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Sentenza 28 dicembre 2023
Sentenza 28 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/12/2023, n. 51556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51556 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: DE NI GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 15/03/2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/03/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti di RR UR, DE NI HE e DE NI GI, in ordine al reato di cui agli artt. 40, comma 1 lett. b e 4, 49 d.lgs. n. 504 del 1995, loro ascritto in concorso, per essere detto reato estinto per intervenuta prescrizione. Il Tribunale disponeva altresì, al passaggio in giudicato della sentenza, la confisca e lo smaltimento del prodotto petrolifero in sequestro. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51556 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 08/11/2023 2. Propone ricorso immediato per cassazione DE NI GI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla disposta confisca. Si deduce, al riguardo, che - al di là della mancata precisazione del titolo giuridico della confisca - era del tutto mancato non solo una sentenza di condanna, ma anche un mero accertamento incidentale della responsabilità: avendo il Tribunale chiarito, in motivazione, che non era stato possibile alcun vaglio della vicenda per la mancata acquisizione di elementi di prova dichiarativa o documentale. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, richiamando un precedente giurisprudenziale relativo alla competenza del giudice dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Dopo una nutrita serie di rinvii disposti a partire dalla prima udienza del marzo 2021, e determinati da difetti di notifica ed altro (rinvii in parte richiamati a pag. 2 della sentenza impugnata), il Tribunale di Nocera Inferiore, all'udienza del 15/03/2023, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente (oltre che dei coimputati RR UR e DE NI HE) dai reati di cui agli artt. 40 e 49 d.lgs. n. 504 del 1995, loro ascritti in concorso, per essere detti reati estinti per intervenuta prescrizione. In motivazione, il Tribunale ha precisato di non ritenere sussistenti le condizioni per un proscioglimento nel merito, ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., "alla luce dello stadio embrionale del giudizio, il cui approfondimento è stato sbarrato dalla immediata declaratoria di estinzione del reato" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Con il dispositivo della sentenza emessa nei confronti degli imputati, il Tribunale ha altresì disposto la confisca e lo smaltimento del prodotto petrolifero in sequestro. Tale statuizione è stata giustificata, in motivazione, con la seguente frase: "Va infine disposta, al passaggio in giudicato della presente decisione, la confisca e lo smaltimento dei prodotti petroliferi in sequestro (all'uopo delegando, con facoltà di subdelega, la medesima Autorità di P.G. che appose il vincolo reale)" (cfr. pag. 3, cit.). 3. In tale contesto, deve anzitutto convenirsi con il rilievo difensivo concernente la mancata indicazione del titolo giuridico in forza del quale è stata disposta la confisca. Si è visto infatti che la tautologica motivazione contenuta in sentenza non fa alcun riferimento non solo ai presupposti fattuali e alle ragioni giuridiche fondanti la statuizione, ma anche alla concreta tipologia di confisca di cui si è ritenuto di fare applicazione. e 2 Peraltro, anche a voler prescindere da tale assoluta genericità, ritenendo che si sia fatto implicito riferimento alle norme in tema di confisca obbligatoria di cui al combinato disposto degli artt. 44 d.lgs n. 504 del 1995 e 301 d.P.R. n. 43 del 1973 (per effetto del rinvio alle "disposizioni legislative vigenti in materia doganale", contenuto nel predetto art. 44), il Tribunale non -ha mostrato di confrontarsi con i principi dettati dalle Sezioni Unite e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale in tema di confisca obbligatoria disposta dal codice penale di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen., in fattispecie di reato estinte per intervenuta prescrizione. Viene in rilievo, in particolare, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 - 01, secondo la quale «il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio». Una chiara applicazione di tali principi, nella materia che qui specificamente rileva, si rinviene in Sez. 3, n. 13671 del 01/04/2020, Cioccia, Rv. 278771 - 01, secondo cui «in tema di violazione della disciplina delle accise sugli idrocarburi, il giudice di appello, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato previsto dall'art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, non ha l'obbligo di revocare la confisca dei prodotti petroliferi e degli automezzi disposta ai sensi dell'art. 44 dello stesso d.lgs., sempre che sia integralmente ribadito, in via incidentale, l'accertamento già operato in primo grado in ordine alla sussistenza del reato ed alla sua attribuibilità all'imputato». L'assoluto silenzio della sentenza impugnata non consente neppure di comprendere se il Tribunale - nonostante lo "stato embrionale del giudizio" di cui si è detto (cfr. supra, § 2) - sia stato comunque in grado di operare un accertamento incidentale sulla sussistenza del reato, ed abbia disposto la confisca ponendosi nella prospettiva richiamata dal Procuratore Generale ha fatto riferimento nella propria requisitoria (cfr. Sez. 3, n. 1503 del 22/06/2017, dep. 2018, Di Rosa, Rv. 273534 - 01, secondo la quale l'intervenuta prescrizione di un reato in relazione al quale è prevista la confisca obbligatoria non preclude l'adozione del provvedimento ablativo sempre che ne siano stati accertati gli elementi oggettivi e soggettivi). 3. In definitiva, la totale carenza motivazionale in ordine alla statuizione relativa alla confisca non può che determinare l'annullamento della sentenza 3 impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa persona fisica. Così deciso in data 8 novembre 2023 Il Consigli stensore Il Pr idente
