Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5032 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CARTE 5 03 24/3001 E LA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PresidenteDott. US IANNIRUBERTO R.G.N. 5852/98 - Cron.10728 Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. - - Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Ud.30/01/01 - Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PP MB SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE SALLUSTIANA 26, presso lo studio dell'avvocato IPPOLITO GIULIO, che lo rappresenta e FA CL M.. difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,*2001 511 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 13538/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/12/97 R.G.N. 1342/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato FA;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. US NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 5 marzo 1994, la US IA PA conveniva avanti il Pretore di Milano l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale esponendo, tra l'altro, che era stata originariamente inquadrata dal predetto Istituto nel settore terziario;
che aveva versato per dieci anni contributi al medesimo per il proprio personale dirigente;
che nel 1991 l'INPS aveva disposto ilsyo trasferimento al settore industria, corrispondente all'attività industriale chimica da sempre svolta;
che essa ricorrente aveva provveduto a regolarizzare la propria posizione presso l'INPDAI, mentre l'INPS aveva calcolato le minor somme contributive dovute;
che le parti avevano convenuto di compensare nel tempo i suddetti crediti con gli ordinari versamenti dovuti dall'azienda; che l'INPS non aveva voluto riconoscere alcun importo a titolo di interessi e di rivalutazione o comunque di maggior danno ex art. 1224 c.c.. Prodotti documenti, concludeva per la condanna dell'INPS al pagamento della somma di lire 965.825.779 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria o della diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi al tasso legale e M della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data della domanda al saldo, con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si opponeva alla domanda eccependone la improcedibilità, contestava di dovere gli indicati importi e concludeva “in via pregiudiziale" per la declaratoria di improcedibilità della domanda stessa con l'adozione degli opportuni provvedimenti di legge, nonché “nel merito” per il suo rigetto perché infondata sia sull'an che sul quantum. Con sentenza del 4 ottobre 1994, il Pretore dichiarava il diritto della società ricorrente a percepire dall'INPS rivalutazione ed interessi legali sui contributi indepitamente ricevuti soltanto a partire dalla data di accertamento dell'indebito e 1 cioè dal settembre 1991, tenuto conto dei versamenti man mano effettuati. Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 21 dicembre 1994, proponeva appello l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sostenendo che il Pretore aveva errato nel ritenere che dalla data del provvedimento di riconoscimento del nuovo inquadramento (26 agosto 1991) esso Istituto era da considerarsi in malafede e, pertanto, nel condannarlo al pagamento di interessi e rivalutazione da detta data nonché nell'ammetterne il cumulo. Concludeva per la riforma della impugnata sentenza, nel senso indicato. L'appellata società, regolarmente costituitasi, contestava il fondamento dei motivi di gravame, chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado. Con sentenza del 10 dicembre 1997, l'adito Tribunale di Milano dichiarava che alla IA US S.p.A. spettavano i soli interessi legali dalla domanda amministrativa (22 luglio 1992), in quanto di importo superiore a quello, non cumulabile, spettante per rivalutazione monetaria, mentre doveva escludersi la malafede dell'INPS all'atto in cui ricevette i contributi.malafede M Per la cassazione di tale sentenza ricorre la US IA S.p.A. con quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art.378 c.p.c. