Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5211 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
D 5211/01 REUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.20839/99 -cron. M062 Dott. Paolino Dell'Anno - Presidente Battimiello Rel.- Consigliere n Bruno -Rep. " Florindo Minichiello -Ud. 5.2 2001 " Stefano M. Evangelista -Oggetto: " BR Coletti - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 ricorrente
contro
FO LA 74 intimata per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 731/99 in data 29 marzo/10 giugno 1999 (R.G. 604/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Crotone, FF LA evocava in giudizio il Ministero dell'Interno, al fine di ottenere l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento, di cui era titolare dal 1987, al corrispondente trattamento previsto per gli invalidi di guerra. Il Ministero si costituiva e, per quanto in questa sede ancora rileva, eccepiva la prescrizione decennale del diritto ex adverso vantato. Il giudice adito, rigettata l'eccezione, accoglieva la domanda, con decisione, poi confermata, in appello, dal Tribunale di Catanzaro, che, con la sentenza qui impugnata, osservava, in particolare, come il termine di prescrizione poteva decorrere soltanto dal momento dell'entrata in vigore (avvenuta il 16 ottobre 1986) della legge 6 ottobre 1986 n. 656 – recante le nuove misure dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi di guerra - sicché il termine decennale non era ancora spirato alla data (7 maggio 1996) di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Ricorre per cassazione il Ministero dell'Interno, deducendo un unico motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Il ricorrente denuncia, unitamente a vizi di motivazione, violazione dell'art. 2946 cod. civ., osservando, da un lato, che il giudice a quo ha ritenuto a torto operante nella specie la prescrizione decennale, in luogo di quella quinquennale, della quale avrebbe dovuto fare applicazione, anche di ufficio, in base al principio jura novit curia, nonostante che l'eccezione di estinzione del diritto in contestazione fosse stata espressamente proposta con esclusivo riguardo al termine più lungo;
e, dall'altro lato, che la portata precettiva (e non meramente programmatica) delle disposizioni sull'equiparazione dell'indennità di accompagnamento istituita a favore degli invalidi 3 civili totalmente inabili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra conferiva liquidità a quel diritto già alla data del 1° gennaio 1983. La censura non è fondata. La Corte osserva che non è necessario esaminare la questione se, una volta sollevata dalla parte un'eccezione di prescrizione, appartenga, poi, al potere-dovere del giudice individuare quale norma governi il caso di specie, sotto il profilo della durata del termine. Invero, come emerge dalla sentenza impugnata e come è ammesso dallo stesso ricorrente, il giudice di primo grado aveva espressamente preso in esame e rigettato l'eccezione di prescrizione decennale, sicché la relativa statuizione necessariamente investiva la durata del termine, col corollario che, quand'anche la questione relativa alla durata stessa fosse riconducibile nel novero di quelle esaminabili di ufficio, tanto non sarebbe stato sufficiente per estendere ad essa lo scrutinio del giudice del gravame, in assenza di specifico motivo di appello: ciò in quanto costituisce jus receptum (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 6 maggio 1999, n. 4553; Id. 28 gennaio 1998, n. 850; Id. 9 luglio 1997, n. 9229; Id. 20 marzo 1997, n. 2678; Id.5 agosto 1991, n. 8558) che la natura officiosa della cognizione relativa a determinate questioni deve pur sempre combinarsi con i principi che presiedono all'impugnazione, nel senso che ove su di esse sia intervenuta statuizione del giudice a quo, questa, se non investita da specifica censura è esclusa dall'ambito del riesame ad opera del giudice ad quem, consentito nei soli limiti del devoluto, ed è, pertanto, coperta da giudicato. Una siffatta preclusione interna si è verificata anche nel caso in esame, atteso che la materia devoluta al giudice di appello non è stata estesa dal Ministero alla statuizione di primo grado circa la prescrizione decennale, che anzi è stata ulteriormente invocata, in identica dimensione temporale, ancora nella fase di gravame, nella quale il tema di 4 indagine è stato, per ciò stesso, contenuto negli esclusivi limiti della devoluta questione concernente la decorrenza del detto termine lungo. Accertato che correttamente il giudizio di appello è stato contenuto in tali limiti, la Corte osserva che l'assunto dell'impossibilità di fissare alla data del 1° gennaio 1983 la sussistenza della liquidità del credito vantato dalla parte privata è privo di rilevanza nella concreta fattispecie, in quanto la pretesa è stata evidentemente accolta per periodo posteriore all'entrata in vigore della legge n. 656 del 1986, giacchè, come risulta dalla sentenza impugnata, la FF aveva conseguito il diritto alla prestazione in oggetto solo dall'ottobre 1987 e non prima. In ogni caso, va rimarcato che anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 656 del 1986 - sebbene (in virtù del disposto del secondo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, come autenticamente interpretato dalla legge 26 luglio 1984 n. 392) fosse già stato introdotto nell'ordinamento, con effetto dalla data suindicata, il principio dell'equiparazione dell'indennità di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra – non era ancora sorto il diritto, vantato dall'appellata, di ottenere l'adeguamento dell'indennità in godimento alle nuove misure stabilite (soltanto) dalla stessa legge del 1986, onde in nessun momento anteriore era configurabile, per l'interessata, una possibilità giuiridica di agire per la soddisfazione del suo interesse, né, di conseguenza, identificabile un dies a quo per il decorso della relativa prescrizione. In considerazione di tutto ciò, il ricorso va rigettato. Non v'è luogo a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, stante la mancata costituzione dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 5 Così deciso in Roma il 5 febbraio IL PRESIDENTE Perlin. M Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -6 APR 2001 IL CANCELERACANCE 。 2001. IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Вино Ваніттель I D A , O S P O 0 S L 0 A . L T T 0 , O R . B A A ' I S N E L D P L 3 S E A I 7 T D - N S I 0 G - S O 1 O P N 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N S I I R E G I A E L D L R E O D