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Sentenza 11 gennaio 2023
Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2023, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RM UM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/09/2021 della Corte di Appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale VI LD, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. UM RM, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 22 settembre 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data 9 aprile 2021, ha condannato l'imputato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato continuato di estorsione aggravata. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 629 cod. pen. e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 626 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 04/10/2022 I giudici dell'appello non hanno tenuto in considerazione che la bicicletta indicata al capo di imputazione non è stata illecitamente sottratta al MA ma consegnata spontaneamente a garanzia di un credito che il RM vantava nei confronti del denunciante, credito maturato a seguito di anticipi di denaro sborsato dal ricorrente per procedere all'acquisto della droga consumata dai due. La motivazione è, pertanto, fondata su un presupposto errato (il RM sarebbe lo spacciatore che vendeva da lungo tempo droga al MA) che ha minato l'intera sentenza. La difesa eccepisce, inoltre, che il RM non ha posto in essere alcuna condotta violenta o minatoria né sono state comprovate pressioni fisiche o psicologiche idonee a costringere il MA offesa a restituire le somme pretese dal ricorrente. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 393 cod. pen. I giudici dell'appello hanno erroneamente ritenuto che la volontà del MA è stata coartata dal comportamento del RM e che il ricorrente ha agito per ottenere del denaro che non gli spettava. La corretta analisi delle prove raccolte doveva indurre la Corte territoriale ad affermare che le condotte del Sermone abbiano esorbitato dal legittimo esercizio del diritto di credito vantato nei confronti del MA. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la mancata valutazione delle indagini difensive. La Corte territoriale ha affermato che gli esiti delle indagini difensive non erano presenti in atti, affermazione erronea in quanto detta documentazione è stata tempestivamente depositata presso la Cancelleria del Pubblico Ministero in data 27/01/2021 e consultabili mediante applicativo TIAP come dimostrato dalla nota allegata al ricorso. La difesa sostiene che la mancata valutazione delle indagini difensive, aventi ad oggetto l'attendibilità dei MA, mina in radice la credibilità della sentenza rendendo necessario un annullamento con rinvio. 5. I primi due motivi di ricorso, che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione e la corretta qualificazione giuridica del fatto, sono manifestamente infondati e reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 2 Deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Le doglianze formulate dal ricorrente sono dirette a contestare la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado;
ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata ed, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01). Nel caso di specie deve esser rimarcato che i giudici di primo e secondo grado hannog motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in ordine alla commissione da parte del RM delle condotte estorsive descritte nel capo di imputazione nonché in ordine all'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'imputato, dichiarazioni peraltro prive di alcun riscontro esterno, facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da queste Corte in materia di valutazione della prova dichiarativa (vedi pagg. 8, 9 e 10 della sentenza di primo grado e pagg. 4, 5 e 6 della sentenza oggetto di ricorso). 3 La Corte territoriale ha, inoltre, affermato, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di vizi di logicità, che la dazione della bicicletta non era basata su una causa lecita, in quanto connessa a pregresse cessioni di droga in favore del MA eit contestualmente ha fatto buon uso dei consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del reato di esercizio delle proprie ragioni laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria (vedi pagg. da 6 ad 8 della sentenza oggetto di ricorso). I giudici di appello hanno, inoltre, dato seguito all'univoco orientamento giurisprudenziale che ritiene perfezionato il reato di estorsione anche nel caso in cui sia la vittima ad offrire una somma di denaro per ottenere la restituzione di un bene illecitamente sottrattogli, ogniqualvolta l'offerta sia frutto, come nel caso di specie, della minaccia della perdita definitiva del bene (vedi pagg. da 6 ad 8 della sentenza oggetto di ricorso). Il ricorrente insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostiene esser state preternnesse dai giudici di appello, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso. 6. Il terzo motivo è manifestamente infondato non sussistendo la lamentata violazione di legge. L'omessa valutazione di una memoria non comporta, infatti, alcuna nullità prevista dall'ordinamento, potendo esclusivamente influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione oggetto di ricorso (vedi in proposito Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01) In applicazione di questo principio di diritto l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva è deducibile in sede di legittimità solo come vizio di motivazione laddove il ricorrente rappresenti puntualmente la decisività e la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le argomentazioni innovative della memoria e gli specifici profili di carenza, argomentativa della sentenza impugnata (vedi tra le altre Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01). Non può ritenersi, pertanto, che il mancato esame di una memoria priva dei necessari requisiti di novità e decisività invalidi il percorso logico-motivazionale del provvedimento decisorio, perché, altrimenti si costringerebbe il giudice a rispondere, sempre e comunque, a tutti i rilievi avanzati dalle parti, anche se del 4 tutto incongrui e meramente dilatori (vedi Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739 - 01). Nel caso di specie il RM, venendo meno al dovere di specificità che grava sul ricorrente, si è limitato a lamentare, in termini assolutamente generici, la mancata valutazione della memoria depositata e delle indagini difensive ad essa allegate;