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla esclusione del diritto alla rivalutazione monetaria, lamenta che il Tribunale di Milano avrebbe affermato, del tutto apoditticamente, senza, cioè, fornire adeguata spiegazione del proprio convincimento, che detto diritto afferirebbe ai soli crediti previdenziali e non anche a quelli oggetto di causa. Deduce, inoltre, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla decorrenza degli interessi, erroneamente, a suo dire, stabilita alla 2 data della domanda amministrativa (22 luglio 1992) e non a quella di accertamento dell'indebito (settembre 1991). Con il secondo motivo la società denuncia violazione degli artt. 429 e 442 c.p.c. nonché falsa applicazione dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n.412 (art.360 n.3 c.p.c.), osservando che, ai sensi di detta norma, costituendo i contributi indebitamente percepiti dall'INPS, crediti rientranti nell'ambito previdenziale, maturati anteriormente al primo gennaio 1992, il loro rimborso doveva essere accompagnato dalla rivalutazione, oltre che dagli interessi. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1224 c.c., sostenendo che, per la sua qualità imprenditoriale e, quindi, per la possibilità di un proficuo impiego delle somme indebitamente corrisposte e tardivamente restituite, il Tribunale non avrebbe potuto negarle il diritto alla rivalutazione monetaria, ai sensi di detto articolo. Con il quarto motivo, infine, la società denuncia violazione e falsa applicazione M dell'art. 2033 c.c., sostenendo che avrebbe errato il Tribunale nel non ritenere, come avrebbe dovuto, in mala fede l'INPS nel momento in cui disponeva l'inquadramento iniziale o al più tardi in quello di variazione di inquadramento (26 agosto 1991). I quattro motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. Va preliminarmente chiarito che i crediti derivanti da indebito versamento di contributi previdenziali, pur essendo riconducibili agli obblighi assicurativi incombenti, per legge, sul datore di lavoro a tutela del lavoratore e di qui la cognizione delle relative controversie affidata al giudice del lavoro- non costituiscono crediti previdenziali in senso stretto e, conseguentemente, non sono ad essi applicabili le norme di cui agli artt. 429, 442 c.p.c. e 16, comma sesto, 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ed i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 12 aprile 1991, n. 156 e 27 aprile 1993 n. 196. In fealtà, si tratta di crediti da pagamento indebito, previsto dall'art. 2033 c.c. ed a nulla rileva, ai fini della decisione della presente controversia, la circostanza che il pagamento non dovuto fosse stato eseguito in adempimento di presunto obbligo contributivo previdenziale. In ipotesi di ripetizione dall'INPS di somme indebitamente versate dal datore di lavoro per contributi assicurativi, questa Corte suprema ha precisato che la restituzione dei contributi versati in misura maggiore di quella dovuta costituisce l'oggetto di una obbligazione pecuniaria di fonte legale (art. 2033 c.civ.) e, come tale, va assoggettata alla disciplina dettata per quelle obbligazioni e, in particolare, alla disposizione (art. 1224 c.civ.) in tema di interessi moratori e risarcimento del maggior danno per il ritardo nell'adempimento (Cass. 20 dicembre 1996 n.11440; Cass. 24 aprile 1990 n. 3432) La radicale difformità della fattispecie, rispetto a quelle, rispettivamente, del socialecredito per prestazioni di previdenza sociale o di assistenza obbligatoria, considerate dalla Corte costituzionale nelle sentenze 12 aprile 1991, n. 156 e 27 aprile 1993, n. 196, allorché ha dichiarato la illegittimità costituzionale parziale dell'art. 442 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., rende manifestamente infondato il dubbio -implicitamente prospettato dal ricorrente, allorché ha evidenziato la diversità di trattamento, spettante in materia al datore di lavoro rispetto al lavoratore, ove non si accedesse alla tesi dalla stessa propugnata- in ordine alla legittimità costituzionale della interpretazione dell'art. 1224 c.civ. in relazione all'art. 2033 c. civ., seguita dalla giurisprudenza di legittimità. 