Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 1
In materia di assegni bancari, un titolo privo dell'indicazione della data, potendo valere solo come promessa di pagamento, non può essere considerato un assegno ne' ai fini della decorrenza del termine di presentazione per l'incasso ne' ai fini dell'applicabilità delle sanzioni penali. Tuttavia, quando il titolo viene emesso con l'intesa che il prenditore lo utilizzerà successivamente come assegno, apponendovi data e luogo di emissione, l'emittente si assume la responsabilità anche penale, quanto meno a titolo di dolo eventuale, della successiva attribuzione al titolo delle caratteristiche dell'assegno bancario. Sicché risponde dei delitti previsti rispettivamente dall'art. 1 e dall'art. 2 della legge n. 386 del 1990, se al momento dell'utilizzazione del documento come assegno mancheranno l'autorizzazione del trattario o i necessari fondi di provvista. E in tal caso non sarà rilevante la prova della data dell'effettiva consegna del documento al prenditore, perché, salvo eventi eccezionali, l'emittente dell'assegno privo di data accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di provvista o di autorizzazione.
Commentario • 1
- 1. E' legittima la segnalazione nell'archivio della Centrale di Allarme Interbancaria se il ricorrente ha comunque commesso un illecitoDe Luca Maria Teresa · https://www.diritto.it/ · 19 aprile 2016
Con l'ordinanza ex art. 669septies del 3 aprile 2016 il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del dott. Massimo Palescandolo, si è pronunciato in tema di segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.). Il giudice ha affrontato, in limine litis, il problema molto dibattuto sia della giurisprudenza di merito che di legittimità, della possibilità di esperire il rimedio cautelare atipico previsto dall'art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la cancellazione dell'iscrizione del nominativo dalla C.A.I. sul presupposto dell'illegittimità della segnalazione. Il Tribunale ha osservato che parte della stessa giurisprudenza ritiene che il giudizio vertente sull'attività di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/1999, n. 5333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5333 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 16/3/1999
Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
" Angelo Di Popolo " N.557
" Paolo Bruno " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N.35362/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AM IC, n. a Campi Salentina il 27 giugno 1931 avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce depositata il 2 giugno 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. G. Viglietta che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce confermò la dichiarazione di colpevolezza di IC AM in ordine al delitto di emissione di assegni senza provvista, ritenendo che la dedotta emissione dei titoli privi di data e a garanzia di un mutuo, poi risultato usurario, non escludeva la punibilità del fatto, perché era prevedibile che in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita i titoli sarebbe stati posti in circolazione con una data successiva a quella dell'effettiva consegna al prenditore in garanzia.
Ricorre per cassazione AM e deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che egli non poteva rispondere della mancanza dei fondi di copertura di un assegno emesso a titolo di garanzia in favore di una persona di fiducia;
e aggiunge che al momento della presentazione dei titoli era scaduto il termine della loro validità, decorrente dal momento dell'effettiva emissione senza data.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo una consolidata giurisprudenza civile, infatti, "a differenza dell'assegno postdatato, che è soltanto un titolo irregolare ed è pagabile a vista, l'assegno senza data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento" (Cass. civ, sez. II, 5 novembre 1990, n. 10617, m. 469643, Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1995, n. 4368, m. 491879, Cass. civ., sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039, m. 497900). Ne consegue che un titolo privo dell'indicazione della data, potendo valere solo come promessa di pagamento, non può essere considerato un assegno ne' ai fini della decorrenza del termine di presentazione per l'incasso ne' ai fini dell'applicabilità delle sanzioni penali.
Tuttavia, quando il titolo viene emesso con l'intesa che il prenditore lo utilizzerà successivamente come assegno, apponendovi data e luogo di emissione, non v'è dubbio che l'emittente si assume la responsabilità anche penale, quanto meno a titolo di dolo eventuale, della successiva attribuzione al titolo delle caratteristiche dell'assegno bancario. Sicché risponderà dei delitti previsti rispettivamente dall'art. 1 e dall'art. 2 della legge n. 386 del 1990, se al momento dell'utilizzazione del documento come assegno mancheranno l'autorizzazione del trattario o i necessari fondi di provvista. E in tal caso non sarà rilevante la prova della data dell'effettiva consegna del documento al prenditore, perché, salvo eventi eccezionali, l'emittente dell'assegno privo di data accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di provvista o di autorizzazione.
Nel caso in esame, come hanno ben argomentato i giudici d'appello, l'emissione dei titoli in funzione di garanzia implicava oggettivamente la possibilità che, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, gli assegni sarebbero stati posti all'incasso; e poiché obbligato principale era lo stesso soggetto che i titoli aveva emesso, era ben prevedibile che l'inadempimento della sua obbligazione principale avrebbe lasciato privi di copertura anche gli assegni.
Ne consegue che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto provati gli estremi oggettivi e soggettivi dei reati contestati. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999