Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/1999, n. 5333
CASS
Sentenza 16 marzo 1999

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In materia di assegni bancari, un titolo privo dell'indicazione della data, potendo valere solo come promessa di pagamento, non può essere considerato un assegno ne' ai fini della decorrenza del termine di presentazione per l'incasso ne' ai fini dell'applicabilità delle sanzioni penali. Tuttavia, quando il titolo viene emesso con l'intesa che il prenditore lo utilizzerà successivamente come assegno, apponendovi data e luogo di emissione, l'emittente si assume la responsabilità anche penale, quanto meno a titolo di dolo eventuale, della successiva attribuzione al titolo delle caratteristiche dell'assegno bancario. Sicché risponde dei delitti previsti rispettivamente dall'art. 1 e dall'art. 2 della legge n. 386 del 1990, se al momento dell'utilizzazione del documento come assegno mancheranno l'autorizzazione del trattario o i necessari fondi di provvista. E in tal caso non sarà rilevante la prova della data dell'effettiva consegna del documento al prenditore, perché, salvo eventi eccezionali, l'emittente dell'assegno privo di data accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di provvista o di autorizzazione.

Commentario1

  • 1E' legittima la segnalazione nell'archivio della Centrale di Allarme Interbancaria se il ricorrente ha comunque commesso un illecito
    De Luca Maria Teresa · https://www.diritto.it/ · 19 aprile 2016

    Con l'ordinanza ex art. 669septies del 3 aprile 2016 il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del dott. Massimo Palescandolo, si è pronunciato in tema di segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.). Il giudice ha affrontato, in limine litis, il problema molto dibattuto sia della giurisprudenza di merito che di legittimità, della possibilità di esperire il rimedio cautelare atipico previsto dall'art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la cancellazione dell'iscrizione del nominativo dalla C.A.I. sul presupposto dell'illegittimità della segnalazione. Il Tribunale ha osservato che parte della stessa giurisprudenza ritiene che il giudizio vertente sull'attività di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/1999, n. 5333
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5333
Data del deposito : 16 marzo 1999

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