Sentenza 5 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, poiché a norma dell'art. 304, commi 1 e 4, cod. proc. pen. è consentita l'immediata appellabilità dell'ordinanza che ne dispone la sospensione, la mancata presentazione, da parte dell'interessato, dell'atto di appello nel termine perentorio stabilito dall'art. 310, comma 2, stesso codice, comporta, in virtù del fenomeno della preclusione endoprocessuale, l'inammissibilità della successiva e tardiva richiesta di declaratoria di estinzione della misura e di scarcerazione per sopravvenuta scadenza dei termini cautelari di fase, a nulla rilevando l'illegittimità dell'originaria sospensione. (Fattispecie relativa a provvedimento, non impugnato tempestivamente, di sospensione dei termini, disposto, a seguito di dichiarazione di ricusazione del giudice da parte dell'imputato, con effetti fino alla successiva udienza di rinvio, anziché fino alla data, anteriore, di reiezione dell'istanza e quindi, almeno sotto il profilo della durata della sospensione, illegittimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2002, n. 43566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43566 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 05/12/2002
1. Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI Saverio - Consigliere - N. 3786
3. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 021636/2002
ha pronunciato la seguente: N. 021641/2002
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL RI N. IL 19/01/1955;
avverso ORDINANZA del 12/12/2000 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. G. Palombarini il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Il Tribunale di Napoli con separate ordinanze del 12 e del 14
dicembre 2000 confermava, in sede di appello, quelle del G.u.p. del
Tribunale di Nola, reiettive delle istanze con le quali IL
GO e SE VI avevano richiesto "ora per allora" la scarcerazione per sopravvenuta decorrenza del termine custodiale di fase, sull'assunto che la durata della sospensione del termine,
disposta dal giudice dal 19.5.2000 fino alla successiva udienza del
24.10.2000 per effetto della dichiarazione di ricusazione, doveva invece essere limitata all'11.7.2000, data di effettiva deliberazione del rigetto della ricusazione. Osservava il Tribunale che l'originaria ordinanza del G.u.p. di sospensione del termine custodiale (di cui gli odierni ricorrenti lamentavano esclusivamente il profilo del termine finale di durata della sospensione), pur essendo appellabile ai sensi dell'art. 304, co. 1 e 4, c.p.p., non era stata affatto impugnata dagli interessati nel termine perentorio stabilito dalla legge, aggiungendo inoltre, con il secondo provvedimento in esame, che la sospensione dei termini custodiali,
ove legittimamente disposta a seguito di istanza di ricusazione,
opera fino alla data fissata per la nuova udienza cui il processo è
rinviato.
Gli imputati, nel proporre distinti ricorsi per Cassazione avverso le suddette ordinanze, hanno ribadito la tesi per la quale, pur convenendosi in merito alla legittimità della disposta sospensione dei termini custodiali al momento della presentazione della dichiarazione di ricusazione in data 19.5.2000, la stessa non poteva protrarsi fino alla successiva udienza di rinvio del 24.10.2000,
oltre quindi la data dell'11.7.2000 della deliberazione reiettiva della ricusazione, non potendo consentirsi l'ulteriore compressione della libertà personale oltre la ragionevole durata della sospensione dei termini custodiali, limitata ai tempi effettivi della verifica incidentale di fondatezza della dichiarazione di ricusazione.
All'odierna udienza in Camera di consiglio è stata disposta la riunione dei procedimenti n. 21636/02 e n. 21641/02, siccome aventi il medesimo oggetto.
2.- Rileva innanzi tutto il Collegio che tanto il percorso motivazionale delle impugnate ordinanze del Tribunale di Napoli,
quanto le prospettazioni della difesa degli imputati, muovono dall'erroneo assunto per il quale la presentazione della dichiarazione di ricusazione del giudice comporti in ogni caso ed automaticamente la sospensione dell'attività processuale e,
conseguentemente, la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, co. 1 lett. a) e 4, c.p.p. Le
Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, viceversa, che la dichiarazione di ricusazione determina l'ineludibile effetto sospensivo del procedimento, quale effetto indiretto dell'istanza dell'imputato, e legittima la conseguente adozione da parte del giudice ricusato dell'ordinanza motivata ed appellabile di sospensione dei termini cautelari, solo quando essa sia presentata nel momento immediatamente precedente la pronuncia conclusiva dell'udienza preliminare o del giudizio di merito;
avvertendo peraltro che "i relativi effetti non potranno andare oltre il momento in cui è intervenuta la decisione sulla ricusazione" (Sez. Un.,
26.6.2002, Conti, rv. 222046; Sez. Un., 26.6.2002, Vinci).
Le critiche della difesa risultano dunque formalmente corrette nell'ancorare all'illegittimità della durata della sospensione disposta dal g.u.p. la richiesta di scarcerazione degli imputati per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare ("ora per allora", essendo tuttora pendente il processo in grado d'appello:
Sez. Un., 24.4.2002, Fiorenti, rv. 221657).
E però, esse non colgono nel segno perché, nel caso in esame, gli interessati non hanno affatto interposto appello avverso le originarie ordinanze del g.u.p., che erroneamente disponevano la sospensione del procedimento e dei termini cautelari fino alla successiva udienza di rinvio, bensì, preso atto dell'intervenuta reiezione della ricusazione in data antecedente rispetto a quella fissata dal giudice per l'udienza di rinvio, si sono limitati a postulare tardivamente l'estinzione della misura coercitiva per il sopravvenuto decorso del termine di fase.
In definitiva, essendo consentita dall'art. 304, co. 1 e 4, c.p.p.
l'immediata appellabilità dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, l'omessa presentazione da parte dell'interessato dell'atto di appello, nel termine perentorio stabilito dall'art. 310.2 c.p.p., comporta, in virtù del fenomeno della preclusione endoprocessuale, l'inammissibilità della successiva e tardiva richiesta di declaratoria di estinzione della misura e di scarcerazione per sopravvenuta scadenza dei termini cautelari di fase, sull'assunto, pur fondato, della illegittimità
dell'originario provvedimento sospensivo, almeno per il profilo della durata della sospensione.
I ricorsi, di cui si è disposta la riunione, sono pertanto destituiti di ogni fondamento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2002