Sentenza 7 novembre 2023
Massime • 1
La deroga di cui al secondo periodo dell'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo ratione temporis applicabile, ha ad oggetto unicamente il limite temporale massimo di 36 mesi previsto, per il caso di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, dal primo periodo della medesima disposizione, in quanto il citato art. 5, il quale detta una disciplina sulle conseguenze sanzionatorie della prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine originariamente stabilito o successivamente prorogato e sul limite temporale massimo di successione dei contratti a tempo determinato, in nessun modo interferisce con l'obbligo della causale giustificativa dell'apposizione del termine, disciplinato dall'art. 1 del menzionato d.lgs.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2023, n. 30939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30939 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro Oggetto Associazione riconosciuta di diritto privato – Rapporti di lavoro R.G.N. 31791/2018 Cron. Rep. Ud. 05/10/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 30939 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 07/11/2023 2 LL RE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IO GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato CO HERNANDEZ, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1280/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/04/2018 R.G.N. 3218/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato GIORGIO FONTANA;
udito l'avvocato CO HERNANDEZ. Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da EA LA, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto dal medesimo concluso l’1.2.2012 con FO PA – Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle PA;
ha dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere 3 dalla data suddetta ed ha condannato parte datoriale al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 32, della legge 183 del 2010, nella misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge. 2. La Corte territoriale ha accertato che la clausola appositiva del termine era sprovvista della necessaria indicazione delle ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive;
essa enunciava unicamente l’esigenza datoriale di “competenze tecniche in materia di sviluppo di sistemi di interfaccia per lo scambio nelle piattaforme web del Centro nell’ambito del Servizio Risorse Umane”. 3. Avverso la sentenza FO PA ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. EA LA ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie sia in vista dell’adunanza camerale del 2.2.2023 e sia per la pubblica udienza. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 19, 4 d.lgs. n. 175 del 2016, dell’art. 18, decreto- legge n. 112 del 2008 e dell’art. 97 Cost. Si assume che la pronuncia d'appello, nella parte in cui ha dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, abbia violato i divieti e i limiti alle assunzioni previsti per gli organismi in house providing dall'art. 19 cit. e, prima ancora, dal d.l. 112/2008; che lo ius superveniens, nella specie (art. 19 cit.) intervenuto dopo la costituzione in appello di FO, è applicabile in ogni stato e grado del giudizio;
che il FO è un'associazione riconosciuta, dotata di personalità giuridica, ente in house del Dipartimento della Funzione Pubblica, sottoposto al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
che il FO è stato inserito nell'elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono a formare il conto economico consolidato dello Stato e con d.p.c.m. del 7.2.2007 è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;
che la natura di ente in house del FO emergeva dagli elementi offerti ai giudici di primo e secondo grado e che la Corte d'appello ha del tutto omesso di valutare 5 la questione relativa alla natura in house di FO e alle disposizioni di legge sopravvenute (d.lgs. 175/2016) che impedivano di procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 5. Il motivo è infondato. 6. Non costituisce ragione di inammissibilità del motivo il fatto che il tema della qualificazione giuridica della società non sia stato affrontato nei precedenti gradi di giudizio. 7. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, qualora dalla qualificazione giuridica dell’ente citato in giudizio discenda l’individuazione della normativa applicabile al rapporto, detta qualificazione può e deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, sicché costituisce, non un’eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, la deduzione della persona giuridica di diritto privato o pubblico che, convenuta in giudizio, faccia leva sulla propria qualità soggettiva per trarne l’inapplicabilità al rapporto controverso della normativa invocata dalla controparte a fondamento dell’azione; che anche nel giudizio di cassazione 6 «l'attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d'ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l'indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all'art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura abbia le radici in atti dell'autonomia delle persone» (Cass. n. 28060 del 2020; v. anche Cass. n. 35421 del 2022 in motivazione §5). 8. Tale attività ricostruttiva è indispensabile nel caso in esame poiché la natura giuridica di diritto pubblico oppure privatistica del FO condiziona l’individuazione della normativa applicabile al rapporto per cui è causa. 9. Il d.lgs. n. 285 del 1999, di “Riordino del Centro di formazione studi (FO), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all’art. 1 definisce il “Il FO - Centro di formazione studi” come “un'associazione riconosciuta (che) acquista personalità giuridica di diritto privato”. Prevede che le regioni, le 7 province, i comuni e le comunità montane, anche tramite i propri organismi rappresentativi, possono entrare a far parte di tale associazione. 10. Il d.lgs. n. 6 del 2010, la cui rubrica recita: “Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, stabilisce, all’art. 1, che “Il FO - Centro di Formazione studi, disciplinato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, assume la denominazione di «FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A», di seguito denominato «FORMEZ PA» (comma 1); che “FO PA è un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che rende altresì parere preventivo vincolante in ordine alla pianta organica, alla programmazione delle assunzioni, al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, ai regolamenti di contabilità e organizzazione, alla nomina del Direttore generale, alla costituzione di nuove società, agli atti di straordinaria amministrazione. Il Dipartimento 8 della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento;
