Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2001, n. 5800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5800 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
се 62108 REPUBBLICA5800 0 1 R. G. N. 19845/98 4o412456 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 23/11/2000 - Presidente - Vincenzo CARBONE CICALA - Consigliere - Mario Antonio MERONE Giuseppe FALCONE Antonino DI BLASI rel. A ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: reddito di partecipazione. sul ricorso n. 19845/98 R.G. proposto da Utili extra bilancio. Presunzione di distribuzione MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per ai soci. Trova applicazione. legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- Ricorrente -
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contro
RC NI, quale erede di IN LE, residente a [...], in via E. Fermi n.6/10, non costituita in giudizio, - Intimata - per la Cassazione della sentenza n. 240/11/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino Sez. n.11 in data 5-5/22-9/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 Novembre CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
CAMPIONE CIVILE 0 7 9 1 62108 0 8 N. A udito per l'Amministrazione l'Avv. Cesaroni dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO • Con avviso notificato il 28/12/1995, l'Ufficio Imposte Dirette di Torino, accertava a carico del Signor IN LE, per il periodo di imposta 1985, reddito di capitale non dichiarato per L.9.721.000, pari alla quota del 31% del Capitale Sociale, dallo stesso posseduta nella Pochettino S.r.L., avuto riguardo al reddito realizzato da quest'ultima nello stesso anno. L'avviso veniva impugnato con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Torino la quale lo accoglieva con decisione n.749/7/95 del 6-10/10- свали 11-1995. L'Amministrazione proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale di Torino, che, con la sentenza in epigrafe indicata, lo rigettava nella considerazione che non sussistevano elementi certi e probanti che dimostrassero la percezione di reddito - dividendi da parte del contribuente, peraltro nelle more deceduto, quale socio della Pochettino s.r.l. e, d'altronde, che a differenza delle società di persone di cui all'art. 5 D.P.R. n.917/86, perché potesse attribuirsi al contribuente un reddito azionario nella società di capitali, occorreva che questa inviasse al socio il Mod. RAD. Il Ministero delle Finanze con ricorso notificato il 6-11-98, ha chiesto la cassazione della decisione di appello per violazione e falsa applicazione dell'art.41 lett. c) del D.P.R. n. 597/73, nonché dell'art.38 del D.P.R. n. 600/73, incongrua motivazione, in relazione all'art.360 n.ri 3 e 5 C.p.C.. 2 L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente censura la decisione impugnata perché, in violazione della richiamata normativa vigente ed applicabile, ed oltretutto con motivazione del tutto incongrua, avrebbe omesso di valutare gli elementi su cui si basa la presunzione operata dall'Amministrazione, e cioè la percezione, da parte della S.r.L Pochettino, di redditi extra-bilancio dai quali sarebbe logico desumere la distribuzione, pro quota, ai soci,di utili occulti. La censura è fondata. Nel caso di società di capitali, pur non sussistendo, una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, quale prevista per le società di persone dall'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, viene generalmente ammesso che S l'appartenenza della società, ad una ristretta cerchia di persone possa costituire, sul piano degli indizi, prova dell'avvenuta distribuzione (Cass. - Sez. V 8-3-2000 n. 2606). Peraltro, la correttezza logico - giuridica di tale criterio d'imputazione ai soci degli utili extracontabili di una società di capitali è stata ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte sulla considerazione della "complicità" che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine sociale (Cass. Sez. V n. 2390 del 3-3-2000 e n. 3254 del 20-30-2000). Complicità che, in presenza di altri elementi indiziari, gravi e precisi, pone una presunzione di distribuzione occulta degli utili in favore dei soci, che può essere vinta solo con la prova positiva del diverso impiego degli stessi (Cass. n. 3480 del 3-4-1991). Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale, in contrasto con il 3 citato orientamento, ha negato, in linea di principio, l'applicabilità dell'istituto della presunzione agli utili extrabilancio delle società di capitali, considerano unico elemento, probatoriamente rilevante, per attribuire al contribuente un reddito azionario, l'invio al socio del Mod. RAD. Tale opinamento va censurato alla stregua dei richiamati principi che si condividono, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, e dei quali la decisione impugnata ha fatto malgoverno. Il ricorso va, dunque, accolto e, per l'effetto, cassata la sentenza in esame. Il giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, dovrà, uniformandosi ai principi di diritto криви sopra enunciati: a) accertare e valutare le circostanze relative alla esistenza degli utili non contabilizzati di cui all'accertamento dell'Ufficio, alla ristretta base azionaria della società, dell'organizzazione aziendale ed ogni altra ritenuta rilevante, quali indizi dell'avvenuta distribuzione ai soci di tali utili;
b) dare conto di tali accertamenti e valutazioni con adeguata motivazione;
c) decidere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Così deciso in Roma il 23 novembre 2000. Este Asore Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antonio Di IL CANCELLIERE CI Osvaldo Ascommo Il Presidente Dott. Vincenzo Carbone DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.9 APR 2001 Oggi _ IL CANCELLIERE C1 GASS Osvaldo Ascanio A I R 5 A 6 . T 8 N 9 U 1 - / B 4 I B / . R 6 L 2 T L . A R . . P . B D A T L E A 1 I D 3 I R 1 S E . N T E N S A I A M 1 05