Sentenza 13 febbraio 2001
Massime • 2
In materia di imposizione di fatto di servitù pubblica di acquedotto, a seguito di realizzazione dell'opera idraulica senza una regolare procedura ablatoria, trova applicazione analogica l'art. 1038 cod. civ., che distingue, ai fini della determinazione dell'indennità, tra le parti fisicamente occupate dall'opera idraulica e quelle costituenti le cosiddette fasce di rispetto necessarie per lo spurgo e per la manutenzione delle condotte, stabilendo che per le prime sia corrisposto al proprietario l'intero valore e per le altre soltanto la metà di tale valore, tenuto conto della possibilità, espressamente riconosciuta al proprietario stesso dal secondo comma, di continuare a sfruttarle economicamente e di rimuovere e trasportare il materiale ammucchiato "purché senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione". Pertanto, il giudice adito con azione di risarcimento non può, senza incorrere in violazione della norma in parola, adottare per le fasce laterali di rispetto, lo stesso criterio indennitario prescritto dal primo comma per la superficie direttamente interessata dalla condotta, salvo che non ricorrano particolari circostanze in forza delle quali sia totalmente esclusa per esse quella utilizzabilità, sia pure limitata, prevista e consentita dal secondo comma dell'art. citato.
In materia di imposizione di fatto di servitù pubblica di acquedotto, a seguito di realizzazione dell'opera idraulica senza una regolare procedura ablatoria, trova applicazione analogica l'art. 1038 cod. civ., che distingue, ai fini della determinazione dell'indennità, tra le parti fisicamente occupate dall'opera idraulica e quelle costituenti le cosiddette fasce di rispetto necessarie per lo spurgo e per la manutenzione delle condotte, stabilendo che per le prime sia corrisposto al proprietario l'intero valore e per le altre soltanto la metà di tale valore, tenuto conto della possibilità, espressamente riconosciuta al proprietario stesso dal secondo comma, di continuare a sfruttarle economicamente e di rimuovere e trasportare il materiale ammucchiato "purché senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione". Pertanto, il giudice adito con azione di risarcimento non può, senza incorrere in violazione della norma in parola, adottare per le fasce laterali di rispetto, lo stesso criterio indennitario prescritto dal primo comma per la superficie direttamente interessata dalla condotta, salvo che non ricorrano particolari circostanze in forza delle quali sia totalmente esclusa per esse quella utilizzabilità, sia pure limitata, prevista e consentita dal secondo comma dell'art. citato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/2001, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA Primo Presidente Aggiunto
Dott. FRANCESCO AMIRANTE Presidente di Sezione
Dott. VINCENZO CARBONE Presidente di Sezione
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO rel. Consigliere
Dott. ANTONIO VELLA Consigliere
Dott. PAOLO VITTORIA Consigliere
Dott. ERMINIO RAVAGNANI Consigliere
Dott. ERNESTO LUPO Consigliere
Dott. FRANCESCO SABATINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21184/99 R. G. proposto da
CONSORZIO INTERPROVINCIALE ALTO CALORE, già Azienda Consortile Alto Calore, in persona del suo Presidente pro tempore ZO De Luca, elettivamente domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'Avv. Bruno Sassani che lo difende, previa delibera d'incarico n. 755 del 14.10.1999, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
LI PI, AZ RI e NE EP, elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia n. 71, presso lo studio dell'Avv. Antonio Aceto che li difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrenti -
e contro
LI IV, LI RI RA e LI LA NT,
- intimati -
per la cassazione della sentenza 14 dicembre 1998-8 giugno 1999 n. 82199 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 12 ottobre 2000, dal Cons. Dott. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente, l'Avv. Bruno Sassani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito, per i controricorrenti, l'Avv. Antonio Aceto che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. Dott. Paolo Dettori, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel novembre del 1993 PI IB, RI AZ, IV IB, RI RA IB e EP ER convennero in giudizio, avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, l'Azienda Consortile Alto Calore di Avellino, esponendo che questa, quale concessionaria dei lavori di costruzione dell'acquedotto Alto Calore, aveva occupato, in virtù di Decreto emesso il 20.12.1969 dal Prefetto di Benevento, una porzione del fondo di loro proprietà sito in agro di Sant'Agata dei Goti, foglio 44 p.lla 136, per interrarvi una condotta idrica e che tale opera era stata completamente realizzata senza che fosse stato portato a termine il procedimento ablativo.
Chiesero, pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'occupazione illegittima. L'Azienda Consortile si costituì, contestando in vario modo la fondatezza della pretesa avversaria.