il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata” (comma 2). 11. I testi normativi appena citati sono inequivoci nel qualificare il FO come associazione riconosciuta di diritto privato. 12. Nella ricostruzione della figura giuridica di ente pubblico, questa S.C., pur prendendo atto della diffusione di una nozione "funzionale" e "cangiante" di ente pubblico, tale “a certi fini e rispetto a certi istituti” (v. Cass., S.U. n. 10244 del 2021, pag. 11, § 6.3, relativa alla qualificazione giuridica dell’ANCI), ha, comunque, sottolineato il ruolo fondamentale della legge nella qualificazione di un ente come pubblico. Le Sezioni Unite citate, richiamato l'art. 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70, a norma del quale «Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge», hanno ribadito come “questa norma sancisca, con estrema chiarezza, il principio secondo cui l'esistenza di un ente pubblico dipende dall'espresso conferimento di tale qualifica da parte del 9 legislatore, statale o regionale: in altri termini, perché un soggetto possa essere qualificato come pubblico, non si può prescindere da una base legislativa che sottoponga quel soggetto ad un regime pubblicistico”; hanno precisato, richiamando specifici precedenti, che “in difetto di questi requisiti, non è sufficiente ad attribuire la natura pubblicistica all'ente la presenza di taluni indici sintomatici, quali la natura pubblica degli enti che concorrono a formarlo;
il perseguimento delle finalità riguardanti i soggetti che lo hanno formato, specie se la coincidenza degli scopi e delle attività dell'ente non è integrale con i fini e gli scopi della pubblica amministrazione;
la partecipazione ai suoi organi dei rappresentanti dei soggetti che l'hanno formato”; hanno aggiunto che “l’art. 4 legge n. 70/1975 non va letto in un'ottica meramente formalistica, giacché il riconoscimento della qualità pubblica di un ente può trarsi anche da disposizioni che, pur senza definire in modo esplicito un soggetto come ente pubblico, gli attribuiscano prerogative e poteri di natura pubblicistica” (v. Cass. S.U. cit., pagg. 12-14, § 7). 10 13. Nella stessa pronuncia si è sottolineata l’ininfluenza, ai fini della natura pubblica dell’ente, della sua inclusione nell'elenco stilato annualmente dall'Istat, al fine di individuare i soggetti da inserire nel conto economico consolidato ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. Tale inserimento “altro non è che il riflesso della natura pubblica dei fondi di cui dispone l'ente e della correlata necessità che esso sia assoggettato alle regole di redazione del bilancio nonché ai controlli contabili tipici delle pubbliche amministrazioni, in attuazione del primo comma dell'art. 97 Cost.” (sentenza cit., pag. 25, § 15). 14. In coerenza con i principi appena richiamati, successive pronunce di questa Corte hanno specificato che la strumentalità rispetto all’azione dell’ente pubblico e la partecipazione di quest’ultimo, anche totalitaria, non sono sufficienti, in difetto della già menzionata attribuzione di poteri di imperio, a far qualificare il soggetto giuridico di diritto pubblico, perché si tratta di elementi che si riscontrano anche per le società in house e per quelle controllate, in relazione alle quali le 11 Sezioni Unite, con orientamento ormai consolidato che ha trovato riscontro nella disciplina dettata dal d.lgs. n. 175 del 2016, hanno da tempo affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 24591 del 2016; Cass. S.U. n. 7759 del 2917; Cass. S.U. n. 22712 del 2019; Cass. S.U. n. 32608 del 2019). 15. In conclusione, dunque, in difetto di espressa qualificazione normativa, di attribuzione di poteri di imperio, di assoggettamento degli atti compiuti dall’Istituto o dall’Associazione alla disciplina di diritto pubblico, si deve concludere per la natura privatistica di detti enti e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati. In tal caso, l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato può essere impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al momento della 12 stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinano l'assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive (v. in tal senso Cass., S.U. n. 5542 del 2023, a proposito di rapporto di lavoro a tempo determinato con le fondazioni lirico-sinfoniche). 16. Nella fattispecie oggetto di causa, in mancanza di norme di legge che dichiarino la natura pubblica dell’associazione FO o attribuiscano ad essa poteri di natura pubblicistica (non risulta acquisito in atti lo statuto di FO), e data la non significatività dei dati segnalati nel ricorso (come la partecipazione pubblica o l’inclusione nell’elenco Istat), deve affermarsi la natura giuridica di associazione di diritto privato di FO, secondo la espressa qualificazione normativa di cui al d.lgs. n. 6 del 2010. 17. Dalla personalità giuridica di diritto privato di FO discende la natura privatistica dei rapporti di lavoro dallo stesso instaurati, con conseguente applicabilità delle norme del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro 13 alle dipendenze di privati;
