Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU024 02 0 1 IN NOME EL Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 15488/98 - Consigliere Cron. цен Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Ud.28/11/00 Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per dirit FEB. 2001 19 RI IA SA, elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERE ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4913 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in atti;
• controricorrente avverso la sentenza n. 866/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 29/05/98 R.G.N. 9178/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 13.2.1997 MA IS IN, già esposta al rischio dell'amianto nel corso della sua attività lavorativa, chiedeva al Pretore di Brescia che le venisse riconosciuta dall'Inps la riliquidazione della pensione con applicazione dell'anzianità contributiva maggiorata ai sensi della legge n. 257del 1992, modificata dalla legge n. 271 del 1993, in proporzione all'indice moltiplicatore 1,5 stabilito dall'art. 13, c.8 della citata legge del 1992. Il Pretore accoglieva la domanda con sentenza del 27.11.1997 ritualmente gravata di appello da parte dell'Inps avanti al Tribunale di Brescia il quale, con sentenza del 29.5.1998, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda e compensava tra le parti le spese del giudizio. Osservava il Tribunale che il d.l. n. 169 del 1993, come convertito con la legge n. 271 del 1993 era improntato ad una logica di prepensionamento, come tale finalizzato a consentire al lavoratore ancora in servizio - affetto da asbestosi o sottoposto al rischio specifico, di raggiungere prima, mediante la rivalutazione contributiva dei periodi lavorati con esposizione a quel rischio, il trattamento pensionistico. Avverso detta sentenza l'assicurata ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo ha replicato, con controricorso, l'Inps. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 7 e 8 della legge 27.3.1992, n. 257, come modificati dall'art. 1 c. 1 del d.l. 5.6.1993, n. 169, convertito, con modificazioni, con legge 4.8.1993, n. 271, nonché dell'art. 12 disp.prel. c.c. lamenta la ricorrente che la logica del prepensionamento ritenuta dal Tribunale di Brescia è estranea alla norma la quale si rivolge anche ai lavoratori che abbiano contratto o siano stati esposti al pericolo di inalazioni da amianto. Il motivo non è fondato. In materia di benefici pensionistici a favore dei lavoratori del settore dell'amianto questa Corte ha avuto già occasione di affermare che l'art. 13, C. 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui al D.L. 5 giugno 1993 n. 169, così come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il coefficiente 1,5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, del periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria per le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, "per i lavoratori" per cui tale esposizione sia avvenuta per un periodo superiore a dieci anni, non è applicabile ai soggetti che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992 e successive modificazioni erano vecchiaia titolari di pensione di anzianità o di Infatti, mentre scopo generale pregiudicati nelle loro possibilitàdella legge è il sostegno ai lavoratori occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell'amianto, i benefici di cui al comma settimo (relativo ai soggetti affetti da specifica malattia professionale) e al comma ottavo dell'art. 13 mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia o di anzianita' dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma secondo), per la mancanza del requisito dei trenta anni di contribuzione o della attualità del rapporto di lavoro. D'altra parte contrastano con l'ipotesi interpretativa dell'estensione del beneficio ai pensionati elementi quali: l'inesistenza nei confronti dei medesimi dell'esigenza della specifica protezione a cui mira la legge (che non intende dare rilievo in sè alla prestazione di attività lavorativa in un'attività insalubre); la mancata previsione della decorrenza del beneficio nei confronti dei soggetti già pensionati e della presentazione di una domanda da parte degli interessati;
la mancanza di una copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti dall'art. - 13 (v. Cass., 7.7.1998, n. 6605; Cass., 7.7.1998, n. 6620 e Cass., 28.7.1998, n. 7407). Non essendovi ragioni per discostarsi da un tale consolidato indirizzo (cfr. per riferimenti, anche Cass. S.U., 1.4.1999, n.207) il ricorso va respinto essendo pacifico che l'assicurata, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, era già pensionata. Ai sensi dell'art. 152 disp.att., c.p.c. può disporsi l'esonero dell'assicurata dalle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per lespese. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000 Il Consigliere estensoreConsi Il Presidente lumini. Prevagman на IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 1.9 FEB. 2001 oggi, ABORATORE CANCELLERIA I D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T T L , R . O A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 A I - D T 8 N I S - S G 1 O N O 1 P E A S M E I D I G E A A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G L S D E L E R E O D