Sentenza 14 novembre 1997
Massime • 1
Al fine di valutare la legittima provenienza dei beni, secondo l'art. 12 sexies Decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 confiscabili e quindi suscettibili di sequestro preventivo, quando si tratti di situazioni economiche reali come i beni agricoli, occorre tener conto del reddito agrario effettivo e non di quello dichiarato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/1997, n. 4458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4458 |
| Data del deposito : | 14 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Luciano DI NOTO - Presidente del 14.11.1997
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Luigi SCELFO - Consigliere N.4458
Dott. Tito GARRIBBA - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Ilario MARTELLA - Consigliere N.37793/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MA CE, nata a [...] il [...],
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 10.6.1997. Sentita in camera di consiglio la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Gianfranco VIGLIETTA, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Udito il difensore, avv.to SANTI MAGAZZÙ.
La C O R T E osserva:
1. Con decreto del 13.5.1997 il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Palermo disponeva il sequestro preventivo di beni e delle altre utilità appartenenti a D'NA TO e D'NA AL o di cui avevano la disponibilità per interposta persona, ritenendo sussistere a carico dei prevenuti indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.
Il Tribunale di Palermo, con decisione del 10.6.1997, confermava il decreto di sequestro preventivo dei beni di appartenenza e comunque nella disponibilità di D'NA TO e D'NA AL, impugnato dalla madre di costoro MA CE. Ricorre per cassazione la MA a mezzo del suo difensore e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., denuncia l'ordinanza impugnata per l'errata applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12sexies d.l. n. 396/92, e per la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza di una sproporzione tra i beni e il reddito della ricorrente.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Vanno riproposti a fondamento della decisione i seguenti principi interpretativi, affermati da questa Corte Suprema circa i requisiti di legittimità dell'applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in relazione a beni la cui confisca è obbligatoria a seguito di condanna della persona che ne sia titolare o ne abbia disponibilità per determinati reati tassativamente previsti dall'art. 12sexies d.l.
8.7.1992 n. 306, introdotto con d.l. 20.6.1994 n. 399, confermativo dei d.l. nn. 123 e 246 del 1994,
convertito in legge 8.8.1994 n. 501. "Sono legittimamente sottoponibili a sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. le disponibilità di cui l'imputato non sia in grado di giustificare la provenienza nei casi previsti dall'art. 12sexies legge 8.6.1992 n. 306. Mentre da una parte infatti l'art. 321
consente di sequestrare quanto eventualmente confiscabile non solo con riferimento all'art. 240 cod. pen., ma (altresì con riferimento) a qualunque norma dell'ordinamento che preveda tale misura, dall'altra l'art. 240 cod. pen. non fissa in linea assoluta le caratteristiche del provvedimento di confisca, potendo il legislatore adattarne i limiti in relazione a specifiche esigenze. La previsione dell'art. 12sexies legge 306/92 (cosiccome modificato dall'art. 2 d.l. 20.6.1994 n. 399, convertito in legge 8.8.1994 n. 501), che introduce una misura di sicurezza che non prescinde dalla condanna per una specifica ipotesi delittuosa, costituisce una deroga ai principi fissati dall'art. 240 cod. pen. e si pone con questo in rapporto di specialità. Essa trova giustificazione nella necessità di apprestare rimedi in situazioni di pericolo che è propria di tale tipo di misure e non contrasta con gli artt. 3, 24, 25, 27 e 42 della Costituzione", (rv. 205.428 Berti).
"Al fine di valutare la legittima provenienza dei beni di cui l'art.12sexies d.l. 22.4.1994 n. 246 (ora d.l. 399/1994) consente il sequestro preventivo e la confisca, i parametri legislativi indicati nella sproporzione fra il valore dei beni e il reddito dichiarato, o fra detto valore e 11 attività economica sono alternativi e non concorrenti", (rv. 205.738, Scarcella).
3. Non è contestato che la MA CE è titolare pro quota del capitale sociale e dei beni intestati alla Società IMETRA a r. l. e che detti beni potrebbero essere nella disponibilità dei suoi figli D'NA TO e AL, indagati per associazione per delinquere di stampo mafioso.
Alla luce di tale circostanza, - essendo i detti beni, in caso di condanna dei prevenuti, per il reato di cui all'art. 416bis cod. pen., oggetto di confisca obbligatoria in ipotesi di mancata giustificazione della provenienza e di proporzionalità del valore con il reddito dichiarato o con l'attività economica degli stessi indagati e della ricorrente, ragione e causa questa che funge da momento di collegamento tra bene da confiscare obbligatoriamente e reato di cui alla condanna -, per poter legittimamente sottoporre i beni a sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che rimanga ingiustificata l'acquisizione degli stessi, ai sensi dell'art. 12sexies d.l.
8.8.1992 n. 306. Ciò premesso, il Tribunale, in punto di ritenuta sproporzione fra il valore dei beni e il reddito dichiarato, o fra detto valore e l'attività economica della ricorrente, madre degli indagato D'NA TO e D'NA AL, ha erroneamente ritenuto nel provvedimento impugnato che il reddito della MA CE, prevalentemente proveniente da terreni agricoli, direttamente gestiti dalla stessa, dovesse essere valutato, ai fini della giustificazione della provenienza dei beni sequestrati e dei mezzi economici e finanziari necessari per acquistarli, secondo il reddito esposto nella dichiarazione dei redditi. In contrario, trattandosi di una valutazione di situazioni economiche reali, poiché è richiesto che la giustificazione stessa debba riferirsi a dati reali, il Tribunale doveva tener conto del reddito agrario effettivo e non di quello dichiarato, che ai fini della imposizione tributaria viene determinato con valutazione automatica, ai sensi degli artt. 29 e seg.ti d.p.r. 22.12.1986. In conclusione, il Tribunale dovrà riesaminare l'istanza della MA tenendo conto dell'effettivo reddito dei beni agricoli della ricorrente.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1998