tra queste, il d.lgs. n. 368 del 2001, con possibilità di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ove sia dichiarata la nullità del termine apposto al contratto concluso tra le parti, mancando norme imperative settoriali di segno contrario. 18. A tali principi si è attenuta la Corte di merito e la decisione impugnata si sottrae, di conseguenza, alle censure di violazione di legge. 19. Nessun rilievo può attribuirsi, nel caso in esame, alle disposizioni dettate dall’art. 18, decreto-legge n. 112 del 2008 e dall’art. 19, d.lgs. n. 175 del 2016 (le sole invocate a fondamento del motivo di ricorso in esame), che riguardano espressamente le “società a partecipazione pubblica totale o di controllo” (art. 18) e le “società a controllo pubblico” (art. 19), quindi soggetti diversi dalle associazioni riconosciute come il FO (v. Cass. n. 10223 del 2023 in motivazione). 20. Tale esclusione non può ingenerare dubbi di legittimità costituzionale, prospettati dalla difesa di FO nel corso della discussione. La diversa natura giuridica delle associazioni di diritto privato e delle società a partecipazione o a controllo pubblico depone nel senso della 14 obiettiva diversità e non comparabilità fra le due situazioni a confronto e ciò esclude l’ipotizzata violazione dell’art. 3 Cost. La mancata estensione ad associazioni o enti avventi natura privatistica dell’obbligo di osservare, nel reclutamento del personale, i principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (obbligo imposto, invece, alle società a partecipazione o a controllo pubblico), appartiene alla sfera della discrezionalità legislativa, finalizzata evidentemente ad evitare un eccessivo irrigidimento nella gestione del personale, e appare quindi manifestamente infondato il dedotto contrasto con l’art. 97 Cost. 21. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001, per avere la Corte d'appello ritenuto che l'onere di specificazione della causale giustificativa del termine fosse un requisito di legittimità anche per il contratto a tempo determinato stipulato in sede assistita e per avere inoltre considerato applicabile il regime sanzionatorio della conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, sebbene non prevista e neppure 15 evincibile in via interpretativa dall'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. 368 del 2001. 22. Il motivo è infondato. 23. L’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. 368 del 2001, nel testo ratione temporis applicabile, stabiliva: “Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto 16 o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato”. 24. Come emerge dall’inequivoco tenore letterale della norma, la deroga introdotta dal secondo periodo del citato art. 5, comma 4 bis, riguarda soltanto il limite temporale dei 36 mesi, che le parti possono superare attraverso la conclusione di un “ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti”, “per una sola volta” ed a “condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro […] e con l’assistenza di un rappresentante” sindacale. L’esordio del citato secondo periodo (“In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma”) non può che essere riferito al limite temporale massimo dei 36 mesi previsto nel primo periodo, oltrepassato il quale “il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2”. In coerenza con la rubrica relativa 17 a “Scadenza del termine e sanzioni. Successione dei contratti”, l’art. 5 detta una disciplina sulle conseguenze sanzionatorie della prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine originariamente stabilito o successivamente prorogato e sul limite temporale massimo di successione dei contratti a tempo determinato;
esso in nessun modo interferisce con l’obbligo della causale giustificativa dell’apposizione del termine, disciplinato dall’art. 1 del d.lgs. 368 del 2001. Argomenti di ordine letterale e sistematico portano quindi a ritenere che la deroga di cui al secondo periodo dell’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, abbia ad oggetto unicamente il limite temporale massimo di 36 mesi previsto, per il caso di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, dal primo periodo della medesima disposizione. La sentenza d’appello si è attenuta a tale interpretazione e si sottrae alle censure di violazione di legge come articolate nel motivo di ricorso in esame. 25. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 1362 c.c., per 18 avere la Corte di merito ritenuto non assolto l’onere datoriale di specificazione della causale giustificativa dell’apposizione del termine, benché nel contratto per cui è causa fosse richiamato l’accordo sindacale che ha consentito la stipulazione dello stesso e fossero indicate le esigenze di FO, di provvedere all’aggiornamento dei sistemi di interfaccia per lo scambio dati nelle piattaforme web del Centro, nell’ambito delle attività di competenza dell’Ufficio Amministrazione del Personale del Servizio Risorse Umane. 26. Neppure questo motivo può trovare accoglimento. 27. Secondo l’orientamento consolidato, l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo ratione temporis vigente, impone al datore di lavoro l'onere di indicare nel contratto, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni che giustificano il ricorso al rapporto a tempo determinato, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto. Occorre, quindi, l’indicazione delle circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle 19 esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da fare emergere la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, anche al fine di consentire la verifica sull’utilizzazione del lavoratore esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (cfr. fra le tante Cass. n. 840 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata). 28. La Corte d’appello si è uniformata a questi principi ed ha rilevato come la causale enunciata nel contratto in esame non contenesse la necessaria indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo atte a giustificare l’apposizione del termine, ma soltanto il riferimento alle mansioni del lavoratore da assumere. 29. Deve inoltre rilevarsi che, come più volte affermato da questa Corte, l’interpretazione del contratto e dei testi esterni dallo stesso richiamati, condotta al fine di verificare il rispetto dell’obbligo di specificità della causale, è attività riservata al giudice del 20 merito (cfr. fra le tante Cass. n. 24962 del 2021), sicché la censura, nella parte in cui fa leva su tali atti per sostenere che l’assunzione era giustificata da esigenze temporanee, sufficientemente specificate nel contratto, è inammissibile in quanto sollecita un giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità. 30. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 31. La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., S.U., n. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, spese che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto 21 dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma all’udienza del 5.10.2023