la genericità con cui viene formulato il motivo di ricorso non consente a questa Corte di apprezzare la eventuale decisività di quanto affermato dal ricorrente;
non permette, in altri termini, di effettuare la prova di resistenza della motivazione anche nella eventualità della sussistenza del vizio lamentato con conseguente aspecificità del ricorso (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà, Rv. 280670-01). Deve, in ogni caso, esser sottolineato che la Corte territoriale ha affermato, con motivazione priva di illogicità manifeste, che la memoria prodotta dalla difesa risulta priva di decisive, autonome ed inedite censure del provvedimento impugnato rispetto a quelle già addotte con l'atto di gravame, limitandosi all'approfondimento di argomentazioni già svolte (vedi pagina 5 della sentenza oggetto di ricorso). 7. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 4 ottobre 2022 Il Pre dente
ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata ed, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01). Nel caso di specie deve esser rimarcato che i giudici di primo e secondo grado hannog motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in ordine alla commissione da parte del RM delle condotte estorsive descritte nel capo di imputazione nonché in ordine all'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'imputato, dichiarazioni peraltro prive di alcun riscontro esterno, facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da queste Corte in materia di valutazione della prova dichiarativa (vedi pagg. 8, 9 e 10 della sentenza di primo grado e pagg. 4, 5 e 6 della sentenza oggetto di ricorso). 3 La Corte territoriale ha, inoltre, affermato, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di vizi di logicità, che la dazione della bicicletta non era basata su una causa lecita, in quanto connessa a pregresse cessioni di droga in favore del MA eit contestualmente ha fatto buon uso dei consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del reato di esercizio delle proprie ragioni laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria (vedi pagg. da 6 ad 8 della sentenza oggetto di ricorso). I giudici di appello hanno, inoltre, dato seguito all'univoco orientamento giurisprudenziale che ritiene perfezionato il reato di estorsione anche nel caso in cui sia la vittima ad offrire una somma di denaro per ottenere la restituzione di un bene illecitamente sottrattogli, ogniqualvolta l'offerta sia frutto, come nel caso di specie, della minaccia della perdita definitiva del bene (vedi pagg. da 6 ad 8 della sentenza oggetto di ricorso). Il ricorrente insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostiene esser state preternnesse dai giudici di appello, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso. 6. Il terzo motivo è manifestamente infondato non sussistendo la lamentata violazione di legge. L'omessa valutazione di una memoria non comporta, infatti, alcuna nullità prevista dall'ordinamento, potendo esclusivamente influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione oggetto di ricorso (vedi in proposito Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01) In applicazione di questo principio di diritto l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva è deducibile in sede di legittimità solo come vizio di motivazione laddove il ricorrente rappresenti puntualmente la decisività e la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le argomentazioni innovative della memoria e gli specifici profili di carenza, argomentativa della sentenza impugnata (vedi tra le altre Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01). Non può ritenersi, pertanto, che il mancato esame di una memoria priva dei necessari requisiti di novità e decisività invalidi il percorso logico-motivazionale del provvedimento decisorio, perché, altrimenti si costringerebbe il giudice a rispondere, sempre e comunque, a tutti i rilievi avanzati dalle parti, anche se del 4 tutto incongrui e meramente dilatori (vedi Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739 - 01). Nel caso di specie il RM, venendo meno al dovere di specificità che grava sul ricorrente, si è limitato a lamentare, in termini assolutamente generici, la mancata valutazione della memoria depositata e delle indagini difensive ad essa allegate;
la genericità con cui viene formulato il motivo di ricorso non consente a questa Corte di apprezzare la eventuale decisività di quanto affermato dal ricorrente;
non permette, in altri termini, di effettuare la prova di resistenza della motivazione anche nella eventualità della sussistenza del vizio lamentato con conseguente aspecificità del ricorso (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà, Rv. 280670-01). Deve, in ogni caso, esser sottolineato che la Corte territoriale ha affermato, con motivazione priva di illogicità manifeste, che la memoria prodotta dalla difesa risulta priva di decisive, autonome ed inedite censure del provvedimento impugnato rispetto a quelle già addotte con l'atto di gravame, limitandosi all'approfondimento di argomentazioni già svolte (vedi pagina 5 della sentenza oggetto di ricorso). 7. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 4 ottobre 2022 Il Pre dente