Sentenza 13 dicembre 2011
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale - previa declaratoria di nullità di atti concernenti taluni imputati - disponga, per motivi di opportunità connessi alla ritenuta inscindibilità delle posizioni di tutti gli imputati, la restituzione degli atti al P.M. anche per le posizioni soggettive non attinte dalle predette nullità, determinando così un'indebita regressione nel procedimento, non solo nei confronti di questi ultimi - in quanto contrastante con il principio di irretrattabilità dell'azione penale nonché con il principio logico che non consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti - ma anche nei confronti delle posizioni concernenti le predette nullità trattandosi, nella specie, di attività procedimentali (quali il rinnovo di notifiche ecc.), spettanti al giudice del dibattimento.
Commentario • 1
- 1. Art. 416 c.p.p. - Presentazione della richiesta del pubblico ministerohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2011, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo Presidente del 13/12/2011
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere N. 1769
Dott. FU Maurizio rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo Consigliere N. 6602/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PGPM;
nei confronti di:
1) AS IC, N. IL 19/11/1981;
2) TI VA N. IL 27/09/1971 (IRREPERIBILE);
3) AV IO, N. IL 16/04/1980;
4) LA EM DETTO EMILIANO, N. IL 11/06/1975;
5) LL RU N. IL 16/10/1974;
6) YS GN ET DETTA AGNESE N. IL 19/11/1976;
7) AR OL, N. IL 19/08/1955;
8) LA IO, N. IL 17/01/1954;
9) LA AR, N. IL 14/02/1977;
10) LA LE, N. IL 12/07/1979;
11) VU OM DETTO MIMMO, N. IL 10/10/1946;
12) ER LI, N. IL 15/11/1974;
13) CI RO, N. IL 30/11/1955;
14) TI RE AL, N. IL 25/05/1962;
15) YS IR RE DETTO MIREK N. IL 05/12/1980;
16) WS AN, N. IL 16/03/1984;
17) AE GI, N. IL 07/04/1975;
18) RU NZ, N. IL 13/08/1978;
19) TI MA RORIA, N. IL 06/08/1971;
20) GI IO N. IL 15/05/1982;
avverso l'ordinanza n. 1/2010 TRIBUNALE di AVEZZANO, del 14/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RI FU;
Letta la requisitoria del procuratore generale, che ha richiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata.
RILEVATO IN FATTO
Il tribunale di Svezzano, in composizione monocratica, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha disposto la restituzione degli atti al PM "perché vengano rinnovati, in relazione alle singole posizioni processuali, gli atti relativi alle fasi delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare1 nel procedimento a carico di AG AN +19, imputati del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Il giudice, quanto ad AG, ha rilevato che erroneamente è stato emesso decreto di latitanza nei suoi confronti e che, dunque, allo stesso è stato attribuito uno status processuale che non gli compete, di talché il decreto stesso e gli atti successivi devono ritenersi nulli. Conseguentemente il successivo decreto di irreperibilità appare carente dei presupposti necessari, attesa resistenza di precedente decreto di latitanza.
Quanto all'imputato NI DO, il tribunale rileva che, non essendo presente in atti la cartolina di ritorno, lo stesso non risulta citato per la udienza dibattimentale.
Quanto agli imputati ER MA RI, OT OS, IE LI, LA AN, il tribunale rileva che essi sono stati indicati come assenti e che detta circostanza rende irrilevante sindacare la loro presenza durante le varie fasi dell'udienza preliminare, perché ciò comunque non proverebbe che gli stessi erano presenti al momento della lettura del decreto che dispone il giudizio.
Infine il tribunale, in considerazione della natura del reato contestato (fattispecie associativa) e della inopportunità di disporre eventuali stralci, si è determinato, come premesso, alla restituzione degli atti al PM anche per i residui 14 imputati. Ricorre per cassazione il PM presso la direzione distrettuale antimafia di L'Aquila, deducendo abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al suo ufficio per la rinnovazione delle attività procedimentali delle fasi relative alla posizione di ciascun imputato secondo quanto disposto dal provvedimento stesso. Con riferimento al decreto di latitanza erroneamente emesso dal gip nei confronti di AG, rileva che le notifiche sono state comunque eseguite regolarmente,secondo il rito degli irreperibili in conseguenza del decreto di irreperibilità pur emesso nei confronti del predetto indagato e che quindi nessuna lesione del diritto di difesa si è verificata.
