Sentenza 1 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9541 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
3 0 A 3 1 . S , 5 S . T A O : C вое L R L , N A ' A O L B 3 во L E I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 N са S T 0954.1 / 0 2 1 G S N E O REPUBBLICA ITALIANA O E S P A I G M D I A G E E IN NOME DEL POPOLO / A , O L D O T R T E I A T T R S L I I LA CORTE SUPRE N L D Oggetto G E E E S D R ✓ SEZIONE TERZA CIVILE Rilascio fondo rustico Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 5871/99 Dott. OR DUVA Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron. 25604 Consigliere Dott. Bruno DURANTE FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Mario - Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Ud.28/11/01 - 1-2 ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: PA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, difeso dall'avvocato GIOVANNI TATONI, giusta delega in atti;
ricorrente - -
contro
SI MA IC, MONTEFALCONE;
intimati avverso la sentenza n. 76/98 della Corte d'Appello di L'AQUILA, Sezione Specializzata Agraria, emessa il 2001 10/02/98 e depositata il 12/03/98 (R.G. 192/97); 2042 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato AN TATONI;
udito il P.M. 1 in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso l'accoglimento p.q.r. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PA OR, comproprietario del fondo rustico in contrada Morandi di Ortona a Mare, descritto nel N.C.T. al fg. 28, partic. 400, 404 e 530, per Ha 1.85.60, detenuto dal 1963 a titolo precario e gratuito da Di MA AN, cui erano subentrati la moglie RO Mario CO e TE IE, con ricor- so depositato il 22.1.1988 alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Chiesti, chiedeva [come espo- sto nel ricorso per cassazione] che, dichiarato cessato il rapporto di comodato con l'anno agrario 1971/1972, i detentori fossero condannati al rilascio del fondo ed ! al pagamento dei frutti dall'anno agrario 1972/1973; ovvero, in subordine, che, ritenendosi la natura asso- ciativa del rapporto, ne venisse dichiarata la cessa- de zione con l'annata agraria 1987/1988, con condanna al pagamento della quota parte dei frutti dall'anno agra- rio 1972/1973, oltre accessori in entrambe le ipotesi. Instauratosi il contraddittorio, la RO ed il 2 TE assumevano che, fin dall'inizio, il rap- porto era stato di mezzadria anche se i concedenti si erano sempre disinteressati delle vicende culturali;
senza mai partecipare alle spese e alla gestione del fondo, e negavano di essere inadempienti rispetto agli obblighi contrattuali, tra cui quello della correspon- sione della quota di parte padronale, messa sempre a disposizione della stessa e da essa mai ritirata. Dedu- cendo, poi, di avere bonificato e migliorato il fondo con l'impianto di un vigneto, in via subordinata formu- lavano domanda riconvenzionale per il pagamento delle migliorie e della differenza delle spese di gestione, con la compensazione tra il dare e l'avere. Svolta l'istruttoria del caso, l'adita Sezione con sentenza del 21.12.1995 qualificava il rapporto tra le parti come di mezzadria e riteneva la infondatezza del- le rispettive pretese, vale a dire per frutti non per- - e per migliorie e spese di condu- cepiti da un lato zione dall'altro. - der La decisione, implignata dal PA OR, veniva confermata dalla Corte d'appello de L'Aquila Sezione specializzata agraria con sentenza f stesso PA ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Gli intimati RO e TE non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunziando insufficiente e con- traddittoria motivazione su punto decisivo, in relazio- ne agli artt. 116 c.p.c. e 2733 c.c., il ricorrente la- menta che la Corte d'appello non ha valutato il com- plesso delle dichiarazioni rese da esso attore PA e dai convenuti RO e TE nel loro contenuto sia letterale che logico, violando, così, il principio del "pril dente apprezzamento" e andando oltre il pote- Are di "ragionevole discrezionalità”; non ha dato, inol- tre, alcun peso alla confessione resa in giudizio dai convenuti. Il motivo si palesa fondato. Osserva la Corte territoriale abruzzese che "le ar- gomentazioni addotte a sostegno del gravame dimostrano che l'appellante [e odierno ricorrente] non ha letto o non ha compreso la valida ed ineccepibile motivazione dell'impugnata sentenza, basata sulle risultanze istruttorie”. Osserva, poi, quanto alla natura del rapporto, che lo stesso attore appellante ha ammesso esplicitamente (verbale dell'udienza 17.11.1988) che "nel contratto era stato convenuto che il resistente avrebbe fatto propri tutti i frutti, compensando le spese con la quo- ta spettante al proprietario", per cui non esiste dub- bio che il rapporto tra le parti era un contratto di mezzadria in forza del quale tra le parti venivano ri- partiti nella misura di legge prodotti e spese. Trattasi, chiaramente, di affermazioni categoriche, che invero non danno adeguatamente conto dell'iter lo- gico ed esplicativo seguito per pervenire alla decisio- ne presa, in ragione altresì dell'assunto sostenuto in ricorso dal PA. Questi, infatti, assume, tra l'altro, che la Rosi- ca, interrogata il 17.11.1988 sul primo capitolo propo- sto da esso PA OR "vero che il fondo fu cedu- to a titolo precario e gratuito a AN Di MA "nel 1963 dal proprietario SO PA", rispose, vero, rettificando solo che il proprietario era PA CO e non SO" e che "risposta di eguale con- tenuto" rese il TE. Ora, se è indubbio ex art. 116 cpc che il giu- - - dice di merito è libero di attingere il proprio convin- cimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene th e' rilevanti per la sua decisione e non//obbligato a pren- dere in esame e a disattendere analiticamente tutte le risultanze processuali prospettate dalle parti, condi- zione indefettibile è, però, che risulti esplicitamente o logicamente giustificato il valore preminente accor- dato agli elementi da lui utilizzati, la qual cosa non 5 è data riscontrare nella motivazione della sentenza im- pugnata, specie a fronte di un fatto, quale quello so- - in tesi - implica la possibilità pra richiamato, che di una soluzione diversa della controversia (con rife- rimento, pure, ai frutti). Il primo motivo va dunque accolto, restando assor- biti gli altri (con i quali si deduce la natura di co- modato del rapporto e il diritto di esso ricorrente a percepire il pagamento dei frutti dall'anno agrario 1972/1973 о quanto meno dell'anno agrario successivo e,alla proposta domanda di cessazione del rapporto de quindi, dall'anno agrario 1988/1989 alla data della ri- consegna del fondo [secondo motivo] e, in presenza di rapporto di mezzadria, l'obbligo degli intimati di re- stituzione dei frutti percepiti dalla data di cessazio- ne del contratto al momento della riconsegna del fondo e, quindi, per gli anni agrari 1988/89 1995/96 [terzo motivo]). La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione con rinvio per nuovo esame alla stessa Sezio- ne specializzata agraria della Corte d'appello de " L'Aquila, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e di- chiara assorbiti gli altri motivi del ricorso;
cassa in 6 relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Sezione specializzata agraria della Corte di Appello de L'Aquila. Così deciso, il 28.11.2001, nella Camera di Consi- glio. IL Consigliere est. Il Presidente fonato Calanese Vitonio Louva IL CANCELLIERE C1 Dott. Maria Melio Depositata in Cancelleria Oggi, 1.7.02 IL CANCELLIERE CI Dott.ssa 3 0 I A 1 3 D S . 5 , S T A O . R T L , N L A ' A O L S 3 B L E 7 I E - P S D D 8 - I I 1 A N S T 1 G N S E O O E S P A G I M D A I G E E , O A L O T D T R I E A T R T L S I I L N D G E E E S D O R E 7