Sentenza 25 gennaio 2000
Massime • 1
La sospensione dei termini nel periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 si applica anche al termine fissato dall'art. 656 cod. proc. pen. per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere, dopo la sospensione dell'esecuzione disposta dal P.M., la concessione di una misura alternativa alla detenzione, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990. Ciò in quanto si tratta di un termine stabilito per l'esercizio del diritto di difesa, che la legge n. 742/69 mira a tutelare. Nè può dubitarsi del carattere processuale di tale termine, posto che l'art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen. (che detta la nuova disciplina della sospensione feriale in materia penale), opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza.
Commentario • 1
- 1. Estinzione della pena per decorso del tempo: ci vuole un inizio di esecuzione (Cass. 46387/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 dicembre 2024
Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. Il quarto e l'art. 172 c.p., comma 5, individuano tre diversi momenti di decorrenza del termine dell'estinzione: il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (comma 4, prima parte), quello in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2000, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 25/1/2000
1. Dott. P. Marini Consigliere SENTENZA
2. " A. Amato " N. 483
3. " A. Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " A. Nappi " N. 38147/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PM c/ LI NT
avverso ord.za 26.8.98 trib. minorenni Palermo
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato Letta la req.ria del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto.
Motivi della decisione
Il Procuratore della Rep.ca presso il Tribunale per i minorenni di Palermo ricorre avverso l'ordinanza con la quale il predetto Giudice, accogliendo l'incidente di esecuzione, disponeva la liberazione di LI NT, lo rimetteva in termine e dichiarava non scaduto il termine di gg. 30 ex art. 656, 5^ c. cpp, come novellato dalla l.27.5.98, n. 165, per presentare domanda di misura alternativa.
L'ufficio ricorrente deduce:
- che la sospensione feriale dei termini non trova applicazione nella specie, poiché dall'ambito della legge n. 742/69 è esclusa la fase esecutiva, meramente strumentale e connotata dal requisito dell'urgenza;
- che l'art. 656 cpp riconosce al solo interessato, e non anche al difensore la facoltà di richiedere l'applicazione della misura alternativa alla detenzione;
- che il Tribunale non ha giustificato l'applicazione della sospensione feriale alla materia "de qua".
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Non v'è ragione per discostarsi dall'orientamento largamente prevalente presso la giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la sospensione dei termini nel periodo feriale, oggetto della legge 7.10.1969, n. 742 si applica anche al termine fissato dall'art. 656 cpp per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere, dopo la sospensione dell'esecuzione disposta dal p.m., la concessione di una misura alternativa alla detenzione ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 DPR n. 309/90. Trattasi, invero, di un termine stabilito per l'esercizio del diritto di difesa, che la legge n. 742/69 mira a tutelare. Nè può dubitarsi del carattere processuale di tale termine, posto che l'art. 240 bis disp. att. cpp che detta la nuova disciplina della sospensione feriale in materiale penale, opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza, connotato da pregnanti garanzie giurisdizionali (V., e pluribus, Cass. sez. III, 3.8.99, n. 2386, Blandi;
sez. I, 15.6.99, n. 3212, Silvestri;
sez. I, 26.5.99, n. 3140, Ferrazzano;
sez. I, 17.2.98, n. 90, Bevilacqua;
contra, ma isolatamente, sez. I, 27. 9.999, n. 4760, Perris). La richiesta di applicazione di misura alternativa alla detenzione costituisce l'atto d'impulso diretto a promuovere l'iter procedurale ex art. 678 cpp, rispetto al quale l'avviso dell'esercizio di tale facoltà entro il termine di trenta giorni si pone come necessario antecedente.
Va poi confutato l'assunto secondo il quale la richiesta di misura alternativa può essere formulata solo dall'interessato. L'art. 678, I^ c. cpp indica quali titolari del potere di richiesta tanto l'interessato, quanto il difensore, sicché è innegabile che anche a questi spetti la facoltà, nell'esplicazione dell'esercizio dello "ius postulandi", di avanzare la richiesta di cui all'art. 656, 5^ c. cpp.
Ciò che vale a suffragare l'operatività della sospensione feriale dei termini al caso che ne occupa, in ragione della "ratio" dell'istituto, mirante ad impedire lo svolgimento di attività giurisdizionali correlate ad interventi di assistenza e di patrocinio dei difensori e delle parti.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
P.T.M.
Rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata ordinanza. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2000