intervenuta al fine di evitare ricusazioni strumentali, ripetute, al solo fine di impedire la celebrazione del processo. Essa va interpretata nel senso che il giudice che riceve una seconda dichiarazione di ricusazione per gli stessi motivi, dopo il rigetto della prima, non è tenuto a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 37 c.p.p., ma deve procedere al giudizio.
Deve aggiungersi che, l'indicazione dei medesimi motivi va considerata in senso sostanziale e non formale. Può ritenersi che sussista l'indicata identità allorché si tratti di motivi già eccepiti, fra quelli rientranti nelle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 37 c.p.p., indipendente dalla eventuale diversa angolazione o prospettiva formulata con l'atto reiterato. Legittimamente, quindi il collegio con l'ordinanza decisa in udienza, ha ritenuto inammissibile la nuova ricusazione, ed ha disposto procedersi al giudizio.
Le altre istanze ed eccezioni formulate personalmente dal ricorrente con la memoria depositata in cancelleria il 27/11/2000, ed altra pervenuta all'udienza, relative alla procedura ed al merito dei provvedimenti, sono chiaramente inammissibili.
Il codice di rito infatti, all'articolo 613), prevede la facoltà dell'imputato di ricorrere in Cassazione, con atto personalmente firmato, ma non già di difendersi personalmente. Lo stesso articolo chiarisce che davanti alla Corte di Cassazione le parti sono rappresentate dai difensori. Ne deriva che l'attività di difesa concernente la presentazioni di eccezioni relative al rito (modalità di notifica di un atto), o censure su provvedimenti assunti all'udienza dal Supremo Collegio, possono essere proposte soltanto mediante la difesa tecnica di un avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti. La legge, ha indicato con precisione gli atti proponibili direttamente dalle parti, come eccezione al principio generale della rappresentanza in giudizio mediante l'assistenza di un difensore, limitandoli ai casi in cui la parte è chiamata a disporre dell'interesse oggetto del giudizio (es. ricorso per Cassazione, istanza di ricusazione), o a formulare una scelta che ha risvolti sostanziali che esulano dalla difesa tecnica. La prevalenza dell'assistenza professionale, costituisce un diritto delle parti che caratterizza il processo penale, tanto da determinare la nullità del procedimento in caso di sua violazione. Nello stesso tempo comporta un obbligo per il giudice, che è tenuto ad affidare la parte priva di difensore alla difesa d'ufficio, in modo tale che in nessun momento il dibattimento possa svolgersi fra parti non ugualmente assistite sul piano tecnico.
Questo principio trova particolare applicazione in Cassazione con la norma che prevede la continuità della difesa tecnica, attraverso la prosecuzione di efficacia della nomina del difensore effettuata nella fase di merito (art. 613 2 c.p.p), al fine di evitare vuoti di difesa, in una fase caratterizzata dalla comma disamina di questioni di legittimità, e quindi dall'esigenza di una difesa professionale. Il processo in Cassazione, una volta introdotto con l'atto di ricorso, non prevede, proprio per la sua peculiarità tecnica, la partecipazione attiva del ricorrente, se non attraverso la mediazione del difensore particolarmente abilitato. Tutti gli atti, le eccezioni, le memorie, le contestazioni o le osservazioni, comunque introdotte direttamente dalla parte ricorrente, durante l'iter della fase di legittimità, vanno considerate inammissibili e come tali inidonee a produrre qualsiasi effetto, anche di semplice disamina. nel procedimento.
Vanno invece esaminate le eccezioni ritualmente proposte con il ricorso in Cassazione. Esse sono manifestamente infondate. La Corte di merito le ha analiticamente affrontate, rigettandole con congrua motivazione.
In particolare ha osservato che in primo grado la notifica ha avuto un corso regolare essendo state applicate le norme contenute nell'articolo 157 c.p.p., mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, dopo averne dato notizia all'imputato. In ogni caso, qualsiasi irregolarità deve essere considerata sanata, avendo il US partecipato al giudizio di primo grado.
Sulla seconda eccezione i giudici di merito hanno opportunamente chiarito che la legge nel richiedere l'indicazione del pretore competente per il giudizio non intende riferirsi al nome e cognome del giudice, ma alla competenza territoriale dell'ufficio. Per quanto concerne l'eccezione relativa alla presunta nullità del decreto di citazione in primo grado perché fondato su una consulenza grafica effettuata oltre il termine concesso per gli atti preliminari, è stato agevole osservare che il superamento dell'indicato limite comporta, l'inutilizzabilità del singolo atto, non già la nullità dell'intero procedimento. Si tratta di un principio consolidato dalla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema.
È stata ritenuta palesemente infondata l'eccezione relativa alla incompetenza del giudice adito, perché, come pacificamente ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il codice di procedura penale costituisce una norma innovativa, che ha modificato il regime di competenza, abrogando le precedenti disposizioni di legge, ivi compresa la norma contenuta nell'articolo 1 della legge 31/7/1984 n.400, che prevedeva la competenza del Tribunale per la falsità in testamento olografo.
