Sentenza 6 luglio 2007
Massime • 1
Non possono essere sottoposti a sequestro preventivo l'immobile, le strutture e gli apparecchi costituenti l'azienda funzionante ed economicamente produttiva in ragione dell'occupazione non totalitaria o prevalente di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, in quanto tali beni non sono in rapporto di pertinenzialità rispetto al reato di cui all'art. 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modd..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2007, n. 34605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34605 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/07/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2788
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013796/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) YU EN, N. IL 13/08/1977;
2) EI HAIQIN, N. IL 08/10/1976;
avverso ORDINANZA del 21/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DELEHAYE ENRICO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza depositata il 22/3/2007 il Tribunale di Brescia, esaminata l'istanza di YU EN e EI HAIQIN diretta alla revoca del sequestro disposto il 2/2/2007 dal GIP presso detto Tribunale, ed avente ad oggetto l'immobile, adibito a laboratorio tessile, sito in Torbole Canaglia, ha confermato detto sequestro. Il Tribunale ha in motivazione osservato: che al recente controllo di polizia era emerso che nell'immobile era in esercizio un laboratorio tessile con numerose macchine per cucire e stirare ed altrettanto numerosi lavoratori cinesi (ospitati nell'attiguo appartamento); che il P.M. aveva ravvisato il fumus del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22; che tale valutazione andava condivisa stante il rinvenimento al lavoro di alcuni clandestini od irregolari;
che rettamente il GIP aveva ritenuto l'immobile come cosa pertinente al reato;
che da detta strumentalità dell'immobile discendeva l'evidenza del periculum in mora;
che del resto la giurisprudenza aveva affermato che anche una azienda parzialmente dedicata ad attività lecite potesse, per la presenza di quelle illecite, essere sottoposta a sequestro. Per l'annullamento di tale ordinanza il difensore degli indagati ha proposto ricorso, deducendo che l'azienda svolgeva attività lecita con personale prevalentemente regolare e che le violazioni commesse erano state eliminate adempiendo alle prescrizioni adottate, così da rendere il laboratorio del tutto estraneo ad alcuna attività criminosa.
Ritiene il Collegio che il ricorso rechi censure ampiamente condivisibili. Va invero rammentato che il rapporto di pertinenzialità dell'immobile in sequestro deve essere riscontrato con riguardo al reato contravvenzionale ascritto ai ricorrenti, quello di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, per aver occupato alle proprie dipendenze tre lavoratori extracomunitari privi del regolare permesso di soggiorno. Orbene, essendo stato accertato che sulla dozzina di lavoratori occupati solo 3 o 4 erano da considerarsi irregolari ai fini dell'integrazione del predetto reato contravvenzionale, esattamente viene dai ricorrenti denunziato l'errore commesso dal Giudice del merito il quale ha indebitamente ritenuto che l'immobile, le strutture e gli apparecchi costituenti azienda (laboratorio tessile) fossero per ciò solo ed automaticamente strumentali a tale reato.
Deve, di contro, affermarsi che tale condizione di pertinenzialità può ravvisarsi soltanto ove l'intera azienda possa ritenersi funzionante (ed economicamente produttiva) in ragione dell'occupazione (totalitaria o prevalente) di salariati clandestini. Ed è a tal parametro valutativo che dovrà attenersi il Giudice del rinvio al quale, annullata l'ordinanza, dovrà rinviarsi il procedimento per nuovo esame dell'istanza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2007