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/03/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti di RR UR, DE NI HE e DE NI GI, in ordine al reato di cui agli artt. 40, comma 1 lett. b e 4, 49 d.lgs. n. 504 del 1995, loro ascritto in concorso, per essere detto reato estinto per intervenuta prescrizione. Il Tribunale disponeva altresì, al passaggio in giudicato della sentenza, la confisca e lo smaltimento del prodotto petrolifero in sequestro. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51556 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 08/11/2023 2. Propone ricorso immediato per cassazione DE NI GI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla disposta confisca. Si deduce, al riguardo, che - al di là della mancata precisazione del titolo giuridico della confisca - era del tutto mancato non solo una sentenza di condanna, ma anche un mero accertamento incidentale della responsabilità: avendo il Tribunale chiarito, in motivazione, che non era stato possibile alcun vaglio della vicenda per la mancata acquisizione di elementi di prova dichiarativa o documentale. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, richiamando un precedente giurisprudenziale relativo alla competenza del giudice dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Dopo una nutrita serie di rinvii disposti a partire dalla prima udienza del marzo 2021, e determinati da difetti di notifica ed altro (rinvii in parte richiamati a pag. 2 della sentenza impugnata), il Tribunale di Nocera Inferiore, all'udienza del 15/03/2023, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente (oltre che dei coimputati RR UR e DE NI HE) dai reati di cui agli artt. 40 e 49 d.lgs. n. 504 del 1995, loro ascritti in concorso, per essere detti reati estinti per intervenuta prescrizione. In motivazione, il Tribunale ha precisato di non ritenere sussistenti le condizioni per un proscioglimento nel merito, ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., "alla luce dello stadio embrionale del giudizio, il cui approfondimento è stato sbarrato dalla immediata declaratoria di estinzione del reato" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Con il dispositivo della sentenza emessa nei confronti degli imputati, il Tribunale ha altresì disposto la confisca e lo smaltimento del prodotto petrolifero in sequestro. Tale statuizione è stata giustificata, in motivazione, con la seguente frase: "Va infine disposta, al passaggio in giudicato della presente decisione, la confisca e lo smaltimento dei prodotti petroliferi in sequestro (all'uopo delegando, con facoltà di subdelega, la medesima Autorità di P.G. che appose il vincolo reale)" (cfr. pag. 3, cit.). 3. In tale contesto, deve anzitutto convenirsi con il rilievo difensivo concernente la mancata indicazione del titolo giuridico in forza del quale è stata disposta la confisca. Si è visto infatti che la tautologica motivazione contenuta in sentenza non fa alcun riferimento non solo ai presupposti fattuali e alle ragioni giuridiche fondanti la statuizione, ma anche alla concreta tipologia di confisca di cui si è ritenuto di fare applicazione. e 2 Peraltro, anche a voler prescindere da tale assoluta genericità, ritenendo che si sia fatto implicito riferimento alle norme in tema di confisca obbligatoria di cui al combinato disposto degli artt. 44 d.lgs n. 504 del 1995 e 301 d.P.R. n. 43 del 1973 (per effetto del rinvio alle "disposizioni legislative vigenti in materia doganale", contenuto nel predetto art. 44), il Tribunale non -ha mostrato di confrontarsi con i principi dettati dalle Sezioni Unite e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale in tema di confisca obbligatoria disposta dal codice penale di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen., in fattispecie di reato estinte per intervenuta prescrizione. Viene in rilievo, in particolare, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 - 01, secondo la quale «il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio». Una chiara applicazione di tali principi, nella materia che qui specificamente rileva, si rinviene in Sez. 3, n. 13671 del 01/04/2020, Cioccia, Rv. 278771 - 01, secondo cui «in tema di violazione della disciplina delle accise sugli idrocarburi, il giudice di appello, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato previsto dall'art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, non ha l'obbligo di revocare la confisca dei prodotti petroliferi e degli automezzi disposta ai sensi dell'art. 44 dello stesso d.lgs., sempre che sia integralmente ribadito, in via incidentale, l'accertamento già operato in primo grado in ordine alla sussistenza del reato ed alla sua attribuibilità all'imputato». L'assoluto silenzio della sentenza impugnata non consente neppure di comprendere se il Tribunale - nonostante lo "stato embrionale del giudizio" di cui si è detto (cfr. supra, § 2) - sia stato comunque in grado di operare un accertamento incidentale sulla sussistenza del reato, ed abbia disposto la confisca ponendosi nella prospettiva richiamata dal Procuratore Generale ha fatto riferimento nella propria requisitoria (cfr. Sez. 3, n. 1503 del 22/06/2017, dep. 2018, Di Rosa, Rv. 273534 - 01, secondo la quale l'intervenuta prescrizione di un reato in relazione al quale è prevista la confisca obbligatoria non preclude l'adozione del provvedimento ablativo sempre che ne siano stati accertati gli elementi oggettivi e soggettivi). 3. In definitiva, la totale carenza motivazionale in ordine alla statuizione relativa alla confisca non può che determinare l'annullamento della sentenza 3 impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa persona fisica. Così deciso in data 8 novembre 2023 Il Consigli stensore Il Pr idente