Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2001, n. 8729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8729 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
IN N DEL87 29 / 0 1 CANCELLE REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetco SEZIONE SECONDA CIVILE revocazion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di secetenze Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 13211/00 Cron. 19913 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere - Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep.·3102 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere - Ud.20/03/01 Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere- C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richieste copia studio sul ricorso proposto da: : dal Sig. IL SOLE 24 OPF- pergirl 3000 26 GIU. 2001 OL PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANGELLISHE PLACIDO MARTINI 1, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO SERRATORE, che la difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato DANTE FIORDALISI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OL RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CIRENAICA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PICARDI, che la difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio dal Sig. PICARDI 2001 avversO la sentenza n. 80/00 della Corte Suprema di per dirix L. 3002 493 B Cassazione di ROMA, depositata il 07/01/00; 1 1/4 OTT 2001 IL CANCELLIERS -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/03/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANELLI il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso per revocazione, con tutte le conseguenze di legge. CORTE SITREA IN CASSAZIONE UFFICIO COME Richiesta copia studio dal Sig. FIORDALI SI per diritti 3000 1 011. 2001 II IL CANCELLIERE CANCELLERIA ь т и в а Ж -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'Appello di Catanzaro, decidendo sull'appello proposto, con atto notificato il 5 aprile 1995, da AF LO avversO la sentenza con la quale il Tribunale di Rossano aveva accolto la domanda proposta nei suoi confronti dalla sorella AF con atto di citazione notificato il 18 maggio 1991, condannandola a versare alla sorella la somma di £.118.000.000, oltre agli interessi ed al maggior danno da svalutazione monetaria, con sentenza resa in data inammissibile l'appello, 29 aprile 1997 dichiarò perché proposto in forza di procura rilasciata su foglio separato dagli altri diciotto dell'atto di appello, unito agli stessi da punti metallici e da un timbro di congiunzione apposto dall'ufficiale giudiziario. Avverso tale sentenza la LO AF propone ricorso per cassazione fondato su due . s la LO PA resistè conmotivi, cui u l controricorso. l e Successivamente alla proposizione del ricorso, J con atto del 5 luglio 1999 la controricorrente. propose querela di falso avverso: 1°) la copia dell'atto di appello a lei notificato dalla 3 difforme dall'originale; 2) la sorella, perché resa dall'ufficiale giudiziario con certificazione timbro in data 24 marzo 1997, nel rilascio di copia conforme all'originale; 3°) l'apposizione, da parte dello stesso ufficiale giudiziario, di un timbro di collegamento tra la seconda facciata dell'ultimo foglio dell'atto di appello ed il foglio sul quale risultava rilasciata la procura ai difensori e scritta la relata di notifica. Con sentenza n.80 del 7 gennaio 2000 questa Suprema Corte, ritenuta inammissibile la querela di falso, perché concernente un atto l'atto di appello già sottoposto all'esame del giudice di merito e non formalmente impugnato di falso, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa, anche per le spese, ad alta sezione della Corte d'Appello di Catanzaro. Sulla base del principio secondo cui la procura ть ad litem è valida quando, pur rilasciatq su foglio и ав separato, formi un corpo unico con l'atto processuale cui si riferisce, il giudice di з legittimità ha rilevato che nel caso in esame le numerazione pagine dell'atto di appello avevano una progressiva da 1 a 19 ed erano unite fra loro da 4 punti metallici;
la procura risultava rilasciata a la pagina 18 terminava con lafg. 19; sottoscrizione dei tre difensori dell'appellante; fa tale pagine e la seguente vi era uno spazio di tre difensori dell'appellante; fra tale pagina e la seguente vi era uno spazio sufficiente appena a scrivere un rigo;
alla procura seguiva l'attestazione di notifica dell'atto di appello da parte dell'ufficiale giudiziario;
questi aveva altresì appotto un timbro di congiunzione tra le pagine 18 e 19. Per la revocazione di tale sentenza, sulla base di un unico articolato motivo, ha proposto ricorso la LO PA. La LO AF resiste con controricorso. Il P.M., cui gli atti sono stati trasmessi per le sue richieste, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. V'è memoria difensiva per il ricorrente. ь т MOTIVI DELLA DECISIONE и Con l'unico motivo formulato la ricorrente д е censura la sentenza di questa Suprema Corte per Ч falsa applicazione dell'art. 221 violazione e cod. proc. civ., in relazione agli artt. 391 bis e 395, n.4°, cod. proc. civ., adducendo che: a) 5 contrariamente a quanto ritenuto da questa Suprema Corte, fra le pagine 18 e 19 dell'atto di appello notificatole non v'è un timbro dell'ufficiale giudiziario, poiché, 19,mentre sulla pagina contenente la procura e la relata di notifica, v'è un mezzo timbro, sulla pagina 18 non figura l'altro, corrispondente, mezzo timbro;
