Sentenza 7 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11886 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 1 886/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ENDITA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg ri Magistrati: Dott. Rafael CORONA R.G.N. 2354/99 Cron..28495 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. 3140 Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Ud. 08/01/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Dott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente SE NTE NZA sul ricorso proposto da: CREAZIONI MA DITTA SAS, in persona di BI IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 28, presso lo studio dell'avvocato FRANCHI MANILO, che UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Sole lo difende unitamente all'avvocato DONATI BRUNO, per diritti € 155 giusta delega in atti;
07 AGO 2002 il ricorrente IL CANCELLIERE
contro
RA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CANCELLERIA - intimato 2002 nonchè contro in persona del legale 3 SOC GEBRUDER WEISS Ph a -1- rappresentante pro tempore;
intimato con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 1883/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 22/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine per il suo rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 11/1/1985 la s.a.s. Creazioni MA conveniva in giudizio la s.p.a. RA deducendo che, dovendo recapitare merce del valore di lire 12.298.500 alla ditta Ulike Ofner, in Austria, l'aveva affidata alla RA, spedizioniere, con lo specifico ordine di "pagamento al destinatario dietro documenti"; che TR aveva affidato la merce al proprio corrispondente austriaco ER SS, che l'aveva consegnata al destinatario dietro ritiro di attestazione bancaria (cosiddetto affidavit) della disponibilità della somma necessaria al pagamento del prezzo;
che essa attrice non aveva ricevuto il prezzo tramite la propria banca alla quale aveva consegnato i documenti rappresentativi della merce e alla quale la somma avrebbe dovuto essere accreditata dalla banca austriaca, che del mancato pagamento del prezzo doveva ritenersi responsabile l'RA, perché non aveva impartito al proprio corrispondente ER SS l'ordine, ricevuto dalla MA, di consegna I della merce dietro documenti. Tutto ciò premesso, la MA chiedeva che la RA fosse condannata al risarcimento del danno nella misura di 12.298.500, . 5 corrispondente al prezzo della merce, oltre accessori. La convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che la consegna della merce al destinatario, effettuata dalla ER SS dietro ritiro di attestazione bancaria della disponibilità dell'importo delle due fatture, era avvenuta secondo le istruzioni ricevute dalla MA, le stesse che essa RA aveva impartito al corrispondente austriaco, che, su autorizzazione del giudice, provvedeva a chiamare in causa per essere garantita dagli esiti della lite. La chiamata, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo di avere effettuato la consegna della merce come da istruzioni ricevute da RA. 7 Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna della chiamante al pagamento di 196.704,85 scellini, che le erano dovuti ad altro titolo. Con sentenza 16/10/1995 il Tribunale di Prato rigettava tutte le domande della MA condannandola alle spese di causa. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Firenze che, con sentenza 22/12/1997, rigettava sia l'appello principale della MA che l'appello incidentale della RA;
accoglieva invece l'appello incidentale della ER SS, condannando la RA al pagamento della somma della chiamata in causa. Contro la sentenza la MA ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo di censura. Essendo stato il ricorso notificato soltanto alla RA, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ER SS, incombente a cui la ricorrente ha ritualmente provveduto. Nessuna delle intimate ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura la ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 1498, 1527, 1528, 1530 c.c. perché la sentenza, senza cogliere la differenza che corre tra la vendita disciplinata dall'art. 1528 c.c. (pagamento del prezzo dietro consegna dei documenti rappresentativi della merce) e quella disciplinata dall'art. 1530 c.c. (pagamento contro documenti a mezzo banca), ben distinte nella prassi commerciale, ha inquadrato la fattispecie concreta sub art. 1530 c.c. anziché sub art. 1528 c.c., non considerando che, in base alle istruzioni che essa ricorrente aveva impartito alla RA, la merce avrebbe dovuto essere consegnata al destinatario non dietro presentazione di “affidavit" bancario (come invece era avvenuto), ma “contro documenti" e cioè dietro attestazione della banca austriaca dell'avvenuto pagamento. La censura va disattesa. L'impugnata sentenza ha indicato le ragioni per le quali il contratto intercorso tra la MA (ricorrente) e l'RA doveva essere inquadrato nella fattispecie disciplinata dall'art. 1530 c.c. (vendita con pagamento contro documenti a mezzo banca), nella quale nessuna responsabilità assume lo spedizioniere vettore per il caso di mancato pagamento da parte della banca per revoca della delegazione da parte del compratore, successiva all'attestazione di disponibilità della somma, osservando non solo che se si fosse trattato, come sosteneva la MA, di vendita su documenti, la consegna della merce sarebbe stata sostituita dalla consegna dei documenti, sufficiente ad integrare, in tale tipo di vendita, la traditio rei, ma rilevando altresì - e su tale punto non vi è censura - che “non vi era alcuna prova che la MA avesse dato altro e più pregnante incarico all'RA e meno che mai che tale incarico prevedesse che la consegna della merce avrebbe dovuto avvenire soltanto successivamente all'avvenuto pagamento del prezzo". Osserva a tale riguardo la sentenza (anche qui non censurata) che la MA aveva prodotto soltanto le due fatture contenenti la clausola di pagamento contro documenti, ma nessun'altra documentazione riguardo alle istruzioni impartite all'RA, meno che mai la lettera di vettura, mentre l'RA aveva, invece, prodotto la lettera di vettura con la quale aveva incaricato la ER SS del trasporto e della consegna della merce dietro affidavit bancario. Va, perciò, confermata la conclusione, più che logica, a cui la sentenza perviene e cioè che, non era possibile imputare alla RA un'errata trasmissione alla ER SS delle istruzioni ricevute, posto che tali istruzioni "non era provato che fossero mai state date". Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 8 gennaio 2002 L'estensore D Il presidente лепти IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 AGO ZUUZ Roma IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 108T129.11 Francesco Catania 1AIST 20,66 149177 TOT AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registic in tu 0.11.2002 Serie 4.. 42198 € 149.77 (euro.CENIC QUARANTANOVE/77 ..) p. Cirigente Area Serviar (Dolt esa Mana Grazia DIFILIPPO) Il Responsabile Servizi Atti Giudiziari M acch