Sentenza 5 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, se è vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice di merito deve di regola compiere una valutazione complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma, e cioè i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza, d'altro canto, ove la quantità della sostanza stupefacente sia considerevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi. (Fattispecie in cui è stata ritenuta incensurabile la valutazione dei giudici di merito di considerare un quantitativo di grammi 30 di eroina ostativi, di per sè, alla ravvisabilità della predetta attenuante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/1999, n. 6394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6394 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 05/01/1999
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere N.28
3. Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.29166/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
EM IU, n. a Villadossola il 18.3.1951
avverso la sentenza in data 7 aprile 1998 della Corte di appello di Torino Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Vincenzo Verderosa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 15 dicembre 1998 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava EM IU colpevole dei reati di cui agli artt. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A, in Domodossola, in epoca prossima al mese di ottobre 1991), 10, 12, 14 l. n. 497 del 1974 (capo B, in Villadossola e Domodossola, nel settembre 1991), 73
d.P.R. n. 309 del 1990 (capo C, in Villadossola e zone limitrofe, dal 1989), 10 e 14 l. n. 497 del 1974 (capo D, in Caddo e Bognaco, il 20 giugno 1993), 61 n. 2, 110, 112 comma 1 n. 2 c.p., 12 cpv. l. n. 497 del 1974 (capo E, in Varzo e zone limitrofe, fino al 29 settembre
1991), e lo condannava, con le attenuanti generiche e la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., alla pena di anno uno, mesi otto di reclusione e lire 10.400.000 di multa.
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Torino, con sentenza in data 7 aprile 1998, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena ad anni uno, mesi sei di reclusione e lire 10.000.000 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, essendosi la Corte basata sul mero dato ponderale,
tralasciando di considerare tutti gli altri parametri indicati al riguardo dal legislatore.
Diritto
Il ricorso è infondato.
Se è vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice di merito deve di regola compiere una valutazione complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma, e cioè i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza, è d'altro canto principio più volte affermato da questa Corte che la quantità della sostanza stupefacente, ove sia considerevole, può essere legittimamente reputata sintomo sicuro di una notevole potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi (ex plurimis, V. Sez. I, u.p. 20 ottobre 1998, Garganese;
Sez. VI, u.p. 22 maggio 1998, Mosconi;
Sez. VI, u.p. 23 marzo 1998, Esposito;
Sez. VI, u.p. 10 marzo 1998, Leonardi;
Sez. VI, u.p. 10 marzo 1998, Zappia;
Sez. VI, u.p. 10 febbraio 1998, Santini;
Sez. VI, u.p. 4 febbraio 1998, Gottardo).
Ora, la Corte di merito, del tutto ragionevolmente ha considerato i quantitativi di eroina detenuti a fine di spaccio dallo ZE (in particolare, quello di cui al capo C, prossimo ai 30 grammi) ostativi, di per sè, alla ravvisabilità della richiesta attenuante. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1999