Nel giudizio intervenne anche LA NT IB che fece proprie le domande degli attori.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale Regionale, con sentenza del 13.3.1998, rigettò la domanda di EP ER (per non avere costei provato di essere proprietaria del fondo) e, in parziale accoglimento di quelle di PI IB, RI AZ, IV IB e RI RA AR e dell'interventrice LA NT IB, condannò la convenuta al pagamento in favore di costoro della somma di L. 984.443, comprensiva di L. 76.387 quale valore (L. 4850 a mq) della striscia di terreno larga m. 0,30 occupata dalla condotta e L. 471.056 quale metà valore delle fasce laterali di servizio della larghezza di m. 1,85 ciascuna, con gli interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.
Avverso tale sentenza proposero appello i IB, la AZ e la ER, dolendosi, tra l'altro, che fosse stata erroneamente applicata la riduzione del 50 % sul valore delle fasce di servizio. Con la sentenza precisata in epigrafe il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in parziale riforma della decisione di primo grado, aumentato il valore unitario del fondo a L.
6.500 per mq, ha condannato l'appellata, rimasta contumace, a pagare a favore degli appellanti, ivi compresa EP ER, la somma di L. 20.520.000, oltre gli interessi legali, comprensiva di L 1.365.000 quale intero valore della striscia di terreno, larga m. 4, interessata dalla condotta e dalle fasce laterali di rispetto. Per quel che ancora interessa in questa sede, il Tribunale Superiore ha osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il quale aveva determinato nel 50% del relativo valore l'indennità per le fasce laterali, tale valore andava calcolato per intero, come quello del terreno occupato dalla condotta, e ciò in applicazione analogica dei criteri indicati dal primo comma dell'art. 1038 cod. civ., "essendosi verificata nel caso di specie un'occupazione stabile del terreno";
Ricorre per cassazione il Consorzio Interprovinciale Alto Calore, già Azienda Consortile Alto Calore, sulla base di un solo motivo, poi illustrato con memoria, al quale replicano con controricorso e con successiva memoria PI IB, RI AZ e EP ER.
Nessuna attività difensiva, invece, svolgono in questa sede gli altri intimati IV, RI RA e LA NT IB. Nell'odierna discussione orale la difesa dei resistenti, rilevando che agli atti del procedimento risulta depositata soltanto una fotocopia della delibera del Consorzio di conferimento dell'incarico al difensore per la proposizione del ricorso, ha contestato la conformità di essa all'originale ed ha eccepito, quindi, la inammissibilità del ricorso stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pregiudiziale l'esame dell'eccezione testè esposta. Nel respingerla, osserva il Collegio che, a norma dell'art. 2719 cod.civ., le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Tale disconoscimento, secondo l'insegnamento di gran lunga prevalente di questa Corte - al quale si ritiene qui di dover dare adesione in vista dell'esigenza, avvertita dal legislatore nell'art. 215 cod.proc.civ. con riferimento all'autenticità della sottoscrizione, di evitare che l'efficacia probatoria di un documento ritualmente acquisito al processo resti indefinitamente sospesa ed esposta al rischio di essere sempre messa in discussione, con inutile dispendio di attività processuale, ad arbitrio della parte contro cui è esso è prodotto -, deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione così come prescrive il citato art. 215, comma I^ n. 2, del codice di rito (v. sent. 4059/90, 7496/95, 1141/96, 5346/97, 3275/98, 12290/98, 13334/99), il che, applicato al procedimento di cassazione, comporta che la contestazione della conformità all'originale, allorquando il documento in fotocopia faccia parte di quelli depositati contestualmente al ricorso, deve essere contenuta nel controricorso, in modo da consentire all'altra parte di produrre l'originale o un copia autentica dello stesso nei modi e nei tempi di cui all'art. 372 cod.proc.civ., e non può essere effettuata per la prima volta con la memoria ex art. 378 cod.proc.civ. o nell'udienza di discussione, sedi in entrambe le quali i temi di indagine debbono essere rigorosamente limitati, senza alcuna possibilità di ampliamento, a quelli delineati nel ricorso e nel controricorso.
Pertanto, in mancanza di espresso tempestivo disconoscimento, alla prodotta copia fotografica della delibera d'incarico al difensore del Consorzio deve attribuirsi la stessa efficacia di quella autentica, con la conseguenza che l'esistenza di detta delibera deve ritenersi definitivamente provata e che, quindi, non è in alcun modo a parlarsi di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Con l'unico motivo di questo - denunziandosi falsa applicazione dell'art. 1038 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e 200 T. U. Acque - si lamenta che il Tribunale Superiore abbia riconosciuto un risarcimento commisurato al valore integrale delle porzioni di terreno adibite a fasce laterali dell'acquedotto, espressamente dichiarando di applicare in via analogica il disposto dell'art. 1038, comma 1^, cod.civ. che impone a chi costruisce un acquedotto su fondo altrui di "pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare ... oltre l'indennità per i danni ...". Di tale applicazione analogica - si sostiene - mancava nel caso di specie il presupposto, poiché, come risultava incontestatamente dagli atti di causa e dalla stessa sentenza impugnata, le fasce considerate non erano materialmente occupate da alcunché, essendo laterali ad un acquedotto interrato o sotterraneo il quale, al pari di quello sopraelevato, non importa occupazione di terreno e non dà luogo a quella impossibilità di godere del suolo che giustifica l'obbligo di pagarne il valore.
