Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2001, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
ec 62428 E EPUBBLICA ITALIANA N 8 O 8 I 9 5 Z 1 A / . A I NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 N R / R E SU021 78/01 T 6 - A S 2 I B . T LA G R U E Oggetto B R IRPEG I A D . R L A ARI B interessi conti correnti E T D D A T I E bancari dei comuni S A T 1 I N 3 dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N E R 1 S E E S o E T N R.G.N. 22402/98 A Presidente Dott. Michele CANTILLO M Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere- Cron. 4474 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. www Consigliere Ud. 13/10/00 -Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE N. 62428 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 UFFICIO COPIE dal Sig..IL SOLE HURE Richiesta copia lo 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, chepresso 3000 rappresenta e difende ope legis;
# 19 FEB. 2001 per diritti L. - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
CS ALLONTANAMENTO ACQUE RIFIUTO CHIENES;
CANCELLERIA intimato Commissione avversO la sentenza n. 276/97 della tributaria II grado di BOLZANO, depositata il 24/10/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1681 udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato MANGIA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. $ 1. Svolgimento del processo Il Consorzio Abwasserverband NS Pfalzen pre- istanza di rimborso di ritenute alla fontesentava operate sugli interessi attivi per le somme depo- sitate presso istituti bancari per l' anno 1993. Sul silenzio rifiuto dell'ufficio finanziarioineur l'istante proponeva ricorso alla Commissione di primo grado di Bolzano, sostenendo che il comune o le aziende municipali non sono soggetti passivi d'imposta ( art.88 d. P.R. n. 917 /86, come modificato dall'art.4, comma 3 bis, del d.l. n.310/90 ). La Commissione accoglieva il ricorso. La decisione veniva impugnata dall'ufficio con ap- pello. La Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, con sentenza del 23 settembre 24 ottobre 1997, - con- fermava la decisione di primo grado con la seguente mo- tivazione: nella specie si trattava di redditi esclusi 2 dall'imposizione. Secondo l'art.88 del d.P.R. 917/86, come sostituito dal citato art.4, comma 3 bis, il co- mune non è soggetto passivo d'imposta se non svolge at- tività economiche;
a tale conclusione era pervenuto anche il Mini- stero delle Finanze nella R.M. n.8/645 dell'8 gennaio 1992. Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. Ther L'Abwasserverband NS non ha svolto attività di- fensiva. $ 2. I l motivo di ricorso Con un unico motivo l'Amministrazione ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli arti- coli 26, quarto comma, del d.P.R. n.600/ 73, introdotto dal d.P.R. 28 marzo 1975, n.60; 88 del d.P.R. n.917 / 86 nonchè omessa motivazione su punto decisivo, in re- lazione all' art.360, n.3 e n.5, cod. proc. civ., deduce CORTE che il citato art.26 sancisce espressamente l'assoggettabilità a ritenuta alla fonte degli interes- si maturati a fovore dei comuni sui depositi in conto corrente, non soltanto nel caso in cui il percettore fruisca di un regime di esenzione totale o parziale, ma anche « in ogni altro caso», con ciò intendendosi anche 3 le ipotesi di esclusione soggettiva dall'IRPEG. Infatti, le ritenute previste dall'art.26 del d. P. R. 600/73, da considerarsi norma speciale, costi- un'imposizione autonoma e sostitutiva, chetuiscono prescinde dalla circostanza prevista dall'art.88 del d. P.R. n.917/86. In applicazione di tale norma, le ri- tenute alla fonte sugli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali sono operate a tito- lo di imposta definitiva, e non di acconto. § 3. Motivi della decisione 3.1. Il ricorso merita accoglimento. Sar Nella sentenza 4904/99 questa Corte ha ritenuto che la questione della soggezione ad IRPEG degli interessi corrisposti ai Comuni sui conti correnti bancari deve essere risolta - in senso affermativo con l'applicazione dell'art.14 della legge 18 febbraio 1999, n.28, la quale espressamente dispone che l'art. 26, terzo periodo, quarto comma, del d. P. R. n. 600/73, deve essere inteso « nel senso che la ritenu- ta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'irpeg». In detta sentenza sono stati enunciati i seguenti principi: la norma sopravvenuta è un atto d'interpretazione autentica per la sua esplicita formu- lazione, nella quale il legislatore ha preso diretta- mente posizione sulla problematica suscitata dal testo originario;
lo jus superveniens è assistito da efficacia re- troattiva, rispetto ai rapporti non ancora definiti. La Corte condivide tale interpretazione, non essen- do stati prospettate decisive ragioni per discostarsi dalla stessa.
3.2. L'accoglimento del ricorso comporta la cassa- della sentenza impugnata. Poichè ricorrono i zione presupposti per una decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., deve essere rigettata la domanda di rimborso della ritenuta per gli interessi, proposta col ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimbor- e, so;
compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 13 ottobre 2000. Il Consiglier estensore Il Presidente Enrico Altieri Michele an E UREE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 FEB, 2001 T R O C IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 5 Osvaldo Ascanio