Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2000, n. 483
CASS
Sentenza 25 gennaio 2000

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Massime1

La sospensione dei termini nel periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 si applica anche al termine fissato dall'art. 656 cod. proc. pen. per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere, dopo la sospensione dell'esecuzione disposta dal P.M., la concessione di una misura alternativa alla detenzione, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990. Ciò in quanto si tratta di un termine stabilito per l'esercizio del diritto di difesa, che la legge n. 742/69 mira a tutelare. Nè può dubitarsi del carattere processuale di tale termine, posto che l'art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen. (che detta la nuova disciplina della sospensione feriale in materia penale), opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza.

Commentario1

  • 1Estinzione della pena per decorso del tempo: ci vuole un inizio di esecuzione (Cass. 46387/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 dicembre 2024

    Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. Il quarto e l'art. 172 c.p., comma 5, individuano tre diversi momenti di decorrenza del termine dell'estinzione: il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (comma 4, prima parte), quello in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2000, n. 483
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 483
Data del deposito : 25 gennaio 2000

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