Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2003, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
I D E A A ) T O S 4 S R .7 S O n T A P T 7 S I 8 M 9 "I G 1 A E o E EPUBBLICA ITALIANA rz R T LA CORTE SUPRE0 1 322 /03 a N O m L E L D o S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O E .19 A B 5 3 D rt (A SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 10454/00 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere 13633/00 2894 Consigliere Cro Dott. Salvatore SALVAGO n. Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud. 27/06/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ GI, elettivamente domiciliata in Roma P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall'avvocato FELICE D'AVINO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GRANATA GIUSEPPE, GENERALE PRESSO CORTE PROCURATORE D'APPELLO DI NAPOLI;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 13633/00 proposto da: 2002 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA 1469 GRANATA -1- PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO CAFIERO, SABATO MOSCHIANO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
ZZ GI, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2187/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 20/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 25-6-96, RA EP chiedeva al Tribunale di Napoli dichiararsi la separazione giudiziale dalla moglie ZO IA, con addebito alla stessa, in quanto venuta meno all'obbligo di fedeltà, e con i provvedimenti conseguenziali. Costituitasi la ZO che, non opponendosi alla pronuncia di separazione, chiedeva, a sua volta, l'addebito nei confronti del marito, per avere questi abbandonato la casa coniugale a causa di una relazione extraconiugale, l'adito Tribunale, con sentenza n.1458/99, pronunciava la separazione tra detti coniugi, addebitandola ad entrambi, con affidamento alla madre del figlio minore UC, a cui favore veniva, altresì, disposto un assegno di mantenimento mensile a carico del RA per £ 1.300.000 mensili. A seguito delle impugnazioni proposte, in via principale, dalla ZO ed, in via incidentale, dal RA, la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza in esame, in parziale accoglimento del solo appello principale, assegnava la casa coniugale alla ZO, confermando nel resto la decisione di primo grado. Ricorre per cassazione, con un unico articolato motivo, la ZO, cui resiste con controricorso il RA, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su tre motivi. Motivi della decisione Ricorso principale: con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 151 e 143 c.c. laddove i giudici della Corte territoriale hanno ritenuto di confermare la pronuncia di primo grado, senza valutare, da un lato, che “dalle risultanze istruttorie non era emerso alcun comportamento della ricorrente qualificabile come contrario ai doveri del matrimonio", e, dall'altro, il comportamento del RA, ai fini della chiesta dichiarazione di addebito della separazione nei suoi confronti. Ricorso incidentale: Con il primo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine all'omessa pronuncia di addebito nei confronti della ZO Con il secondo motivo si sostiene la violazione degli artt. 151 e 143 c.c. “laddove i giudici di Appello hanno ignorato la presenza in atti della prova della corretta condotta coniugale dell'odierno resistente". Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 155 c.c., e relativo difetto di motivazione, in relazione all'affidamento alla ZO del figlio minore UC. Entrambi i ricorsi, preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., non meritano accoglimento. Osserva il Collegio che vanno congiuntamente esaminati l'unico motivo del ricorso principale ed i primi due motivi dell'incidentale in quanto tutti aventi ad oggetto lo stesso thema decidendum dell'addebitabilità della separazione in questione. In proposito, premesso che i giudici della Corte territoriale, con ampie e logiche argomentazioni, hanno dato conto del proprio assunto, confermando del resto quanto già statuito dai giudici di primo grado, in relazione all'affermata responsabilità di entrambi i coniugi nel causare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve rilevarsi, trattandosi di quaestio facti riservata al giudice di merito ed incensurabile in Cassazione (tra le altre, Cass.n.9472/99 m.529691), che ogni ulteriore esame su detta indagine non è consentita nella presente sede. In particolare apprezzabile è l'iter logico dell'impugnata decisione laddove, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, non compie un esame settoriale ed a sé stante dei singoli episodi di frattura, quali, tra l'altro, antecedenti o successivi a detta intollerabilità, ma, nel ritenere entrambi i coniugi corresponsabili della stessa, opera una valutazione globale e complessiva dei reciproci comportamenti. Parimenti infondato, infine, è l'ultimo motivo del ricorso incidentale: non vi è assolutamente contraddittorietà nella motivazione sul punto dell'affidamento alla madre del figlio minore, in quanto i giudici di secondo grado, pur dando atto dell'impedimento" posto in essere dalla R ZO allo svolgimento del rapporto padre-figlio, sulla base di una valutazione "in fatto” del solo giudice di merito, afferma che "appare opportuno tuttavia, nell'interesse esclusivo del minore e secondo quanto espressamente suggerito dal c.t.u., al fine di non ulteriormente turbare il precario equilibrio emotivo e pschico dello stesso, confermare l'affidamento alla madre". Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha applicato l'art. 155 c.c. che, in tema di separazione giudiziale e di "provvedimenti riguardo ai figli”, indica quale "eclusivo riferimento" l'interesse della prole e la relativa, specifica idoneità del genitore (o di entrambi i genitori) a realizzarlo, indipendentemente dalle cause e dai comportamenti che hanno determinato la separazione. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Compensa le spese della presente fase. In Roma, il 27-6-2002 Il Presidente L'estensore ры Mis Be CONTE SUPHEVAD CASPAZIONE Pina Sedona IL CANQ Depositato in Ot Дош ий 29 GEN. 2003 IL CANNELLIERE ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74)