Osserva inoltre che al PM non è consentito sindacare, se non nelle forme previste dal codice di rito, i provvedimenti del gip, ne', sostanzialmente, revocarli. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, erroneamente citata nella ordinanza del tribunale, chiarisce quali sono i casi in cui la nullità comporta regressione del procedimento ad altra, precedente fase. Tale non è il caso del NI e degli altri imputati indicati nominativamente dal tribunale.
Infine la regressione dell'intero procedimento è assolutamente indebita in quanto, anche a voler concedere che alcune singole posizioni siano irregolari, ciò non può incidere sulle altre. È pervenuta memoria dell'imputato AE US che chiede dichiararsi la prescrizione del reato a lui ascritto. CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che la memoria del AE è probabilmente relativa ad altro procedimento in quanto il predetto cita una sentenza di corte d'appello di L'Aquila del 19/9/2010, mentre il provvedimento impugnato è del tribunale di Svezzano del 14/10/2010, il ricorso del PM DDA A è fondato e merita accoglimento.
Il primo e più macroscopico profilo di abnormità è costituito dalla regressione della posizione processuale dei 14 imputati che, per stessa ammissione del tribunale, non è caratterizzata da alcun tipo di nullità. A quanto è dato capire, detta regressione è disposta unicamente per motivi di opportunità, avendo ritenuto il tribunale assolutamente inscindibili le posizioni di tutti e 20 gli imputati. Tuttavia, essendo stata, per stessa ammissione del giudice, regolarmente esercitata (almeno) nei loro confronti l'azione penale, non si vede come possano essere "rinnovati... gli atti relativi alle fasi delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare". Una tale disposizione manifesta, ad evidenza, i caratteri della abnormità, sia perché determina una indebita regressione del procedimento, sia perché contrasta con il principio della irretrattabilità dell'azione penale e contro il principio logico che non consente di ripetere un atto già validamente e utilmente compiuto.
Questo Collegio non ignora che altra sezione di questa Corte ebbe a ritenere (A5N 200600478-RV 232841) che non sia abnorme l'ordinanza con cui il tribunale (in quel caso in composizione monocratica) dichiari, ex art. 552 c.p.p., comma 2, la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti di alcuni degli imputati, disponendo la trasmissione degli atti al PM anche per quelle posizioni soggettive non attinte dalla suddetta nullità, così da prevenire il necessario provvedimento di riunione nella successiva fase processuale.
Per i motivi sopra specificati, tuttavia, ritiene che detto orientamento non possa essere minimamente condiviso. A ben vedere, poi, anche per quel che riguarda l'AG e gli altri imputati nominativamente indicati, il provvedimento si manifesta come abnorme.
Invero, quanto al primo, come sostiene l'impugnante PM e come sostiene il requirente procuratore generale, è da notare che il decreto di latitanza (27/12/2007) fu preceduto dalla dichiarazione di irreperibilità dell'AG e dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.. Il decreto di latitanza dunque non ha esplicato alcun effetto nel corso del procedimento e deve ritenersi tamquam non esset, atteso che, nei confronti di AG, la procedura di fatto seguita è quella conseguente al (pure emesso) decreto di irreperibilità.
Quanto alla posizione del NI, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità (S.U. sent. n. 28807 del 2002, ric. Manca rv. 221999) chiarisce che l'eventuale rinnovazione della notifica, il cui perfezionamento non risulta provato in atti, spetta allo stesso giudice del dibattimento, che dunque deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al PM, con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe certamente come abnorme. Analogo discorso va fatto, in via di ipotesi, a proposito delle posizioni di ER, OT, IE e LA che il rinnovo della citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p., presuppone la regolare instaurazione del rapporto processuale e postula, quindi, che, ai soli fini dell'ulteriore valida prosecuzione del giudizio, insorga la semplice necessità di una nuova citazione dell'imputato. Peraltro, tale adempimento non può, in alcun modo essere equiparato al decreto di citazione a giudizio, funzionalmente emesso dal PM, e non può sottostare alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 552 c.p.p., (ASN-200500453 - Rv. 230785).
Ne consegue che il Tribunale avrebbe, innanzitutto, dovuto verificare se il decreto che dispone il giudizio risulta loro notificato. Per le ragioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti restituiti per l'ulteriore corso al Tribunale di Avezzano.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Avezzano per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012