Altrettanto infondata, va considerata, l'eccezione relativa all'incompetenza per territorio, essendosi aperta la successione in Catania, ed essendo stato usato il presunto falso testamento nell'indicata città, mediante consegna da parte dell'imputato della scheda testamentaria contestata, al notaio Lombardo di Catania. Infondate sono state esattamente ritenute dai giudici d'appello, le eccezioni concernenti una presunta violazione del diritto alla difesa per l'espulsione dell'imputato dall'aula nel corso del giudizio di primo grado e per aver il difensore abbandonato la difesa. Per il primo episodio vi è una puntuale motivazione in fatto, secondo la quale l'imputato andando in escandescenze avrebbe determinato il suo allontanamento. La valutazione delle modalità del comportamento dell'imputato e della sua rilevanza in ordine al regolare svolgimento del dibattimento in corso, esula dalla competenza del giudizio di legittimità. Per la rinunzia del difensore si è osservato che è stato tempestivamente sostituito ai sensi dell'articolo 107 comma 3 c.p.p.. Anche l'eccezione relativa alla presunta nullità della costituzione di parte civile, perché presentata in cancelleria da soggetto privo di procura speciale, è stata ritenuta dalla Corte di merito infondata, dato che, la norma contenuta nell'articolo 100 del c.p.p., riguarda la rappresentanza e la difesa in giudizio della parte civile, e non già, la presentazione dell'atto in cancelleria. Ed anche questa interpretazione riproduce il costante indirizzo giurisprudenziale. Peraltro l'eccezione non è stata proposta immediatamente dopo la presentazione dell'istanza. Infine, la censura sul rigetto della ricusazione del giudice di primo grado, riguarda episodi non processualmente accertati e comunque riguardanti situazioni ritenute dal giudice della ricusazione estranee alla previsione di legge.
Altri motivi di ricorso consistono in eccezioni all'iter procedurale svoltosi nei due giudizi di merito e soprattutto in primo grado. Si tratta di motivi strettamente legati al merito della vicenda ed al tentativo di togliere rilevanza alle fonti di prova acquisite al dibattimento.
I giudici di primo e secondo grado hanno ricostruito la vicenda, sulla base degli atti acquisiti e degli accertamenti disposti. Il 11/4/1991, decedeva il sig. PE US, e si apriva la relativa successione sulla base di un testamento pubblico ricevuto in Giarre (CT) il 29/3/1991 dal notaio Filippo Patti, con il quale erano state nominate eredi le sue figlie e la moglie, ed era stata riservata al figlio CA soltanto la quota di legittima. Iniziava un contenzioso civile, fra gli eredi in ordine alla divisione dell'asse ereditario. In data 6 luglio 1993, US CA, presentava presso il notaio PE Lombardo di Catania per la pubblicazione, una scheda di testamento olografo, apparentemente redatta dal padre PE in data 31marzo 1991.
Il US veniva denunziato dalle coeredi che presentavano querela per falso e nel corso del giudizio di primo grado, il Pretore, dopo aver dichiarato non utilizzabile la consulenza grafica fatta eseguire dal P.M., e dopo aver acquisito documenti e scritture private, certamente provenienti dal de cuius, disponeva perizia tecnica grafologica d'ufficio. Il perito incaricato, concludeva affermando con certezza che la scheda testamentaria era palesemente falsa. Anzi, precisava che "il testamento oggetto del processo non è riconducibile in alcuna sua parte al de cuius ed è stato vergato interamente di suo pugno dall'imputato".
L'attuale ricorrente ha censurato l'attività istruttoria di primo grado.
In particolare, ha contestato la perizia d'ufficio sostenendo la non utilizzabilità delle scritture di confronto, consistenti in fotocopie, e perché prima della nomina del perito non era stato concesso al suo nuovo difensore un termine a difesa, sulla base del fatto che vi erano stati rinvii che avevano consentito di conoscere il processo. Inoltre contestava tutte le udienze effettuate dal Pretore dopo la presentazione dell'istanza di ricusazione, anche se erano state di solo rinvio.
Le due censure sono palesemente infondate.
Infatti, la prima udienza successiva alla presentazione dell'istanza di ricusazione era del 2/6/1997, in essa, il Pretore, prendeva atto dell'ordinanza del Tribunale che disponeva sospendersi ogni attività processuale, e si limitava a differire la trattazione all'udienza del 24/11/1997, facendo notificare copia del relativo verbale all'imputato (notifica eseguita il 25/6/1997). Il Tribunale decideva sulla ricusazione con provvedimento del 21/10/1997 (depositato il 23/10/1997), pertanto all'udienza del 24/11/1997, il Pretore era nella pienezza delle sue funzioni. Comunque anche in quest'ultima udienza disponeva un ulteriore rinvio all'udienza dell'1/4/1998. Soltanto in quest'ultima data provvedeva a nominare il perito. Nessuna violazione del diritto di difesa, può ritenersi inoltre, perché l'imputato aveva ottenuto i rinvii su propria richiesta, per la pendenza del giudizio di ricusazione, ed il suo nuovo difensore aveva piena conoscenza dello stato del procedimento e degli atti di causa.
