Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2023, n. 30939
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Sentenza 7 novembre 2023

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La deroga di cui al secondo periodo dell'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo ratione temporis applicabile, ha ad oggetto unicamente il limite temporale massimo di 36 mesi previsto, per il caso di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, dal primo periodo della medesima disposizione, in quanto il citato art. 5, il quale detta una disciplina sulle conseguenze sanzionatorie della prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine originariamente stabilito o successivamente prorogato e sul limite temporale massimo di successione dei contratti a tempo determinato, in nessun modo interferisce con l'obbligo della causale giustificativa dell'apposizione del termine, disciplinato dall'art. 1 del menzionato d.lgs.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2023, n. 30939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30939
    Data del deposito : 7 novembre 2023

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