Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2002, n. 5778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5778 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
се 614433 N O 6 I 8 Z 9 REPUBBLICA ITALIANA A 1 5 A I / . 4 R R / N T 6 N NOMED OP IT 1 ANO05778 02 A . 2 S T . I B R U . . G B L P . E I L D COR SOPREMA DICASSAZUDI R A R L Oggetto T E B A D A I T SEZIONE TRIBUTARIA D Tributaria S A 1 N I E 3 E R 1 S T I E I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . N A T N A Dott. Pasquale REALE M - Presidente R.G.N. 18362/98 Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Cron. 17097 - Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Ud. 06/11/01 Dott. Mario CICALA - Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 1433 N. 61432 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 3 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ILLUMINATI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CREMONA 30, presso lo studio dell'avvocato RUCCIA MARIA TERESA, che lo difende unitamente all'avvocato PICCHI ALBERTO, giusta mandato a margine;
- controricorrente 2001 2191 avverso la sentenza 11. 187/97 della Commissione -1- depositata il tributaria regionale di MILANO, 23/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 18362SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Avvocatura dello Stato ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza n. 18766/97 del 23 ottobre 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello dell'ufficio e confermava la pronuncia di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento dei redditi per l'anno 1982 emesso dall'Ufficio II DD di Milano a carico del sig. NC LL. Il sig NC LL resiste con controricorso. La Amministrazione ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione dell'art. 39 del D.P.R. 600/1973 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Il motivo di ricorso appare, nel complesso, fondato in quanto la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia pone a base della sua pronuncia, in primo luogo, un evento irrilevante ai fini della legittima applicazione delle norme sull'accertamento induttivo: cioè la circostanza che “non emergono elementi che comprovino la sussistenza, in capo al contribuente, di una volontà preordinata alla commissione di atti pregiudizievoli per l'erario”. Il citato art. 39, infatti, consente alla Amministrazione di procedere ad accertamento induttivo quando le scritture siano nel loro complesso "inattendibili” e non richiede affatto la prova che le omesse o inesatte indicazioni siano frutto di una specifica volontà evasiva (quindi l'affermazione del giudice tributario è viziata da violazione di legge). N Soggiunge poi il giudice d'appello che la contabilità tenuta dal sig. LL non risulta “ineccepibile”, ma conclude apoditticamente (e dunque con motivazione insufficiente) che il fatto non ha "rilevanza tale da giustificare, sic et simpliciter, il ricorso all'accertamento induttivo". Anche la frase conclusiva della motivazione non appare, del resto, idonea a sorreggere il dispositivo: se infatti l'ufficio ha proceduto ad "una minuziosa elencazione delle irregolarità” ed esse rendevano inattendibile la contabilità, non era necessario procedere al recupero dei singoli costi o di componenti occultate, ma si poteva procedere a determinazione del reddito con metodo induttivo (dunque anche in questo proposizione si annida una violazione di legge).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria della Lombardia che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 6 novembre 2001. Jf Presidente Tun Hote Ie Relatore Milu E N DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 6 8 O I 9 Osvaldo Ascani. 5 Oggi 20 APR. 2002 1 Z ! . / A 4 N / R IL CANCELLIERE C1 - 6 T A 2 I S Osvaldo AS , B . I R . R G . L A P E L . T R A D . U L A B E B D A I D T I R A E S 1 I T T N 3 R E 1 N S E E . I T S N A E A M