Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen., è di natura oggettiva, in quanto non si applica a taluno perché pubblico ufficiale, ma perché ha abusato dei propri poteri, e, quindi, riguarda una modalità dell'azione, con la conseguenza che la stessa si comunica ad eventuali concorrenti, ai sensi dell'art. 118 cod. pen. (Nella specie, relativa al delitto di cessione di sostanze stupefacenti, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva reputato comunicabile al ricorrente l'aggravante predetta, contestata ad un concorrente il quale aveva violato i doveri inerenti la sua funzione di appartenente alla Polizia di Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2014, n. 53687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53687 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
53 6 87 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 25/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Presidente - N.1790 -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO MOGINI N. 24471/2014- Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO Dott. ORLANDO VILLONI - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VO ST N. IL 27/01/1964 avverso la sentenza n. 477/2004 CORTE APPELLO di BARI, del 09/05/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO MOGINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo Vitterio Scardaccioul, che ha concluso per ilnigethodel ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. 801 RITENUTO IN FATTO 1. SE AV ricorre per il tramite del proprio difensore avverso la sentenza con la quale il 9 maggio 2013 la Corte d'Appello Bari, in parziale riforma della sentenza emessa il 28 febbraio 2003, ad esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena a lui inflitta per fatti di spaccio di 7/8 grammi di cocaina e 5 chili di eroina, commessi in concorso di due persone giudicate separatamente, in anni sei di reclusione e Euro 16000 di multa. La Corte d'Appello escludeva in particolare la sussistenza, ritenuta in primo grado, delle aggravanti di cui agli articoli 73 comma 6, e 80 comma 2 I.s. e valutava le concesse circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti dal giudice di primo grado, essere prevalenti rispetto alla residua aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 cod. pen.. Confermava nel resto la sentenza del G.U.P., in particolare ritenendo sussistente e comunicabile al ricorrente l'aggravante di cui all'articolo 61 n.9 cod. pen., contestata per avere uno dei concorrenti, all'epoca Sovrintendente della Polizia di Stato presso la Questura di Foggia, commesso i fatti con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione.
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 cod. pen. in mancanza di un nesso funzionale, di strumentalita' ovvero di semplice occasionalita' tra la qualifica posseduta dal concorrente, in servizio presso la Polizia di Stato, e i reati oggetto di giudizio. L'aggravante avrebbe natura soggettiva, riguardando una qualita' personale del colpevole, e ricorre laddove la commissione del reato sia resa possibile o comunque agevolata dall'abuso dei poteri o dalla St violazione dei doveri inerenti allo status dell'agente. Trattandosi di circostanza soggettiva, ai sensi dell'articolo 118 cod. pen. non sarebbe estensibile ai compartecipi.
3. Col secondo motivo il ricorrente censura invece mancanza, illogicita' e contraddittorieta' della motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe ritenuto l'applicabilita' della citata aggravante ad esso ricorrente sul solo presupposto della conoscenza da parte sua della qualita' personale del compartecipe poliziotto.
4. Il terzo e il quarto motivo censurano invece rispettivamente violazione di legge e mancanza di motivazione circa l'esclusione operata dai giudici di merito dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 73 comma 7 1.s.. La Corte territoriale avrebbe ritenuto insussistente detta attenuante nonostante la condotta estremamente collaborativa tenuta dal ricorrente subito dopo il suo arresto in flagranza avesse consentito, ben oltre la piena e ampia confessione resa nell'immediatezza, di chiarire circostanze e altrui ruoli altrimenti destinati a rimanere sconosciuti. Il ricorrente si sarebbe concretamente adoperato per evitare il protrarsi del reato. Sul punto, la motivazione della sentenza d'appello sarebbe puramente fittizia, limitandosi al mero rinvio alla sentenza di primo grado, senza alcuna considerazione delle doglianze esplicitate nel pertinente motivo d'appello.
5. All'odierna udienza il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso e' inammissibile. Quanto al primo e al secondo motivo va invero affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'aggravante di cui all'art. 2 61 n. 9 c.p. riguarda una modalità dell'azione (essa non si applica a taluno perché è pubblico ufficiale, qualità personale, ma perché ha abusato dei poteri inerenti alla pubblica funzione) e rientra dunque nelle circostanze oggettive di cui all'art. 70 n. 1 cod. pen. (Sez. 6, 27 marzo 2004, n. 14973). Con la conseguenza che, laddove effettivamente esistente, si comunica al concorrente ai sensi del successivo art. 118 (Sez. 6, 21 maggio 1993, n. 2853, rv 194189). La sentenza impugnata appare dunque effettivamente viziata allorche' afferma che l'aggravante "non presuppone necessariamente che il reato sia commesso in relazione al compimento di atti rientranti nella sfera di competenza del pubblico ufficiale, ne' l'attualita' dell'esercizio della funzione" e la ritiene sussistere anche in assenza di abuso della funzione. Nondimeno, il ricorrente e' palesemente sprovvisto di interesse a far valere tale vizio, poiche' la Corte territoriale ha eliso ogni effetto dell'insussistente, e purtuttavia ritenuta, aggravante mediante il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche operato in appello. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. L'esclusione dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 73 comma 7 l.s. e' stata infatti correttamente operata dai giudici di merito con riferimento alle concrete modalita', alle finalita' ed agli effetti della condotta collaborativa del ricorrente, che si e' sostanziata in una piena confessione accompagnata da dichiarazioni etero-accusatorie inidonee a produrre l'interruzione dell'attivita' delittuosa o la sottrazione di risorse rilevanti alla commissione di delitti. Sul punto, la motivazione della sentenza d'appello, lungi dall'essere puramente fittizia, opera un consapevole rinvio a quella di primo grado, della quale indica con precisione | rilevanti passaggi argomentativi. Piu' che adeguata deve dunque ritenersi la risposta alle doglianze esplicitate nel pertinente motivo d'appello, del resto meramente ripetitive dell'analoga questione gia' proposta al primo giudice di merito.
P.Q.M.
So 3 P. A.Mли. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000, in favore della Cassa delle ammende. Cosi' deciso il 25 novembre 2014 Francesco IppolitSport Il Presidente Il Componente estensore Stefano Mogini A бнорей DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 DIC 2014 IL EMAD IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvana DI FUCCHIO E N O 4