Sentenza 29 aprile 2004
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- 1. Coltello a serramanico: arma propria o impropria? (Cass. 8032/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2004, n. 22285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22285 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 29/04/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 552
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 002763/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
1) SS TO N. IL 20/05/1968;
avverso SENTENZA del 25/09/2003 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dott. SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 24.9.2002, il tribunale di Pesaro dichiarava lo SS colpevole di contravvenzione agli artt. 697 e 699 c. 1 c.p. (per la detenzione e il porto ingiustificati di un coltello a scatto, la cosiddetta "molletta"), previa derubricazione della originaria imputazione ex art. 4 della legge n. 110/1975; e lo condannava alla pena complessiva di venti giorni di arresto.
Su gravame del P.G. (che sosteneva l'applicabilità alla fattispecie del c. 2 dell'art. 699 c.p.) e dell'imputato (il quale chiedeva la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria), la corte d'appello di Ancona - colla sentenza oggi esaminata - riqualificava il fatto come violazione dell'art. 4 della legge n. 110/1975, condannando lo SS alla pena di un mese di arresto e 51,00 Euro di ammenda.
Riteneva la corte distrettuale che anche le armi cosiddette "bianche" - quale la "molletta" - rientrassero nella previsione dell'art. 4 sopra citato, che, riferendosi omnicomprensivamente alle "armi", lasciava intendere una implicita abrogazione dell'art. 699 c.p.; la contraria e prevalente giurisprudenza doveva essere disattesa, sulla base di un preciso argomento testuale, rintracciabile nel c. 3 dell'art. 4, che, delimitando l'ambito di applicabilità della ipotesi lieve, rimandava per il resto alla generica previsione del c. 1, afferente armi, mazze ferrate eccetera.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione il P.G. di Ancona, che denunciava violazione di legge. L'art. 4 della legge n. 110/1975, abrogando l'art. 42 t.u.l.p.s., forniva la nozione di arma propria, ma la sanzione penale contenuta in tale articolo si riferiva solo agli oggetti specificamente descritti nei c. 2 e 3, qualificabili come armi improprie;
il porto abusivo di armi proprie "bianche" - tra le quali indubbiamente doveva collocarsi la "molletta" - era dunque punito ancora ai sensi dell'art. 699 c. 2 c.p., come costantemente affermato dalla giurisprudenza.
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte - cui sono affidati istituzionalmente compiti di nomofilachia e di uniforme interpretazione giuridica - è assolutamente e annosamente consolidata nell'affermare che rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo o "bianche", il coltello a serramanico a scatto (detto anche "molletta"), di cui è vietato il porto in modo assoluto, ai sensi dell'art. 699 c. 2 c.p.;
l'art. 4 della legge n. 110/1975 si applica, invece, agli oggetti atti ad offendere, il cui porto non sia giustificato (cfr., per l'esame dell'intera problematica, Sez. 1^, 1.12.1999, Sannibale). Nessun nuovo argomento, che non sia cioè già stato esaminato da questa Corte, adduce la pronuncia gravata di ricorso, per giustificare un mutamento giurisprudenziale.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, che procederà a nuovo giudizio, uniformandosi al dettato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2004