4 Le Sezioni unite di questa Corte (sentenza 5 agosto 1994, n. 7269) hanno, poi, puntualizzato che gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 2033 c.civ., dall'IE -in buona fede decorrono non già dalla domanda giudiziale, ma senza che al riguardo abbia rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 - dalla precedente domanda amministrativa, atteso che questa - costituente anche nel nuovo rito del lavoro una condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria - non può essere considerata una mera richiesta di restituzione, avendo caratteristiche del tutto analoghe alla domanda giudiziale sia per la certezza del dies a quo, sia per l'idoneità a rendere consapevole l'IE dell'indebito nel quale versa, e tenuto conto che una interpretazione restrittiva del termine domanda, nel senso tecnico giuridico di domanda giudiziale, determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per i diritti del solvens e quindi dubbi di legittimità costituzionale della citata norma in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Quanto alla possibilità di cumulo di interessi e di rivalutazione (sostenuta anche con il terzo motivo del ricorso), ritiene il Collegio -uniformandosi al consolidato orientamento di questa Corte- che per i crediti di valuta - quale indubbiamente è quello dedotto nella condictio indebiti, avente ad oggetto la restituzione di somma ben determinata - per i quali vige il principio nominalistico (a differenza di quanto avviene per i debiti di valore) secondo cui deve essere restituita la medesima quantità di moneta, spetti, nell'ambito della medesima funzione risarcitoria dei danni nelle obbligazioni pecuniarie (v. rubrica dell'art. 1224 c. civ), oltre agli interessi moratori, nella misura legale, quale danno presunto, anche il risarcimento del danno maggiore, che il creditore provi di avere subito in conseguenza della mora e quindi anche il dannonno da svalutazione monetaria, ma solo per la parte eccedente (maggiore) 5 rispetto a quello risarcito con gli interessi legali (cfr. Cass. 20 dicembre 1996 n. 11440;Cass. sez. un. 16 dicembre 1994 n. 10796). Esattamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che il danno da svalutazione monetaria spetti solo per la parte eccedente rispetto a quella risarcita con gli interessi legali e che, nella specie, risultando gli interessi del 10% con riferimento al periodo in discussione, superiori alla svalutazione, quest'ultima non spetti. Quanto, in particolare, alla questione della buona fede, si osserva che la giurisprudenza della Corte si e' gia' espressa nel senso che deve trovare applicazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., il principio per cui la buona fede si presume in difetto di specifiche prove contrarie e che, in particolare, non resta esclusa per la sola circostanza che il solvens abbia effettuato il pagamento contestando di esservi temuto e che l'IE sia stato consapevole di tali contestazioni, atteso che la buona fede di quest'ultimo sussiste anche in presenza del dubbio circa la debenza della somma corrisposta (Cass. 18 febbraio 1982 n. 1025; 18 novembre 1987 n. 8466). La situazione di mala fede dell'IE e' stata invece ritenuta configurabile allorche' l'inesistenza del titolo del pagamento sia addebitabile a colpa dell'IE (cfr., in tema di nullita' negoziali dovute al fatto di colui che ha ricevuto il pagamento, Cass. 20 marzo 1982 n. 1813; 29 febbraio 1988 n. 2119). La Corte, nel confermare gli indirizzi precedenti della sua giurisprudenza, deve ulteriormente precisare che, secondo la nozione datane dal primo comma dell'art. 1147 c.c., la buona fede in senso soggettivo coincide con l'ignoranza dell'effettiva situazione giuridica in conseguenza di un errore di fatto o di diritto e, come si desume dal secondo comma del medesimo articolo, la situazione di buona fede sussiste anche se l'ignoranza dipende da colpa grave. 6 Pertanto l'art. 2033 c.c., la cui ratio e' l'equo contemperamento tra l'interesse del solvens e quello dell'IE, con il riferimento esclusivo alla situazione di buona fede al momento del pagamento, si riferisce alla mera ignoranza del dato reale, ancorche' dipendente da colpa grave, non essendo applicabile la disposizione particolare dettata dall'art. 1147 c.c., comma secondo, c.c., secondo cui la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. Pertanto, anche il dubbio particolarmente qualificato, tale cioè da poter essere definito sospetto, è compatibile con la buona fede ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 SPESE SEGUONO LA 8°ccombenza. c.c. (cfr. Cass. 18 settembre 1995 n.9865). L(cfr.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di questo giudizio liquidate in lire 20.000, oltre lire 7.000.000 (settemilioni) per onorari. Roma, 30 gennaio 2001. Il Consigliere est. Il Presider Véb St مو IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I APR. 2001 , D E oggi, A O R L Z P 0 L A 1 RO L CANCELLIERE L . 3 , T I 3 A R O N I Z D S 5 E 'A . A SP L T N EL I S O N 3 D P G 7 I - O IM S -8 A N A E 1 D S 1 D E I , E E A T O G R N O T E G T IS S E IT E L G IR E R A D L L O E D 7