Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 00190/0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Infiltrazioni acqua in appartamento. Appalto di SEZIONE TERZA opere. Responsabilità del Composta dagli Ill proprietario o dell'appaltatore, ri Magi rati: R.G. N. 12214/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente 13585/99 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron. 366 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 86 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 12/06/02 Dott. Giovanni AT PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO DIDELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato MARTINO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SAVARESE LUISA, SAVARESE SILVANA, SAVARESE LIDIA, COSTR GENERALI CONTINI SRL;
- intimati e sul 2° ricorso n° 13585/99 proposto da: 2002 SAVARESE SILVANA, SAVARESE LUISA, SAVARESE LIDIA, 1352 II 4, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO 1 M presso lo studio dell'avvocato ALFONSO PICONE, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIULIO AMODIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ZZ MA, COSTRUZIONI GENERALI CONTINI SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3708/98 del Tribunale di NAPOLI, IV Sezione Civile, emessa il 04/03/98 e depositata il 27/04/98 (R.G. 11057/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AT PETTI;
udito l'Avvocato Alfonso PICONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del marzo 1989 ZO IA, nella ve- ste di proprietaria di un appartamento sito in Napoli, via Chiatamonte 60/b, traeva in giudizio le germane Sa- AR NA e UI, quali comproprietarie danneg- gianti per infiltrazioni di acqua provenienti dal loro appartamento a seguito di lavori edilizi Le AR 2 si costituivano, contestavano il fondamento delle pre- tese e chiamavano in garanzia il Condominio dello sta- bile. Nel corso della lite era integrato il contradditto- rio nei confronti di AR UI, altra comproprie- taria, che otteneva l'autorizzazione alla chiamata in garanzia dell'impresa che aveva eseguito i lavori (Im- presa Contini Costruzioni Generali). Istruita la lite ed espletata consulenza tecnica il Pretore di Napoli così decideva: (cfr. sentenza del 27 aprile 1998) a) accoglieva la domanda proposta nei confronti delle AR e le condannava in favore della ZO al pagamento del danno (per due milioni oltre rivalutazio- ne ed interessi} b) rigettava la domanda proposta contro il Condomi- nio;
c) dichiarava inammissibile la domanda proposta contro l'impresa Contini;
d) condannava le AR alla rifusione delle spe- se di lite in favore della ZO;
B e) compensava le spese tra le altre parti. Contro la decisione hanno proposto appello le Sava- rese chiedendo: l'integrale riforma della decisione e (nelle con- 3 M clusioni) il rigetto dello appello incidentale della ZO;
la ZO, nell'appello incidentale aveva chiesto una migliore determinazione del danno. Con sentenza del 27 aprile 1998 il Tribunale di Na- poli, decidendo quale giudice di appello, così provve- deva: a) accoglie l'appello principale delle AR e rigetta la domanda proposta dalla ZO nei loro con- fronti;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Contro la sentenza di appello hanno proposto: ricorso per cassazione la danneggiata ZO IA deducendo due motivi di censura e ricorso incidentale tardivo le AR, sulla omessa pronuncia di condanna dell'impresa in ordine ai danni accertati. Le parti hanno prodotto memoria. Motivi della decisione - riuniti ai sursi dell'art. 335 pc Entrambi i r:ricorsi no non meritano accoglimento per le seguenti considerazioni;
precede l'esame del ricorso principale. A) esame del ricorso ZO. Nel primo motivo si deduce l'error in procedendo (per la violazione degli articoli 342 e 346 cpc) ed il vizio della motivazione su punto decisivo: la tesi è 4 che le AR impugnarono unicamente il punto della decisione che aveva dichiarato la nullità della chiama- ta in causa dell'impresa Contini, con conseguente rea- lizzazione di un giudicato interno sul punto della de- cisione pretorile che accertava la responsabilità delle AR. In senso contrario si Osserva come il giudice di appello (ff. 10/11 motivaz.) abbia accertato corretta- mente che il devolutum dell'appello riguardava l'intero accertamento delle posizioni di responsabilità civile e non la sola inammissibilità della chiamata in lite. Tale apprezzamento del contenuto del gravame è una questio voluntatis che si sottrae al vaglio della le- gittimità in quanto congruamente motivata. Nel secondo motivo si deduce l'error iuris (in re- lazione agli artt. 2051 e 2053 cc) in relazione all'esclusione della responsabilità delle proprietarie quali custodi dell'immobile e comunque per la rovina dell'edificio. Il senso contrario si Osserva che il giudice dell'appello, escludendo in radice il profilo della ro- vina (che risulta nuovo rispetto alle conclusioni svol- te dalla ZO nell'appello incidentale, che investiva unicamente il quantum debeatur) ha esaminato il diverso profilo della responsabilità del proprietario, in rela- 5 zione alle risultanze probatorie da cui emergeva che l'impresa effettuò i lavori in autonomia, così assumen- do l'obbligo della custodia (culpa in vigilando), e che non è emerso che le proprietarie "si siano ingerite nell'attività della impresa né che siano responsabili per culpa in eligendo". Il motivo cioè, come formulato, non appare decisi- vo, perché andava censurata eventualmente la valutazio- ne del raccolto probatorio e non la violazione della norma sostanziale che è consequenziale a tale primo ac- certamento in fatto. Se la qualità di custode è attri- buita, sulla base del contesto probatorio, all'impresa, la concorrente qualità di parte vigilante della commit- tente andava verificata. (cfr. Cass. SU 11 novembre 1991 n. 12019; Cass. 13 marzo 1997 n. 4196). La esclusione esplicita della culpa in vigilando e in eligendo, si ripete, costituisce un apprezzamento in fatto da cui non deriva la violazione del regime di cui all'art. 2051 cod. civ., pur invocabile in tesi. Il ricorso dev'essere pertanto rigettato. B. Esame del ricorso incidentale delle AR. Il ricorso è inammissibile per difetto di interes- se. Nel primo motivo le ricorrenti lamentano la mancata condanna della impresa chiamata in garanzia;
nel secon- 6 M do motivo lamentano l'omessa pronuncia sulla responsa- bilità. Ma difetta l'interesse sul punto. Ed in vero a la- mentarsi doveva essere la parte danneggiante (ZO), che invece non appellò tale punto, e l'efficacia della garanzia opera solo in quanto sia certa la responsabi- lità del garantito (committente) mentre tale responsa- bilità era stata esclusa dal giudice di secondo grado. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 12 giugno 2002 IL CONSIGLIERE EST.fo Elch 14 IL PRESIDENTE Vitorio f IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NZ AT 10 GEN. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 NN AT