b) la sentenza impugnata è frutto di altro errore di fatto, poiché, mentre questa Suprema Corte ha ritenuto che tra la pagina 18 e la seguente vi sia uno spazio appena sufficiente а scrivere un rigo, in realtà sotto l'espressione "Con osservanza", che chiude l'atto di appello, v'è uno spazio libero composto da più della metà di otto righi, l'altra metà essendo in parte occupata dalle sottoscrizioni dei difensori dell'appellante; peraltro, poiché, come stabilito con D. M. 12 febbraio 1965, la carta bollata per gli atti civili e giudiziari costituita da un foglio, che, piegato, forma ть и quattro facciate, la seconda facciata dell'ultima ив pagina dell'atto di appello proposto da AF р LO era completamente libera, con la п conseguenza che l'appellante disponeva di altri venticinque righi in bianco per rilasciare la impugnata mostra di non procura;
c) la sentenza 6 aver preso in esame l'atto di appello prodotto in cassazione dalla ricorrente AF LO, diverso da quello esaminato dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza del 29 aprile 1997, perché mentre quest'ultimo atto, come risulta da redatto su detta sentenza, alla pagina 18 , era ventitre righi, in quanto dopo le firme dei difensori presentava altri due righi in bianco, nell'atto prodotto in cassazione il rigo 24 è occupato dalla sigla dell'Avv. Scaramuzzino, con la conseguenza che i righi 24 e 25 non sono completamente utilizzabili;
sicchè, avendo concluso che l'atto di appello presentava, alla pagina 18, un solo rigo ancora disponibile, era evidente che questa Corte aveva valutato un diverso atto di appello. Il ricorso è inammissibile. L'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, т n.4°, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 391 bis и stesso codice, non solo deve consistere в и nell'erronea percezione degli atti di causa, che si ч sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastatamente esclusa, oppure nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui 7 verità sia positivamente stabilita, ma non deve costituire frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, nel senso che il fatto oggetto dell'asserito errore non deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza di cui si chiede la revocazione abbia pronunziato. La seconda condizione non ricorre nel caso in esame, perché le circostanze dell'esistenza di un timbro di congiunzione tra fogli 18 e 19 dell'atto di appello, del numero dei righi in bianco sul foglio 18, a disposizione dell'appellante per il rilascio del mandato ad litem, e della diversità dell'atto di appello prodotto in cassazione rispetto a quello esaminato dalla Corte d'Appello di Catanzaro circostanze, sulle quali, ad avviso della ricorrente in revocazione, sarebbero caduti gli errori commessi т da questa Suprema Corte formano oggetto di е questioni trattate nel giudizio di cassazione e su в и di esse la sentenza di cui si chiede la revocazione р ebbe a pronunziarvi. П Per vero, la questione dell'apposizione del timbro di congiunzione, al pari di quella relativa al numero dei righi in bianco residuati sulla pagina 18 e disponibili per il rilascio della procura, fu risolta da questa Suprema Corte, in processuale che 12 dette esito ad un dibattito questioni si svolse, con l'accoglimento della tesi della ricorrente, che anche su di esse fondava il secondo motivo di ricorso, incentrato sull'intimo collegamento del foglio 19, contenente la procura, con le precedenti diciotto pagine da cui era formato l'atto di appello, sì da formare il tutto un corpo unico. La circostanza della non conformità all'originale della copia dell'atto di appello notificata alla LO PA era compresa tra le ragioni della proposizione della querela di falso in sede di legittimità e risulta implicitamente risolta da questa Suprema Corte nella parte della sentenza in cui, dichiarando inammissibile la querela di falso, rileva che il documento impugnato ть di falso era già stato sottoposto all'esame del а giudice d'appello, il che equivale all'affermazione в che esso non poteva essere diverso dal documento и sottoposto all'esame della Corte d'Appello di ч Catanzaro, come ora sostiene la ricorrente. Ciò stante, risulta evidente che i pretesi errori di fatto, denunciati come errori revocatori, 9 se esistenti, sarebbero consistiti in errori di valutazione, che non legittimano la proposizione del ricorso per revocazione. All'inammissibilità del ricorso segue, secondo l'ordinario criterio, la condanna della ricorrente ) al rimborso, a favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che i liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso D ① ricorrente a rimborsare alla condanna la controricorrente le spese del presente giudizio, 5.291. 300 che liquida in complessive £ di cui £.
5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, addì 20 marzo 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. My Pierpente Il Courigliere extensor promesболванкі Мразованию IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2.6 GIU 2001 hooo IL CANCELLIERE C1 310000 10