Si argomenta al riguardo che presupposto indefettibile per l'applicazione della norma è la presenza di un acquedotto superficiale, dovendosi invece escludere tale applicazione in caso di acquedotto c.d. interrato, e cio sia con riguardo all'obbligo risarcitorio ridotto ex comma 2^ dell'art. 1038 c. c., sia, ed a maggior ragione, con riguardo all'obbligo risarcitorio pieno posto dal I^ comma dello stesso articolo.
Prima di passare all'esame di tali censure, occorre stabilire se abbia fondamento l'eccezione, sollevata con il controricorso, secondo cui esse sarebbero inammissibili per essersi formato il giudicato interno sia in ordine alla larghezza della fascia di asservimento, sia in ordine al calcolo della relativa indennità ai sensi dell'art. 1038 cod.civ., dato che già il Tribunale Regionale aveva riconosciuto l'applicabilità di tale norma senza che il Consorzio proponesse appello.
L'eccezione non ha pregio.
Al momento della proposizione del presente ricorso, infatti, i punti coperti da giudicato interno per effetto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte del Consorzio e, perciò, ormai intangibili a favore di quest'ultimo, erano soltanto quelli decisi dal Tribunale Regionale e non modificati a suo discapito dal Tribunale Superiore, tra cui il valore unitario attribuito al terreno attraversato dalla condotta sotterranea, la larghezza delle fasce laterali di rispetto e i criteri indennitari seguiti per la striscia interessata da quella condotta e per le fasce suddette nonché per il deprezzamento del fondo.
Invece, sul punto che costituisce oggetto del motivo di ricorso, non riguardante affatto l'ampiezza delle fasce di servizio, ma rigorosamente circoscritto alla questione del criterio di calcolo del relativo risarcimento, nessun giudicato si era potuto formare, dal momento che il Tribunale Regionale, facendo esplicito richiamo al secondo comma dell'art. 1038 cod.civ., aveva limitato l'indennità per le fasce suddette alla metà del loro valore, sicché il Consorzio, acquietatosi a tale statuizione, aveva bene interesse e legittimazione ad impugnare la sentenza del T.S.A.P. nella parte in cui aveva affermato per la prima volta essere dovuto, anche per le ripetute fasce laterali, l'intero valore del suolo. E a nulla rileva che anche il primo giudice, come già accennato, avesse fatto riferimento analogico all'art. 1038 cod.civ., poiché, se è vero che l'attuale ricorrente contesta oggi in radice l'applicabilità di tale norma agli acquedotti interrati, come quello in questione, sostenendo essere essa applicabile ai soli acquedotti superficiali, è altrettanto vero che egli si duole essenzialmente del fatto che il giudice d'appello, difformemente da quello di primo grado - che per le fasce laterali si era servito del diverso criterio indennitario del valore dimezzato di cui al 2^ comma del citato articolo -, abbia utilizzato, anche per tali fasce, il criterio dell'intero valore dettato dal I^ comma in relazione alla parte di terreno direttamente occupata dalla condotta idrica.
Ciò premesso, ritiene la Corte che il ricorso debba trovare accoglimento.
Come si è detto poc'anzi, nucleo essenziale del motivo di censura in esame è quello in cui - sia pure partendo dal pacifico dato di fatto che nel caso di specie si trattava, non di un acquedotto a cielo aperto, comportante una effettiva e completa inutilizzabilità del suolo occupato dalla condotta idrica e una notevole limitazione della possibilità di utilizzazione e sfruttamento delle aree immediatamente adiacenti a tale condotta, bensì di un acquedotto interrato, implicante una ben minore incidenza sulla fruibilità del terreno da parte del proprietario - il Consorzio ricorrente si duole che per le fasce laterali di servizio il Tribunale Superiore, in difformità da quanto deciso dal primo giudice, abbia riconosciuto agli attori appellanti l'intero valore della relativa area, come per la parte di fondo direttamente interessata dalla conduttura, così testualmente esprimendosi a pag. 9 del ricorso:
"Orbene, trattandosi nella specie di fasce laterali a tubo interrato, fasce c. d. 'di rispetto' non occupate stabilmente dalla risulta di canale superficiale, cioè di situazione fattuale di per sè inidonea a consentire l'applicazione della stessa indennità ridotta dell'art. 1038 c. 2, non è dato comprendere come possa correttamente invocarsi l'applicazione analogica addirittura del più intenso vincolo risarcitorio sancito dal primo comma della norma! ... In altre parole, se la situazione fattuale contemplata non è idonea a giustificare l'obbligo risarcitorio ridotto posto dall'art. 1038, comma 2, major causa essa è inidonea a giustificare l'obbligo risarcitorio pieno posto dall'art. 1038, comma 1."
