Sentenza 3 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2003, n. 14761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14761 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE A14761 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Polabinu SEZIONE TË RZA CIVILE abitativa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: i R.G.N. 998/00 Dott. Gaetano Presidente FIDUCCIA * * Consigliere Dott. Michele VARRONE 28850 Cron. Dott. NI LIMONGELLI Rep. 3931 Rel. Consigliere - Ud.10/03/03 Consigliere Dott. Italo PURCARO Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo difende anche disgiuntamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE all'avvocato ANDREA REGGIANINI, giusta delega in atti;
Rilasciata copia legale al Sig. NA ricorrente - per diritti € 7.23 il 15-11-03
contro
IL CANCELLIERE Xuso RIASS. LD UC, RI ST, IN TO, IN NT, RT TO, RT MA, EL MA, TA IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato2003 624 BENITO PIERO NA, che li difende anche 1 disgiuntamente all'avvocato NT IN, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 139/99 del Tribunale di MODENA, emessa il 17/03/99 e depositata il 21/04/99 (R.G. 1710/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/03 dal Consigliere Dott. NI LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Andrea REGGIANINI;
udito l'Avvocato Benito Piero NA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. А SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ER LU, PR EF, GI TO, Gia- cino NI, OR BE, OR LI e Ro- tella TO convennero dinanzi al Pretore di Modena CC Adelmo. Esposero che con contratto del 28/10/1992 la ER aveva assunto in conduzione dal CC un ap- partamento allo scopo dichiarato di soddisfare proprie esigenze abitative di carattere transitorio. Sostennero che al momento della stipulazione del contratto il Ric- ci era consapevole del fatto che l'appartamento sarebbe stato in realtà utilizzato soltanto dal figlio della 2 conduttrice (PR EF, studente universitario) e dagli altri attori, anch'essi studenti universitari, per loro esigenze di studio presso l'Università di Mo- dena. Dedussero che il canone era stato contrattualmen- te stabilito in misura superiore a quella del canone "equo" previsto dalla legge per le ordinarie locazioni abitative. Chiesero, quindi, la condanna del CC alla restituzione delle eccedenze indebitamente pagate, pari ." alla somma complessiva di L. 26.871.787. Il convenuto contestò il fondamento della domanda, che fu rigettata dal Pretore con sentenza del 19/6/1997. Su appello del- la ER e degli altri attori il Tribunale di Modena, con sentenza del 21/4/1999, in riforma della sentenza del Pretore, ha condannato il CC al pagamento della somma pretesa "ex adverso", osservando che, in viola- zione dell'art. 26 della legge 27//1978, n. 392, il ca- none pagato dalla ER aveva ecceduto il limite di " legge. Ricorre il CC con tre motivi. Resistono la ER, il PR, i GI, gli OR e il Rotel- la con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 26 lett. A9 e 79 legge n. 392 del 1978 e 1419 Cod. Civ.. Critica la decisione impugnata, ripro- vando che il Tribunale abbia contraddittoriamente af- 3 fermato che il contratto di locazione, quantunque fosse stato formalmente stipulato per soddisfare esigenze abitative transitorie della conduttrice ER e quan- tunque fosse in realtà espressione della comune volontà dei contraenti di destinare l'appartamento al soddisfa- cimento delle esigenze stabili di studio del figlio della conduttrice e degli altri studenti che concreta- mente vi avrebbero abitato, non poteva ritenersi simu- lato. La censura, enunciata in termini di violazione di legge ma svolta esclusivamente in termini di vizio mo- tivazionale, è fondata. Il Tribunale, con motivazione assai succinta, ha affermato che le parti non avevano posto in essere un contratto simulato, anche se, pur avendo formalmente pattuito una locazione per esigenze transitorie, avevano in realtà inteso pattuire una lo- cazione per esigenze stabili di studio. E', quindi, ef- fettivamente incorso nella riprovata contraddizione, giacchè ha motivato la sussistenza di una simulazione, . che poi ha negato essere avvenuta, e questa contraddi- zione, non essendo per alcun verso sanabile, non con- sente di comprendere la "ratio" della decisione impu- gnata. L'accoglimento del motivo testè nominato preclude l'esame del secondo motivo (con cui il ricorrente la- menta che il Tribunale gli abbia immotivatamente attri- 4 buito la consapevolezza, al momento della stipulazione del contratto, delle reali esigenze abitative della conduttrice), che appare assorbito. La impugnata sentenza va, dunque, cassata, con rin- vio alla Corte d'Appello di Bologna, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà anche alla li- quidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la impu- gnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione del- le spese, alla Corte d'Appello di Bologna. Roma, 10/3/2003 Il Consigliere est. Il Presidente Дабао Fincan 01 Depositata in Cancelleria oggi,3-OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 19.12.003 serie 4 al n. 41974 versate € 143,77 apposta in alce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) фигая 5