Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2002, n. 6581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6581 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
06581 /02 4 7 3 . E N ) N , E O 1 I C 9 Z 9 A A 1 P - R 1 I T 1 - S D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I 1 2 G E . E C L R I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 D Oggetto 3 A O I E D Oct.375 cpc. G 6 E SEZIONE TERZA CIVILE 4 E T . N N T . E T T R S S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I A ( R.G.N. 22121/00 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Michele LO PIANO 2. 18782 Cron. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Rep. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI - Ud.29/01/02 - Rel. Consigliere- Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE DE LUCA VALERIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA per diritti € 52 OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato MARCO il 8 MAG. 2002- IL CANCELLIERE ATTANASIO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANCE LERIA FERROVIE DELLO STATO SPA, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Ing. Giancarlo Cimoli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato ATTILIO ZIMATORE, che la difende, giusta 2002 delega in atti;
285 controricorrente 1 nonchè
contro
AGENZIA DI VIAGGI LIVERA TURISMO SNC;
intimata avverso la sentenza n. 19609/99 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 23/09/99 e depositata il 27/09/99 (R.G. 11785/99); 7 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. Rilevato che LE De UC ha convenuto in giudi- zio dinanzi al Giudice di pace di Napoli l'Agenzia Viaggi Livera Turismo S.n.c. presso la quale aveva ac- quistato un biglietto ferroviario Roma-Parigi, chieden- done la condanna in suo favore, nei limiti di valore del giudizio d'equità, per i danni subiti in conse- guenza dello sciopero in atto del quale non era stata avvertita;
che il giudice di pace, pronunziando anche in con- traddittorio con la S.p.a. Ferrovie dello Stato, chia- mata in causa dalla convenuta, ha rigettato la domanda da essa proposta;
2 ہو che avverso questa sentenza la De UC ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
che l'Agenzia Viaggi Livera Turismo S.n.c. non ha svolto difese, mentre la S.p.a. Ferrovie dello Stato resiste con controricorso;
rilevato, altresì, che con i due motivi del ri- corso la ricorrente deduce l'insufficiente e contrad- dittoria motivazione della sentenza impugnata - per non avere il giudice di pace spiegato i motivi che lo la responsabilità avevano indotto ad escludere avendo limitato la propria dell'agenzia di viaggio - decisione unicamente alle Ferrovie dello Stato, nonché la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, consistente nella violazione del principio di buona fe- de nelle trattative precontrattuali (art. 1337 c.c.), per non avere l'agenzia di viaggio comunicato la circo- stanza dello sciopero ferroviaria, pur essendone a co- noscenza;
viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitabile il con- 3 trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto a questa Corte di dichiarare, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso;
vista la memoria presentata dalla ricorrente;
3
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. è impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716); ritenuto che la dedotta violazione di legge non riguarda norme di rango costituzionale, tale non poten- dosi considerare il precetto contenuto nell'art. 1337, nonostante la sua portata di principio;
che la motiva- zione della sentenza impugnata non appare né inesisten- te né apparente, essendo chiaramente comprensibile, nell'ambito di un giudizio secondo equità, la ratio ہو decidendi adottata, consistente nell'aver ritenuto, evidentemente per gli stessi motivi espressamente rife- riti alle Ferrovie dello Stato, esente da responsabili- tà l'agenzia di viaggio per gli inadempimenti verifica- tisi nel servizio di trasporto, mentre non si riscontra alcuna contraddittorietà tra le argomentazioni poste a base della decisione;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- to, con sentenza pronunziata in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che sussistono giusti mo- tivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione con La S.p.a. Ferrovie dello Stato, mentre non si fa luogo a pronunzia delle spese nei confronti dell'altra intimata che non ha svolto attività difensi- va visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese tra S L L " O . B N le parti. E , 1 E 9 C N 9 O 1 A - I P Z Così deciso in Roma il 29 gennaio 2002 1 I 1 A - R D 1 T 2 S E I . IL CONSIGLIERE EST. L G IL PRESIDENTE C I E 9 R D ཡི ན་ 3 U A E I D IL CANCELLIERE C1 G 6 E 4 T E . Dott.ssa Maria Aiello N T N E . T S T R E S A I ( Depositata in Cancelleria Oggi, 8.05.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria AielloMarie