È chiaro, allora, che con la denunzia di falsa applicazione dell'art. 1038 si è inteso sostanzialmente lamentare che sia stato malamente applicato il disposto del primo comma di tale articolo, che prevede un indennizzo pari all'intero valore della superficie direttamente e stabilmente interessata dall'acquedotto, alla ben diversa fattispecie, in esso non sussumibile perché espressamente contemplata nel secondo comma dello stesso articolo, riguardante l'indennizzo per le fasce laterali, occupate solo saltuariamente per il deposito delle materie estratte e per lo spurgo, con conseguente mancata applicazione di quest'ultimo precetto normativo. Tale doglianza è senz'altro fondata.
Invero, l'art. 1038 cod.civ., dettante i criteri indennitari per la servitù (pubblica o privata) di acquedotto, ben può essere analogicamente applicato all'ipotesi, come quella di specie, di imposizione di fatto della servitù stessa mediante la realizzazione dell'opera idraulica da parte di un pubblico concessionario, non preceduta da un apposito provvedimento dell'autorità amministrativa emesso a conclusione di una regolare procedura di espropriazione per pubblico interesse.
In tal caso, però, l'applicazione analogica, come bene ebbe a comprendere il giudice di primo grado, non può che riguardare l'intera norma la quale, mi ossequio ad una ovvia ed insopprimibile ratio differenziatrice, distingue, ai fini del calcolo dell'indennità, tra i terreni fisicamente e stabilmente occupati dalla condotta e quelli, costituenti le fasce laterali di rispetto, occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo (e, come dice la stessa norma, liberamente utilizzabili dal proprietario del fondo servente purché senza pregiudizio dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua manutenzione), stabilendo che per i primi venga pagato il loro intero valore (oltre ai "danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare") e per i secondi soltanto la metà del loro valore. Certo, non può escludersi a priori che per dette fasce possa e debba adottarsi un diverso e più favorevole criterio di valutazione ove, relativamente ad esse, la necessità dell'asservimento importi limitazioni al diritto del proprietario non diverse da quelle gravanti sull'area fisicamente occupata dalla conduttura, ossia quando le facoltà di utilizzazione delle medesime da parte del proprietario siano più ridotte rispetto a quelle espressamente riconosciutegli dal comma 2^ dell'articolo in parola o addirittura soppresse.
Ma nulla di tutto questo dice la sentenza impugnata, essendosi essa limitata a dichiarare applicabile tout court, per le fasce di rispetto, lo stesso criterio indennitario dell'intero valore fissato dal I^ comma dell'art. 1038 c.c., con la sola lapidare ed incomprensibile spiegazione, non integrante alcun accertamento di fatto, che si era verificata nel caso di specie "una occupazione stabile del terreno", il che si traduce nella palese falsa applicazione della norma suddetta e nella erronea disapplicazione di quella di cui al 2^ comma dello stesso articolo.
Alla stregua delle osservazioni che precedono si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa allo stesso Tribunale Superiore delle Acque pubbliche il quale provvederà anche in ordine alle spese del presente procedimento e si uniformerà al seguente principio di diritto:
"In materia di imposizione di fatto di servitù pubblica di acquedotto, a seguito di realizzazione dell'opera idraulica senza una regolare procedura ablatoria, trova applicazione in via analogica l'art. 1038 cod.civ. che distingue, ai fini della determinazione dell'indennità, tra le parti di terreno fisicamente occupate dall'opera idraulica e quelle costituenti le cosiddette fasce di rispetto necessarie per lo spurgo e per la manutenzione delle condotte, stabilendo che per le prime sia corrisposto al proprietario l'intero valore e per le altre soltanto la metà di tale valore, tenuto conto della possibilità, espressamente riconosciuta al proprietario stesso dal secondo comma, di continuare a sfruttarle economicamente e di rimuovere e trasportare il materiale ammucchiato, purché 'senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione'. Pertanto, il giudice adito con azione di risarcimento non può, senza incorrere in violazione della norma in parola, adottare per le fasce laterali di rispetto lo stesso criterio indennitario prescritto dal primo comma per la superficie direttamente interessata dalla condotta, salvo che non ricorrano particolari circostanze in forza delle quali sia totalmente esclusa per esse quella utilizzabilità, sia pure limitata, espressamente prevista e consentita dal secondo comma."
P. Q. M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura con esso proposta e rinvia la causa, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, allo stesso Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2001