Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 6019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6019 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
e 601 9 /0 1 I L L 9 O 8 B 6 E . l EPUBBLICA E N a N n , e O 1 I p 8 Z IN NOME DEL POPOLO ITALIANO a 9 A 1 R m - T e 1 t S I 1 s i - G oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE s E 4 R 2 l a . A opposizione a sanzione e L 1^ sezione civile D h E 3 c i T 2 f i N . d E composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: amministrativa: T o S E R m A dr. Alfredo Rocchi Presidente decorrenza termine. dr. Giovanni Losavio Consigliere R.G. N. 19487/99 dr. Vincenzo Proto Consigliere Consigliere rel. Cron.13023 dr. Fabrizio Forte dr. Bruno Spagna Musso Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 22.02.2001 S ENT ENZA su ricorso iscritto al n° 19487 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA NI EI, sindaco del comune di Esterzili(NU), rappresentato e difeso, per procura a margine del ri- corso e delibera della G.M. n. 66 del 30 giugno 1999, dall'avv. Luigi Burchi di Lanusei, presso il quale e- lettivamente domicilia in Lanusei, Vico Umberto n. 11. RICORRENTE
CONTRO
PROVINCIA DI NUORO, in persona del presidente p.t. INTIMATA avverso l'ordinanza del Pretore di Lanusei del 1° giu- 487 2001 2 gno 1999. Udita, all'udienza del 22 febbraio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ordinanza del 1° giugno 1999, emessa ai sensi del- l'art. 23, 1° comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, il Pretore di Lanusei dichiarava inammissibile l' opposizione di SA DE, quale sindaco del co- mune di Esterzili, proposta con ricorso del 22 maggio 1999 contro l'ordinanza dell'Amministrazione provin- ciale di Nuoro del 9 aprile 1999, notificata il 21 a- prile precedente, con cui era stato ingiunto il paga- mento all'opponente, nella qualità, di f. 4.015.100, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 12, comma 1° del D.Lgs. 22/97. L'ordinanza-ingiunzione, notificata il 21 aprile 1999 con"raccomandata consegnata a mano" era stata impugna- ta con ricorso depositato oltre il termine di 30 gior- ni dalla notifica di cui sopra, in violazione del pri- mo comma dell'art. 22 della 1. 689/81, e quindi l'op- posizione doveva dichiararsi inammissibile. Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ri- corso SA DE, quale sindaco di Esterzili, - 3 - con unico motivo. L'Amministrazione provinciale di Nuoro non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso censura l'ordinanza pretorile per viola- zione dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, perchè il pretore in limine litis ha accertato che l' ordinanza-ingiunzione era stata notificata con "racco- mandata a mano", mentre la notifica era avvenuta a mez- zo posta con spedizione il 20 aprile 1999 e ricezione il 22 aprile successivo, giorno dal quale doveva decor- rere il termine per l'opposizione ritenuto erroneamen- te violato, essendosi depositato il ricorso il succes- sivo 22 maggio. La decisione del pretore era stato determinata dalla mancata allegazione al ricorso della busta con cui l' ordinanza era stata spedita, da cui risultava la data di consegna del provvedimento d'ingiunzione che è il 22 aprile 1999, con la conseguenza che, dovendosi e- scludere per incompletezza della documentazione l'ac- certamento immediato dell'inammissibilità per viola- zione dei termini, il ricorso non doveva essere di- chiarato inammissibile.
2. Il ricorso è fondato. E'infatti certamente applicabile il 1° comma dell'art. 4 23 della 1. 689/81 e può dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per tardività con ordinanza, quando emerge dagli atti in modo inequivocabile che "il ri- corso è proposto oltre il termine". Nel caso, mancando in atti la busta di ricezione del provvedimento opposto alla data della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non ricorrevano i presup- posti per l'ordinanza; essendosi dedotto un vizio pro- cessuale con riferimento alla falsa applicazione del citato primo comma dell'art. 23 della L. 689/81, que- sta Corte può esaminare gli atti da cui può emergere l'errore del giudice del merito. Dagli atti risulta che l'ordinanza-ingiunzione fu no- tificata a mezzo posta e non con una irrituale "racco- mandata a mano", come si afferma nel provvedimento im- pugnato, e che la data di ricezione di essa fu il 22 aprile e non il 21 aprile 1999, giorno in cui avvenne invece la spedizione del provvedimento sanzionatorio. L'allegazione della busta con la data di ricezione fu peraltro successiva all'ordinanza pretorile e il giu- dice a quo non poteva dichiarare con ordinanza l'inam- missibilità dell'opposizione, senza avere disposto che detta busta fosse esibita;
egli ha equivocato sul tipo di notifica, non avendo rilevato che la stessa avvenne a mezzo posta. - 5- - Dalla busta in cui era contenuto l'atto oggetto di op- posizione il pretore avrebbe rilevato la tempestività del ricorso, ma non poteva provvedere con la forma ab- breviata di cui al 1° comma dell'art. 22 della legge n. 689/81 senza la certezza dell'intempestività dell' opposizione che nel caso non sussisteva per essere la notifica avvenuta a mezzo posta e non a mani proprie. Il ricorso deve quindi essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Nuoro in composizione monocratica anche per le spe- se del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa l'ordinanza im- pugnata;
rinvia al Tribunale di Nuoro in composizione monocratica anche per le spese del giudizio di cassa- zione. Così deciso nella Camera di consiglio del 22 febbraio Ам 2001. idente Ilfor siglier sigliere estensore CANCELLERIA stup IL CANCELLIERE RE AR Di NU flarie 2 APR. 2001 IN SITATA 4 DEPO 2 IL CANCELLIERE Oggi, AR Di NU AR