Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 22/10/2025, n. 34425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34425 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
34425-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
NR IO LA
SCARLINI
RA CANANZI EGLE PILLA
DA LC
IO LI
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AN DR nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 12139/2025 CC - 10/09/2025 R.G.N. 16292/2025
avverso la sentenza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di TRANI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO LI;
In caso di diffusione del presente pressedimento omettere le generaltà e gli altri dati identificativi, a nunna dell'art. 52 d.lgs. 103 in quanto: disposto d'ufficio Da nchiesta di parte imposto dalla logge
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 7 aprile 2025 il Tribunale di Trani ha confermato la responsabilità di RE FA per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. in pregiudizio di IU BO, con le conseguenti statuizioni civili.
2. Avverso il provvedimento ai appello, nell'interesse dell'imputato è stato presentato ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), denunciando la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del FA.
3. È pervenuto il verbale contenente la rituale remissione della querela sporta nei confronti dell'imputato da parte del IU BO, con contestuale accettazione (cfr. verbale del 27 agosto 2025, redatto dai Carabinieri della Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani). La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138-01). Dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto, vanno poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
4. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
querela.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di
Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Cosi deciso il 10/09/2025. Il Consigliere estensore
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DEPOSITATA IN CANCE 22 OTT 2025 Funzionandiario RZ De Santis
Il Presidente
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