Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/1999, n. 6394
CASS
Sentenza 5 gennaio 1999

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In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, se è vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice di merito deve di regola compiere una valutazione complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma, e cioè i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza, d'altro canto, ove la quantità della sostanza stupefacente sia considerevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi. (Fattispecie in cui è stata ritenuta incensurabile la valutazione dei giudici di merito di considerare un quantitativo di grammi 30 di eroina ostativi, di per sè, alla ravvisabilità della predetta attenuante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/1999, n. 6394
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6394
    Data del deposito : 5 gennaio 1999

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