Anche sui quesiti proposti, il US sosteneva che l'aver conferito il mandato - di accertare se la scheda testamentaria olografa fosse stata in tutto o in parte vergata dal Ragusi - costituiva una domanda che nuoceva alla sincerità delle risposte, perché escludeva che la scheda fosse vergata in nessuna parte dall'imputato. Eccepiva altresì che il perito, per il principio dell'oralità, non poteva presentare relazione scritta ma doveva all'udienza oralmente dettare le sue osservazioni e le conseguenti conclusioni. Contestava ancora la perizia perché il perito non aveva cognizioni di medicina legale, e si era avvalso per stabilire le caratteristiche dello scrivente di psicologia della scrittura, cadendo nel divieto insormontabile di perizia psicologica, e per l'infondatezza delle conclusioni. Sono tutte eccezioni non corrispondenti ad alcun vizio del procedimento, per il quale la legge preveda la nullità, o comunque la censurabilità. La formulazione del quesito al perito, non esclude alcuna ipotesi, ma tende a verificare o meno l'esistenza della falsità. Il perito può certamente riferire oralmente all'udienza, ma può anche avvalersi di una più accurata relazione scritta, sulla quale le parti possono proporre le loro osservazioni. La censura alla capacità tecnica del perito appare non motivata, e comunque basata su elementi di fatto non deducibili in questa fase.
Inammissibili, perché estranee al giudizio penale di cui ci si occupa, devono invece essere considerate le censure relative, alla validità del testamento pubblico presentato dal notaio Patti ed alla mancata assunzione della perizia psichiatrica richiesta su LL CI, madre del US. Le eccezioni sono il frutto di una impostazione della difesa, che tende a proporre la tutela di diritti successori che non costituiscono oggetto del processo penale, ma che possono essere esaminate solo in una controversia civile. Nel merito il US sosteneva il difetto di motivazione della sentenza impugnata e la sua contraddittorietà, per non aver, i giudici di merito, tenuto conto delle tesi della difesa e per aver escluso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con l'audizione delle cassette registrate nel corso del dibattimento di primo grado.
Le argomentazioni proposte comportano un giudizio di merito sulle risultanze processuali la cui verifica in sede di legittimità va limitata alla correttezza della motivazione della sentenza, e non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella ritenuta in sentenza. Nè, la Corte può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sulla attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito ai giudici del merito. Il solo esame ammesso è relativo alla motivazione, per rilevare l'eventuale macroscopica evidenza di contraddittorietà od omissione.
I giudici di merito hanno ampiamente e congruamente motivato in fatto deducendo, dalla perizia d'ufficio, la falsità del testamento olografo e la attruibilità dello stesso al US. Si tratta di una prova acquisita nel corso del dibattimento di primo grado, con la partecipazione di tutte le parti, utilizzando come scritture di comparazione scritti provenienti dal de cuius, e dall'imputato. Le contestazioni formulate, hanno avuto carattere formale e sostanzialmente irrilevante rispetto al merito della decisione. È evidente, infatti, che la comparazione delle scritture può essere validamente effettuata anche con fotocopie, perché il giudizio di attribuzione si fonda sulle modalità della scrittura, evidenziabili allo stesso modo negli originali e nelle fotocopie. Inoltre le critiche demolitorie delle risultanze della perizia, si sono limitate a censurare la capacità tecnica del perito, non affrontando le argomentazioni di merito. La perizia quindi costituisce una valida fonte di prova, non contraddetta nel merito, e logicamente coerente con il complessivo quadro accusatorio indicato nelle sentenze di primo e secondo grado. La sentenza impugnata si è avvalsa anche di prove testimoniali, che hanno confermato le risultanze peritali, completando la ricostruzione di una vicenda che appare sufficientemente accertata in fatto.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle Ammende la somma equitativamente determinata in lire un milione. Il ricorrente va, inoltre condannato a rifondere le parti civili delle spese sostenute in questo grado di giudizio che possono liquidarsi, per US AN e US PA in complessive lire 22.500.000, di cui lire 2.000.000, per onorario di difesa e per LL CI, in complessive lire 2.130.000, di cui due milioni per onorario di difesa.
P.Q.M.
La Corte Supremo di Cassazione, quinta sezione penale, dichiara inammissibile il ricorso proposto da US CA, avverso l'impugnata sentenza, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle Ammende la somma di lire 1.000.000; nonché alla rifusione delle spese sostitute dalle parti civili, liquidate per le parti civili US AN e US PA in lire 2.500.000, di cui lire 2.000.000 per onorario, e per la parte civile LL CI in lire 2.130.000, di cui 2.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2001